
Registro delle imprese e trascrizione della domanda giudiziale
Assisto un cliente in relazione ad un problema di natura successoria e per tutelare i suoi diritti di erede dovevo ottenere la trascrizione della domanda giudiziale di riduzione delle disposizioni testamentarie nel registro delle imprese.
Trascrivere la domanda giudiziale nel registro delle imprese
Il cliente è figlio di un importante imprenditore veneto, che era socio di maggioranza di due società. Dalla morte del padre, la sua seconda moglie, in ragione delle attribuzioni testamentarie, ha preso in mano la gestione delle due aziende senza dire nulla all’erede, cui spettava, nella sua quota di legittima, parte di quelle quote; donde l’azione di riduzione.
Avviato il giudizio era quindi necessario fare in modo che il tempo trascorso tra l’inizio della causa e la sua fine non andasse a detrimento dei diritti dell’erede. Conseguetemente ho richiesto al Registro delle imprese di trascrivere la domanda giudiziale di riduzione delle disposizioni testamentarie relative alle quote delle società, in modo tale da garantirhgli che, qualora vinca la causa, le quote non siano cedute a terzi.
-leggi anche: I poteri di controllo dei Consigli Notarili non di iscrizione: sentenza Corte d’appello di Roma 24 ottobre 2024
Trascrizione delle domande giudiziali nel registro delle imprese: la palla passa alla Cassazione
Ora la questione della trascrizione della domanda giudiziale nel registro delle imprese è stata affrontata dal Tribunale di Venezia che ha deciso di rimetterla alla Cassazione.
In particolare, la Cassazione dovrà rispondere a questo quesito:
se le domande giudiziali, in particolare quelle aventi ad oggetto le quote di società, siano iscrivibili nel registro delle imprese
Rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la trascrivibilità delle domande giudiziali nel registro delle imprese
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 4863/2024 V.G.
Il giudice dott. Fabio Doro,
a scioglimento della riserva assunta in data 5.2.2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento n. 4863/2024 R.G. promosso con ricorso ex art. 2189, terzo comma, c.c. da
XXX (c.f. XXX), rappresentato e difeso dall’avv. prof. GIANLUCA SICCHIERO,
ricorrente,
contro
la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI XXX (c.f. XXX), in persona del Conservatore del Registro delle Imprese, dott. XXX,
resistente,
in punto: ricorso avverso rifiuto di iscrizione di atto nel registro delle imprese.
MOTIVI
Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato il sig. xxx espone che:
- egli ha promosso avanti questo Tribunale il giudizio n. 13697/2024 R.G., chiedendo la rescissione per lesione e comunque la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento del padre sig. yyy;
- tra i beni facenti parte dell’asse ereditario vi sono la quota del 98% del capitale sociale della società xxx e la quota del 50% della società xxx di xxx s.a.s.;
- una volta accolte le domande rassegnate nel giudizio sopra indicato egli diverrà proprietario delle quote delle società secondo le proporzioni indicate dall’art. 542 c.c.;
- al fine di impedire l’ulteriore circolazione delle quote sopra indicate e di avvalersi dell’effetto retroattivo di cui all’art. 2652, n. 7, c.c. e all’art. 2690, n. 4, c.c. quanto alla domanda di rescissione per lesione e de futuro di cui all’art. 2652, n. 8, c.c. e all’art. 2690, n. 5, c.c. egli ha chiesto al Conservatore del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di xxx di iscrivere tali domande giudiziali;
- il Conservatore ha rifiutato l’iscrizione delle domande giudiziali, con provvedimento che sarebbe illegittimo;
considerato che, instaurato il contraddittorio, il Conservatore si è costituito, insistendo per la legittimità del rifiuto di iscrizione;
ricordato che:
- entrambe le parti hanno dato atto della sussistenza di diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in merito alla problematica dell’iscrivibilità delle domande giudiziali nel registro delle imprese;
- questo giudice, alla luce della rilevanza generale della questione e della gravità del contrasto interpretativo, all’udienza del 5.2.2025 ha invitato le parti a contraddire in merito all’opportunità di sottoporre tale questione alla Corte di Cassazione mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.;
- il ricorrente e la resistente hanno rilevato l’opportunità di una pronuncia chiarificatrice della giurisprudenza di legittimità;
