INDICE
- Introduzione
- La riforma delle successioni nel disegno di legge (d.d.l.) semplificazioni (n. 2265)
- Le tutele a favore del legittimario nelle donazioni: cosa succede se il donatario vende il bene?
- Vendite simulate e donazioni dissimulate: una questione di prova
- La tutela per la lesione di legittima causata dal testamento
- Le questioni intertemporali: il regime transitorio
- Ultimi consigli pratici

Introduzione
Quale è la tutela dei legittimari alla luce della riforma del DDL semplificazioni 2025?
Il DDL Semplificazioni 2025 introduce importanti modifiche nel campo delle successioni e, in particolare, nella tutela dei legittimari, cioè di quei familiari che la legge protegge riservando loro una quota minima dell’eredità.
La riforma mira a semplificare i meccanismi dell’azione di riduzione e a tutelare maggiormente la circolazione dei beni donati, riducendo l’incertezza nei trasferimenti immobiliari.
In questa guida chiara e aggiornata vedremo:
- quali problemi l’attuale disciplina presenta per donatari e acquirenti;
- le principali novità introdotte dal DDL Semplificazioni 2025;
- le conseguenze pratiche per chi riceve una donazione o per chi acquista beni donati;
- consigli ed esempi pratici
La riforma delle successioni nel disegno di legge (d.d.l.) semplificazioni (n. 2265)
Il disegno di legge sulle semplificazioni in corso di approvazione dovrebbe portare alla modifica della disciplina dell’azione di riduzione (approfondisci qui) nei confronti degli aventi causa dei donatari contro cui sia stata esercitata vittoriosamente l’azione di riduzione, in ragione della miglior tutela del mercato.
Il diritto di seguito sul bene oggetto di donazione anche verso i terzi scomparirà del tutto.
I limiti della disciplina attuale
La legge attuale prevede che, se l’azione di riduzione viene accolta, il legittimario possa chiedere la restituzione del bene anche nei confronti di chi l’ha acquistato da un donatario.
Questo ha determinato:
- incertezza nei contratti di compravendita immobiliare;
- difficoltà di accesso al credito per chi acquista beni di provenienza donativa;
- aumento del contenzioso successorio.
Per questo motivo, la riforma del DDL Semplificazioni 2025 si propone di riequilibrare la tutela dei legittimari e la sicurezza del mercato.
Le novità contenute nel DDL semplificazioni
La storia conosce già le scelte dirette in questa direzione, solo a ricordare come dal XIII secolo in poi è stata preferita la tutela del mercato, rispetto a quella del proprietario derubato, con la codificazione in ambito pressochè mondiale della tutela degli acquisti di buona fede di beni mobili a non domino, tema su cui resta imprescindibile la monografia di Luigi Mengoni, Gli acquisti a non domino, Giuffré, che ha avuto ben 3 meritate edizioni.
La nuova regola sarà nel senso che quando il legittimario leso agisca in riduzione contro il donatario:
se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito
Dunque, solo chi riceva in donazione dal donatario si vedrà pregiudicato in questi termini, mai chi abbia acquistato a titolo oneroso.
Restano inoltre salvi i creditori (tendenzialmente) istituzionali del donatario, perché:
i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci
Stessa previsione per i beni mobili (si pensi ad un pegno su titoli o su quadri ecc.).
Restano invece salve (solo) le azioni verso il donatario
Insomma, per le donazioni il legittimario leso avrà titolo solo contro il donatario, sempreché questo abbia ancora beni alla luce del sole.
-leggi anche: Strumenti legali per la tutela del patrimonio personale e familiare: limiti legali e casi pratici
Le tutele a favore del legittimario nelle donazioni: cosa succede se il donatario vende il bene?
Nella riforma viene fatta salva per il legittimario la tutela indicata dall’art. 2652 c.c. n. 1) c.c., in cui viene inserita ora la domanda di riduzione, accanto a quella di revocazione delle donazioni, sancendo la prevalenza della pretesa del legittimario laddove trascriva l’azione di riduzione prima che il donatario trasferisca a terzi l’immobile.
