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In questa recentissima sentenza la Corte di Cassazione riunita a Sezioni Unite si è pronunciata in modo definitivo sulla natura dei diritti edificatori.
Ha affermato il seguente principio: un’area prima edificabile e poi sottoposta ad un vincolo assoluto di inedificabilità, non si può considerare edificabile ai fini dell’I.C.I. (l’imposta comunale sugli immobili) se inserita in un programma che attribuisce un diritto edificatorio compensativo.
Il motivo che adduce la Cassazione è proprio che non potendo attribuire natura reale al diritto edificatorio compensativo, quest’ultimo non inerisce al terreno né costituisce una qualità intrinseca del terreno; di conseguenza è anche trasferibile separatamente dal terreno stesso.
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