- ritenuto che appaiono sussistenti i presupposti previsti dall’art. 363-bis c.p.c. per procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione;
rilevato, con riguardo al requisito per cui “la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione” (art. 363-bis, comma primo, n. 1, c.p.c.), che:
- il presente procedimento verte unicamente sulla questione di diritto oggetto del rinvio pregiudiziale;
- laddove la Corte di cassazione ritenga possibile l’iscrizione nel registro delle imprese delle domande giudiziali, il ricorso dovrà essere accolto, mentre, in caso contrario, dovrà essere respinto;
- non consta, salvo errori, che vi siano precedenti di legittimità che abbiano affrontato ex professo la questione oggetto di rinvio pregiudiziale, e ciò anche in ragione della peculiarità della materia, normalmente sottratta alla cognizione della Suprema Corte;
- le parti, infatti, a sostegno delle rispettive tesi citano unicamente dottrina e giurisprudenza di merito e non di legittimità;
osservato, quanto al presupposto per cui “la questione presenta gravi difficoltà interpretative” (art. 363-bis, comma primo, n. 2, c.p.c.), che:
- in assenza di una specifica disciplina legislativa, la problematica dell’iscrivibilità nel registro delle imprese delle domande giudiziali ha visto dottrina e giurisprudenza pronunciarsi sia per la soluzione negativa sia per la soluzione positiva ed entrambe le tesi si fondano su argomentazioni che non appaiono del tutto implausibili;
- la tesi negativa si basa sui seguenti argomenti:
- l’assenza di una specifica normativa che consente l’iscrizione nel registro delle imprese delle domande giudiziali, con conseguente violazione, in caso contrario, del principio di tipicità, in virtù del quale è possibile iscrivere nel registro soltanto gli atti o i fatti tassativamente previsti dalla legge e ciò per evitare di costringere i terzi a dover consultare sempre il registro delle imprese, a detrimento dei principi di certezza e sicurezza dei traffici giuridici (art. 2188 c.c. e art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 581/1995);
- anche a voler accedere all’interpretazione del principio di tassatività che consente l’iscrizione nel registro degli atti o dei fatti che producono i medesimi effetti o effetti modificativi o estensivi di quelli per cui la pubblicità è prevista, non si riuscirebbe comunque a giungere ad una soluzione positiva, posto che le domande giudiziali, di per sé considerate, non hanno alcuno di questi effetti, riconducibili, invece, ai provvedimenti giurisdizionali che le accolgono;
- la necessità che gli atti o i fatti da iscrivere siano dotati di sufficiente certezza, carattere non riscontrabile nella domanda giudiziale, che è una mera prospettazione di parte, la cui fondatezza deve essere verificata dal giudice;
- l’assenza per la pubblicità nel registro delle imprese di un principio analogo a quello vigente per la pubblicità immobiliare in forza del quale gli effetti di un’eventuale sentenza favorevole retroagiscono al momento della trascrizione della domanda (c.d. effetto prenotativo);
- l’impossibilità di invocare il principio di completezza, in quanto esso nulla dice in ordine a quali condizioni le informazioni contenute nel registro delle imprese dovrebbero ritenersi in astratto complete (cfr., ex multis, Trib. Avellino, 19 ottobre 2000; Trib. Milano, 13 luglio 2002; Trib. Roma, 19 novembre 2003; Trib. Trento, 1° febbraio 2010; Trib. Varese, 17 maggio 2010; Trib. Ascoli Piceno, 27 gennaio 2012; Trib. Avellino, 16 settembre 2012; Trib. Lodi, 30 ottobre 2012; Trib. Teramo, 30 giugno 2014; Trib. Venezia, 10 marzo 2017; Trib. Roma, 6 luglio 2017; Trib. Avellino, 8 gennaio 2018; Trib. Vicenza, 30 ottobre 2019; Trib. Venezia, 23 settembre 2022; Trib. Venezia, 3 luglio 2023; Trib. Bologna, 21 settembre 2023);
- la tesi positiva, invece, si fonda sui seguenti argomenti:
- il principio generale della trascrivibilità delle domande giudiziali desumibile dal sistema della pubblicità dei beni mobili registrati, categoria a cui possono essere ricondotte le quote di società;
- la necessità di contemperare il principio di tipicità con quello di completezza, per cui sono iscrivibili non solo gli atti o i fatti espressamente previsti, ma anche quelli per cui l’obbligo di iscrizione sia ricavabile in via interpretativa dal sistema legislativo;
