Indice:
- Il testamento biologico: le disposizioni anticipate di trattamento
- Diritto a essere informati e testamento biologico
- Il diritto di scelta nel testamento biologico
- Il divieto di accanimento e il testamento biologico
- Disposizioni anticipate di trattamento nel testamento biologico
- La pianificazione condivisa delle cure nel testamento biologico
- La necessità di una corretta determinazione delle scelte personali
- L’eutanasia nel testamento biologico
- Assistenza per la redazione del proprio testamento biologico
Il testamento biologico: le disposizioni anticipate di trattamento
Con testamento biologico (in gergo tecnico anche biotestamento) ci si riferisce alla possibilità per i cittadini di determinare a quali cure si dà la disponibilità di essere sottoposti in caso incorrano in gravi malattie o incidenti che ne mettano in pericolo la vita stessa.
In realtà la parola “testamento” è qui usata in modo improprio. Infatti il testamento serve a trasmettere la propria ricchezza al momento della morte. È proprio l’aggettivo “bio” a indicarci quindi che stiamo trattando delle dichiarazioni di volontà in relazione alla nostra vita.
La disciplina è contenuta nella legge n. 219 del 2017 che mai utilizza i termini “biotestamento” o “testamento biologico”, le parole utilizzate dal legislatore sono infatti: “disposizioni anticipate di trattamento” proprio perché riguardano le cure mediche cui intendiamo sottoporci o meno.
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Diritto a essere informati e testamento biologico
Il diritto all’informazione del cittadino è sacrosanto, tant’è che è lo stesso art. 1 della legge 219 del 2017 a regolarlo.
Stabilisce infatti che ogni persona “ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati” in modo tale da consentire a ciascuno di prendere la scelta migliore in merito alle cure che si intende intraprendere.
Non è però necessario che il diretto interessato chieda informazioni o che sia egli stesso a chiederle! È permesso anche di “rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni” o di “indicare i familiari o una persona di sua fiducia” che riceva le informazioni.
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Il diritto di scelta nel testamento biologico
La legge garantisce a ciascun cittadino il diritto di scelta: “ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario”.
Inoltre è sempre garantito il diritto di revocare il consenso già prestato: “il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente”. Questo aspetto è ciò che più accomuna il testamento biologjco al testamento di fine vita: la possibilità del testatore di revocarlo fino all’ultimo momento della sua vita senza che questa scelta sia in alcun modo sindacabile.
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Il divieto di accanimento e il testamento biologico
È la legge stessa che garantisce al massimo il cittadino stabilendo che “nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”. Questa non è eutanasia, ma alleviazione doverosa delle sofferenze.
Disposizioni anticipate di trattamento nel testamento biologico
Le disposizioni anticipate di trattamento (o DAT) sono il vero succo della legge (e del testamento biologico!) e sono contenute nell’art. 4: “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.
A questo fine chi redige il testamento biologico indica una persona di fiducia che farà da suo portavoce. Le disposizioni contenute in questo testamento devono essere così rispettate. Ma ci sono alcuni limiti. Possono infatti “essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”.
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La pianificazione condivisa delle cure nel testamento biologico
Al cittadino è data anche la possibilità di stabilire preventivamente con il proprio medico a quali cure dovrà sottoporsi per una malattia già in corso: “rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante” o per “una inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico”.
Il medico dovrà obbligatoriamente attenersi a queste indicazioni qualora il paziente fosse “nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.
La necessità di una corretta determinazione delle scelte personali
Il cittadino può redigere il proprio testamento biologico in modo del tutto autonomo. Ciò significa che può scriverlo anche personalmente limitandosi a depositarlo “presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza”.
È però facile che una persona non esperta della materia possa incorrere in uno scorretto utilizzo delle parole che può comportare conseguenze molto rilevanti. Ad es. potrebbe scrivere “faccio divieto di farmi intubare”: se ciò fosse stato scritto in un testamento biologico prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, preso alla lettera dai medici il povero testatore potrebbe non ricevere alcuna cura da questa malattia che pur essendo particolarmente grave ha permesso a molti pazienti di salvarsi proprio grazie alle terapie intensive per le quali l’”intubazione” è necessaria.
Per questo motivo, tra l’altro, la legge prevede che la persona che redige il testamento biologico nomini un proprio fiduciario per assumere decisioni importanti come suo portavoce.
Infine, nelle DAT (disposizioni anticipate di trattamento) è possibile per il testatore inserire anche disposizioni che non riguardino strettamente le cure cui sottoporsi, ma possono essere inserite anche dichiarazioni che riguardano vari aspetti della vita post mortem, ad es. dichiarazioni sulla donazione degli organi o sulla propria sepoltura.
L’eutanasia nel testamento biologico
Il testamento biologico non può avere per oggetto l’eutanasia. Il testamento biologico infatti permette alla persona che lo redige soltanto di chiedere al medico di escludere certe cure o che siano cessate determinate cure in corso mediante una pianificazione condivisa dei trattamenti, ma non è possibile chiedere al medico di porre fine alla nostra vita.
L’eutanasia invece è vietata dall’ordinamento italiano, in particolare dall’art. 579 del codice penale, anche se sono state raccolte le firme per il referendum abrogativo di questa norma, mai giunto però a un’effettiva conclusione.
Infine è utile ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 242 del 2019, ha parzialmente abrogato l’art. 580 del codice penale ma esclusivamente con riferimento a quei casi che vengono descritti nella sentenza stessa.
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Assistenza per la redazione del proprio testamento biologico
Come per la scrittura del proprio testamento per la gestione dell’eredità, anche per la scrittura del testamento biologico è sempre consigliabile farsi assistere da un legale. Sono molte le trappole in cui si può cadere e le regole stabilite dalla legge non sono sempre chiare e immediatamente comprensibili.
Per far in modo che le proprie disposizioni relative alla propria persona siano efficaci bisogna scrivere in modo efficace il testamento. Per questo lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners offre assistenza anche per la redazione di contratti e atti personali.
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