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Come si ripartiscono trai i coeredi i debiti ereditari?
La recente pronuncia della Cassazione 7 febbraio 2025, n. 3142, ha ribadito un importante principio valido nell’ambito della ripartizione dei debiti ereditari tra coeredi. Questo è il principio:
i debiti del de cuius […] si ripartiscono fra i coeredi parziariamente, senza vincolo di solidarietà fra gli stessi, ai sensi dell’art. 752 c.c., con la conseguente scindibilità del rapporto e l’insussistenza di un litisconsorzio necessario tra gli eredi, né in primo, né in secondo grado
Questo principio ha importanti conseguenze pratiche sulla vita degli eredi di una persona che è defunta lasciando dei debiti o degli obblighi di restituzione a soggetti terzi. Affrontiamo nello specifico le varie situazioni che si possono verificare.
Eredità tra crediti e debiti: quali regole si applicano
Quando una persona decede la prima cosa da verificare è se è stato scritto un testamento oppure no. Infatti, la presenza del testamento cambia radicalmente la situazione. Possiamo distinguere così la situazione che si verifica in presenza di un testamento da quella in cui il testamento sia assente:
- se non c’è un testamento: sono chiamati ad accettare o rinunciare all’eredità i parenti più stretti del defunto cui saranno attribuite le quote di eredità stabilite dalla legge (confronta con questa tabella le quote previste)
- se c’è un testamento: bisogna leggere come il defunto ha voluto che fossero divisi i propri beni tra le persone che ha indicato nel testamento come eredi oppure come legatari (la differenza è che mentre l’erede riceve una quota del patrimonio, il legatario riceve un bene specifico e individuato)
Questa differenza è importante anche per la ripartizione dei debiti ereditari tra coeredi perché l’art. 752 c.c. stabilisce che:
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto
Questo significa che:
- se non c’è un testamento: i vari chiamati all’eredità si dividono i debiti ereditari in proporzione alle quote di eredità che a loro spettano. Ad esempio, nel caso in cui il soggetto defunto avesse una moglie/marito e due figli, alla moglie/marito spetta la quota di 1/3 dell’eredità mentre ai due figli la quota di 2/3 dell’eredità. In questo modo, la moglie/marito risponderà dei debiti ereditari nella misura di 1/3, mentre i due figli risponderanno nella misura di 2/3.
- se c’è un testamento: il defunto potrebbe aver stabilito che i debiti ereditari si devono ripartire secondo quote diverse tra gli eredi. E’ quindi necessario verificare cosa ha stabilito il defunto per determinare quale quota di debiti spetta a quale erede
-leggi anche: Accettazione tacita dell’eredità: spiegazione e due recenti casi affrontati dalla Cassazione
Cosa significa che i debiti ereditari si dividono “parziariamente” tra i coeredi?
Spieghiamo meglio il principio ribadito dalla Cassazione nella recente sentenza qui in commento. La Cassazione stabilisce che:
i debiti del de cuius si ripartiscono fra i coeredi parziariamente
Questo significa che ciascun coerede è tenuto a pagare i debiti esclusivamente per la propria quota di competenza. Facciamo degli esempi pratici per meglio comprenderne il significato:
- il defunto aveva una moglie e due figli. Il defunto lascia ai propri eredi (moglie + 2 figli) un debito di € 100. Secondo le quote che abbiamo ribadito prima, alla moglie spetta 1/3 del patrimonio, mentre ai figli ne spettano i 2/3. Il creditore del defunto potrà quindi rivolgersi alla moglie chiedendo al massimo € 30, che corrispondono alla quota di eredità spettantele. Di conseguenza, il creditore dovrà richiedere ai due figli i restanti € 70 che il defunto gli doveva. In questo senso, il creditore non potrà chiedere alla moglie di pagare l’intero debito di € 100 né potrà chiederlo ai figli, ma dovrà rivolgersi separatamente a ciascuno di loro.
In questi casi, i debiti ereditari devono essere pagati non solo con il denaro proveniente dal defunto e caduto in eredità, ma anche con il denaro proprio degli eredi che hanno accettato. Infatti, si dice in linguaggio giuridico che gli eredi “subentrano nell’interezza dei rapporti attivi e passivi del defunto”, comportando che gli eredi assumono la posizione del defunto ereditando tutti i debiti e crediti come se fossero loro ad averli.
-leggi anche: Lascito testamentario come si scrive un testamento olografo (art. 587 c.c.)
Come può il coerede evitare di pagare i debiti ereditari di tasca propria
Esiste una soluzione aternativa alla semplice accettazione o rinuncia all’eredità. Si tratta della cd. accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Il consiglio di un bravo avvocato è sempre quello di fare molta attenzione quando si decide di accettare l’eredità e di scegliere di svolgere una procedura leggermente più complessa, ma che fornisce al cliente delle certezze e garanzie sulla propria situazione ereditaria. Infatti, capita molto più spesso di quanto si creda che il defunto “nascondesse” dei debiti anche ai propri parenti più stretti e che, una volta accettata l’eredità, quest’ultimi si ritrovino a doverli pagare anche di tasca propria.
Il coerede può evitare di pagare i debiti ereditari di tasca propria accettando l’eredità con il beneficio di inventario previsto dall’art. 490 c.c. che prevede:
L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Conseguentemente:
1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi
Attenzione!
Il beneficio d’inventario garantisce all’erede che non pagherà di tasca propria i debiti ereditari, ma la legge permette di procedere alla redazione dell’inventario entro un breve termine temporale che si distingue così:
- se l’erede è in possesso di beni ereditari: deve richiedere il beneficio di inventario entro 3 mesi dalla morte
- se l’erede non è in possesso di beni ereditari: può richiedere il beneficio di inventario entro 3 mesi dall’accettazione dell’eredità
-leggi anche: L’usucapione tra parenti coeredi spiegata bene
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