- potrebbero essere iscritti nel registro delle imprese non solo gli atti espressamente previsti dalla legge, ma anche quelli prodromici, e le domande giudiziali rientrebbero in tale categoria, poiché il loro accoglimento determinerebbe il trasferimento della quota;
- una volta ammessa l’iscrizione delle sentenze che accertino la nullità del trasferimento o che lo dispongano ex art. 2932 c.c., va ammessa anche l’iscrizione delle domande giudiziali, in considerazione del fatto che il sistema della pubblicità commerciale mira a rendere trasparenti e conoscibili ai terzi tutte le vicende che possano riguardare la titolarità delle quote, e ciò soprattutto dopo l’abolizione del libro soci per quanto concerne le s.r.l.;
- in virtù di quanto previsto dall’art. 2470 c.c. sulla risoluzione del conflitto tra acquirenti della medesima quota di s.r.l. e sulla prevalenza dell’acquisto iscritto per primo in buona fede nel registro delle imprese, la disciplina della trascrizione relativa ai beni immobili e mobili registrati e la normativa in materia di pubblicità commerciale avrebbero la medesima finalità, poiché entrambe sarebbero preordinate a risolvere i conflitti tra acquirenti del medesimo bene, cosicché, per evitare disparità di trattamento ingiustificate, sarebbe necessario estendere i principi del primo sistema al secondo e, in particolare, assicurare la possibilità di conseguire il c.d. “effetto prenotativo”;
- eventuali danni che possano derivare dall’iscrizione di domande giudiziali poi rivelatesi infondate all’esito del giudizio potrebbero pur sempre essere ristorati attraverso la tutela risarcitoria (cfr. Trib. Milano, 28 marzo 2000; Trib. Milano, 8 marzo 2000; Trib. Milano, 4 aprile 2001; Trib. Roma, 2 maggio 2001; Trib. Milano, 18 dicembre 2001; Trib. Perugia, 25 febbraio 2002; Trib. Rovigo, 11 febbraio 2004; Trib. Ferrara, 9 maggio 2005; Firenze, 13 luglio 2005; Trib. Modena, 28 febbraio 2006; Trib. Oristano, 10 maggio 2007; Trib. Alessandria, 27.1.2010; Trib. Milano, 22 dicembre 2010; Trib. Varese, 29 luglio 2011; Trib. Verona, 1° aprile 2012; Trib. Pavia, 16 luglio 2012; Trib. Napoli, 15 ottobre 2013; Trib. Milano, 17 aprile 2014, poi confermato da Trib. Milano, 4 luglio 2014; Trib. Napoli, 23 aprile 2015; Trib. Foggia, 7 ottobre 2018; Trib. Milano, 10.12.2018);
- il quadro è reso ancora più incerto dall’introduzione, ad opera del D. Lgs. n. 149/2022, dell’iscrizione nel registro delle imprese della domanda di arbitrato proposta dalla società o nei suoi confronti (cfr. art. 838-ter c.p.c.);
- tale disposizione può, infatti, essere letta sia come espressione di un principio generale di iscrivibilità delle domande giudiziali (stante l’assimilabilità della domanda giudiziale alla domanda di lodo arbitrale, prevista anche nel sistema delle trascrizioni relative ai beni immobili e mobili registrati) sia in senso contrario, potendosi anche sostenere che se il legislatore ha ritenuto di dettare una previsione espressa, allora la regola generale è quella della non iscrivibilità delle domande;
- più in generale, appare dubbio con quale ampiezza debba interpretarsi il principio di tassatività degli atti e dei fatti iscrivibili nel registro delle imprese e, in particolare, se il principio di completezza delle iscrizioni e la funzione informativa propria del registro delle imprese possano giustificare un’interpretazione estensiva del principio di tassatività;
dato atto, infine, che appare ricorrere anche il requisito per cui “la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi”, tenuto conto del fatto che si tratta di questione che si pone frequentemente nella prassi degli Uffici del registro delle imprese e nel contenzioso che il giudice del registro è chiamato ad affrontare, come testimoniato anche dall’ampia casistica giurisprudenziale sopra richiamata;
P.Q.M.
visto l’art. 363-bis c.p.c.,
sospende il presente procedimento;
sottopone alla Corte di cassazione il seguente quesito di diritto: “se le domande giudiziali, in particolare quelle aventi ad oggetto le quote di società, siano iscrivibili nel registro delle imprese”;
ordina la trasmissione del presente provvedimento e del fascicolo alla Corte di Cassazione.
Si comunichi.
Venezia, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Fabio Doro
-leggi anche: Nullità del procedimento disciplinare notarile per eccessiva durata: ordinanza Corte d’appello Cagliari 3 ottobre 2023
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