E’ giusto perché qui non ricorrono i requisiti di tutela del mercato indicati nell’incipit dell’art. 44 del d.d.l.
Nulla di nuovo: prius in tempore potior in iure, lo indicano per gli atti sostanziali l’art. 2644 c.c. e per le domande giudiziali il rapporto tra sentenza che le accolga e momento di trascrizione della domanda (artt. 2652 e 2653 c.c.), ma parliamo pur sempre dell’azione di riduzione operata prima che il donatario trasferisca a terzi, cosa che probabilmente sarà indotto a fare se abbia coscienza della lesione della legittima e voglia occultare la ricchezza.
Attenzione:
Il fatto è che l’acquirente dal donatario a titolo oneroso è salvo anche se fosse in mala fede (!), nel senso che se pure emergesse che sapeva della lesione che il donatario causava (perché abbia venduto e non abbia altri beni), tale unica circostanza non inficerà il trasferimento.
Tuttavia una soluzione si può trovare, sia pure entro 5 anni dal trasferimento operato dal donatario e -attenzione!- sul presupposto che il donante sia morto, in quanto non esiste alcun legittimario se non si apra la successione e non esiste alcuna lesione se non si accerti il patrimonio al momento della morte.
In questo momento storico, la tutela del legittimario in pectore non è ancora ammessa (se non nei limiti dell’opposizione alla donazione ex art. 563 c.c., che però ora verrà abrogata) e si potrà profilare se ci saranno mutamenti di opinioni oppure se si ammetta la revocatoria per dolosa preordinazione del trasferimento, essendo consentita la tutela delle ragioni del credito ancora non attuale.
Si ritiene infatti che (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2025, n. 20205):
in tema di revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., per l’individuazione del presupposto del credito non è necessario un accertamento completo e definitivo della ragione creditoria, risultando sufficiente una situazione in cui la deduzione del credito non appaia prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile. L’interesse tutelato dall’azione pauliana è infatti di natura preventiva, volto a garantire il patrimonio del debitore contro l’eventuale spoglio, indipendentemente dalla definitiva accertabilità del credito stesso
Si tratterà allora di configurare in quel senso il credito del legittimario in pectore, leso dalla vendita del bene donato al terzo consapevole, pur essendo in vita il donante; ma è questione -va detto con chiarezza- su cui occorreranno moltissimi approfondimenti e cambiamenti delle idee attuali.
Invece se il donatario trasferisca a titolo oneroso il bene dopo la morte del donante, prima che il legittimario trascriva la domanda di riduzione e ricorrano i presupposti per l’azione revocatoria, il legittimario ben potrà agire in riduzione verso il donatario ed in revocatoria contro il suo avente causa. E questa soluzione può molto probabilmente valere anche per le vendite dei beni provenienti da donazioni, concluse prima della morte ma entro 5 anni, ovvero entro il termine di decadenza dell’azione revocatoria che sia esercitata in tempo utile.
Occorre ovviamente ricordare che nei trasferimenti a titolo oneroso occorre la scienta damni, per non inficiare qualsivoglia trasferimento.
Tuttavia è pacifico che (Cass. civ., Sez. III, 1/08/2025, n. 22186):
in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente, quale condizione dell’azione ex art. 2901 c.c., può essere desunta anche da presunzioni semplici, sempre che queste siano gravi, precise e concordanti. La presenza di vincoli parentali e pregressi rapporti economici tra debitore e terzo acquirente possono costituire validi indizi della conoscibilità dell’altrui situazione debitoria
Non serve inoltre che il donatario/venditore si sia spogliato di tutto perché (Cass. civ., Sez. III, 27/08/2025, n. 24003):
per la configurazione dell’eventus damni, nell’ambito dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., non è necessario che vi sia una totale compromissione del patrimonio del debitore; è sufficiente che l’atto dispositivo renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito
-leggi anche: Guida completa su come tutelare i propri diritti ereditari con azioni legali alla luce della recente giurisprudenza
Vendite simulate e donazioni dissimulate: una questione di prova
Mentre la revocatoria colpisce l’atto effettivo, la simulazione dimostra che l’atto non era voluto.
