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Il bullismo: la recente legge n. 70/2024
La sentenza della Corte d’appello di L’Aquila qui in commento è scaricabile SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_L’AQUILA_N._985_2024 risarcimento danni bullismo a scuola
Il bullismo non è una novità. Specialmente in ambito scolastico.
Il legislatore italiano dimostra di recente una propensione sempre maggiore a trattare il bullismo, trovare e istituire sistemi di tutela e di prevenzione. Questo è sintomo di crescente interesse sul tema, ma è al tempo stesso una chiara ammissione dell’esistenza del problema.
Di recente è stata pubblicata la legge 17 maggio 2024 n. 70 recante “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” che ha stabilito nuovi importanti principi per la tutela e la prevenzione di episodi di bullismo classico o attraverso social o canali telematici.
Tra le più rilevanti novità che vengono introdotte possiamo elencare le seguenti:
- incremento delle risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione
- possibilità per le regioni di promuovere iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano un servizio di sostegno psicologico per gli studenti
- l’adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo
- l’obbligo del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo
- delega legislativa al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
- estensione dell’applicazione di misure coercitive non penali applicabili dal giudice del tribunale per i minori
- istituzione della «Giornata del rispetto» contro bullismo e cyberbullismo il 20 gennaio
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Il caso: il bullismo a scuola
I genitori quali rappresentanti della figlia minore avviavano un giudizio nei confronti dell’istituto scolastico dove la figlia aveva studiato (scuola media) per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla figlia per il bullismo subito da un compagno di classe.
I comportamenti tenuti dal compagno di classe nei confronti della attrice sono descritti nei particolari nella sentenza e fanno comprendere la gravità della situazione di allora.
Per i danni subiti (stress, depressione, cure mediche) la minore chiedeva la condanna dell’istituto scolastico al pagamento di un risarcimento da € 70.000
L’istituto scolastico resisteva in giudizio.
La responsabilità dell’istituto scolastico
Gli attori chiedevano che fosse accertata la responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico ai sensi dell’art. 1218 del codice e fornivano in giudizio le prove dei danni subiti (fondamentale per non vedersi rigettare la domanda). La responsabilità dell’istituto scolastico si fonda poi sull’art. 2048 del codice che riguarda la responsabilità degli insegnanti.
Tra le prove richieste c’erano i testimoni compagni di classe che riportarono gli abusi quotidiani che l’attrice subiva in classe. C’erano anche i verbali scolastici da cui risultava che l’attrice aveva parlato al Dirigente scolastico evidenziando il problema che aveva deciso di sospendere il bullo per una settimana dalla scuola.
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Risarcimento danni per aver subito bullismo a scuola
Infine la Corte d’appello ha rigettato l’appello dell’istituto scolastico confermandone la condanna al pagamento del risarcimento del danno.
La Corte ha precisato che nel caso di specie era applicabile la disciplina degli articoli 1218 e 2048 del codice civile: “la disciplina applicabile nel caso di specie è quella contenuta nell’art. 2048 c.c., poiché secondo la stessa prospettazione del fatto contenuta nell’atto introduttivo non si versa in ipotesi di autolesione (nel quale caso la norma di riferimento va individuata nell’art. 1218 c.c. o nell’art. 2043 c.c. a seconda che ricorra a una responsabilità contrattuale o extracontrattuale del soggetto tenuto alla vigilanza; v. Cass. 3242/2012; peraltro, in concreto, come si dirà la ripartizione dell’onere della prova non muta)“.
Ha spiegato poi con parole chiare come si configura la responsabilità dell’istituto e dell’insegnante: “va inoltre chiarito che la configurabilità della responsabilità extracontrattuale degli insegnanti ex art. 2048 c.c. postula che l’allievo sottoposto al controllo e alla vigilanza dell’insegnante abbia posto in essere nei confronti di un altro alunno o di terzi un fatto illecito del quale l’istituto scolastico risponde salvo prova liberatoria. Detto in altri termini, gli insegnanti rispondono dei danni cagionati dall’atto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, se non provano ex art. 2048 c.c. di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di avere esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l’adempimento di tale dovere il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità abbia impedito loro un tempestivo efficace intervento“.
Questo è un principio che anche la Cassazione ha recentemente ribadito: “incombe sull’amministrazione scolastica il dovere di rispondere del fatto illecito commesso dagli allievi minori sottoposti alla sua vigilanza. La scuola, peraltro, ai sensi del comma 3 dell’art. 2048 del c.c., si può liberare di tale responsabilità soltanto fornendo la prova di non aver potuto impedire il fatto, con la conseguenza che, sulla stessa, grava, quindi, una responsabilità aggravata” (da ultimo Cass. n. 8811/2020), chiarendo ulteriormente che, ai fini della prova liberatoria, “è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale” (Cass., 23202/2015).
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Come provare il danno: come si distribuisce l’onere della prova?
In ogni caso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048 c.c., sia che si configuri una responsabilità di tipo contrattuale (come ritenuto dal primo giudice), il riparto dell’onere probatorio non cambia, poiché in entrambi i casi è necessario:
- che l’attore-danneggiato dimostri che il fatto si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto (e, in caso di danni etero-cagionati, che il danno lamentato sia conseguenza del fatto illecito di un altro allievo);
- che la scuola dimostri di aver adempiuto all’obbligo di controllo e di vigilanza e di aver predisposto tutte le misure
per evitare il verificarsi dell’evento e che dunque il danno sia stato determinato da causa ad essa non imputabile
Questi principi sono stati di recente confermati da Cass. 3081/2015 e Cass. 8067/2007.
Esercitare il diritto al risarcimento del danno
Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners si occupa anche di assistenza nel recupero del credito e del risarcimento del danno, contrattuale ed extracontrattuale.
Prima di avviare una causa è possibile avviare una mediazione civile per raggiungere un accordo stragiudiziale. La mediazione ha dei costi più contenuti di una causa e qualora l’amministrazione non vi partecipasse questo avrà delle conseguenze sulla ripartizione delle spese nel futuro giudizio.
L’alternativa è procedere con l’avvio di una causa avanti il Tribunale (o al Giudice di Pace in base al valore della controversia) oppure con un giudizio di ATP per verificare con una consulenza tecnica ante giudizio che determinerà in modo definitivo qual è stata la dinamica dell’incidente. Punto di partenza per comprendere l’estensione della responsabilità della pubblica amministrazione.
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