Esempio:
Si pensi al caso del donatario che venda un immobile in cui però continua a risiedere e manchi la prova del pagamento del prezzo.
La simulazione può infatti essere provata anche per presunzioni dai terzi (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/05/2024, n. 12813):
in tema di simulazione assoluta del contratto, quando la relativa domanda è proposta da terzi estranei al negozio, il giudice di merito può fondare la decisione su presunzioni semplici, valutandole non solo singolarmente ma anche nella loro complessiva convergenza, così da trarne illazioni secondo l’id quod plerumque accidit
Se poi qualcuno appaia acquirente dal defunto ma in realtà fosse un donatario -solo qui si pone il tema della tutela del legittimario-, la prova per presunzioni può colpire anche la vendita simulata, a patto che il legittimario agisca in riduzione.
Infatti (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 09/05/2019, n. 12317 ma già, ad es., Cass., 22/09/2014, n. 19912):
il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato”, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c.
La tutela per la lesione di legittima causata dal testamento
Se la lesione del legittimario avvenga a causa di legati o di attribuzioni oltre la disponibile a coeredi, il nuovo legislatore ha pensato ad una tutela più ampia del passato e che forse tradisce l’annunciata volontà di proteggere il mercato.
Infatti se il legatario o l’erede superbeneficiato trasferiscano a terzi i beni ricevuti con il testamento, l’azione di riduzione del legittimario leso prevale anche su questi trasferimenti se la trascrizione della domanda avvenga entro 3 anni dall’apertura della successione.
Così prevede il futuro n. 8) dell’art. 2652 c.c., con meccanismo simile, per altre fattispecie, a quanto indicano i n. 6 e segg. della medesima disposizione:
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda
A contrariis deve dirsi che se il trasferimento sia a titolo gratuito e non ricorrendo qui la nuova esenzione prevista per la donazione del donatario, allora il legittimario avrà 10 anni di tempo per pregiudicare tale acquisto.
-leggi anche: Quote di eredità: modalità di calcolo, tabella, diritti e limiti
Le questioni intertemporali: il regime transitorio
La nuova disciplina, se sarà approvata come prevede il d.d.l., sarà (testualmente) applicabile solo alle successioni che si apriranno dopo la riforma.
Però è stata disciplinato il regime transitorio: fermo che per le controversie già in corso restano applicabili le norme oggi ancora in vigore, qualora non siano state attivate cause:
può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest’ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione
Il legislatore riformatore non si è però ricordato della mediazione obbligatoria e se non provvederà in tempo utile, dovremo trarre la soluzione dalle regole attuali.
In tal senso l’art. 8 comma 2 del d. lgs. n. 28/2010 indica che:
dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 [quella di attivazione della mediazione] perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta
Dunque fino a quando dura il procedimento di mediazione, resta sospeso il semestre per proporre l’azione in giudizio, come prevede anche il comma 4 bis dell’art. 11 del d. lgs. n. 28/2010:
Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo
Perciò la proposizione della mediazione interromperà il semestre e la domanda si potrà proporre poi se non si giunga ad un accordo.
-leggi anche: Il problema dell’opposizione alle donazioni secondo la recente giurisprudenza
Ultimi consigli pratici
Per orientarsi nel nuovo scenario normativo:
- Legittimari: verificate donazioni o disposizioni che vi abbiano escluso, valutate se e quando trascrivere un’azione di riduzione.
- Donatari: mantenete tracciabilità e buona fede nelle operazioni, per evitare azioni revocatorie.
- Acquirenti: controllate sempre la provenienza del bene e la data di eventuali donazioni; con la riforma, i rischi diminuiscono, ma la verifica resta prudente.
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