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Sentenza Corte Giustizia UE Paesi Sicuri: cosa cambia per asilo e migranti in Italia?

La Corte di Giustizia UE si pronuncia sul noto caso “Paesi sicuri”

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sui Paesi di origine sicuri ha segnato una svolta cruciale nella gestione delle domande di asilo e nelle politiche migratorie italiane ed europee.

La sentenza è qui scaricabile: Sentenza Corte di Giustizia UE Paesi sicuri C-758/24

L’istituto dei “Paesi sicuri” -nato per velocizzare le procedure di protezione internazionale- è oggi al centro di un acceso dibattito giuridico e sociale, dopo che la Corte ha imposto nuovi limiti e garanzie a tutela dei richiedenti asilo.

In questo articolo analizzeremo con chiarezza ed esempi pratici:

  • In cosa consiste la sentenza della Corte di Giustizia UE
  • Cosa sono i Paesi di origine sicuri e perché sono importanti nel diritto dell’asilo
  • Come si aggiornerà la lista dei Paesi sicuri in Italia e in Europa

Che cos’è la sentenza Corte Giustizia UE sui Paesi Sicuri?

La sentenza della Corte di Giustizia UE sui Paesi sicuri (C-406/22) ha stabilito alcuni principi fondamentali per la gestione del diritto d’asilo nei Paesi europei.

Punti chiave:

  • Uno Stato membro può designare, tramite legge, un Paese terzo come “di origine sicuro”, ma tale designazione deve essere soggetta a un reale controllo dei giudici.
  • Un Paese può essere inserito nella lista dei “Paesi sicuri” solo se garantisce protezione su tutto il suo territorio e per tutta la sua popolazione.
  • Non è possibile designare “parzialmente” sicuro un Paese, né escludere solo alcune categorie di persone.
  • Viene rafforzato il diritto al ricorso per ciascun richiedente asilo.

La sentenza nasce dalla necessità di garantire maggiori tutele ai migranti e di evitare scorciatoie legislative che possano limitare i diritti fondamentali previsti dal diritto UE e internazionale.

-leggi anche: Indennizzo statale per i parenti delle vittime di reati violenti: la sentenza Burdene della Corte di Giustizia

Le conclusioni della sentenza Paesi Sicuri

Queste sono le conclusioni della sentenza della Corte di Giustizia:

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri.

2) Gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali,

devono essere interpretati nel senso che:

–        lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall’altro, consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale;

–        il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell’affidabilità di tali informazioni e, dall’altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio.

3)      L’articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva.

Paesi di origine sicuri: definizione e funzione

Un Paese è definito “di origine sicuro” se, sulla base di informazioni attendibili, non sono generalmente riscontrate persecuzioni, trattamenti inumani, torture o minacce gravi su larga scala. I criteri per questa designazione sono fissati nell’allegato I della Direttiva 2012/32/UE.

In pratica:

  • Chi proviene da questi Paesi trova la propria richiesta di asilo esaminata in modo accelerato e rischia più facilmente il diniego
  • L’elenco viene aggiornato sulla base di rapporti dell’ONU, EASO, Consiglio d’Europa e altre fonti indipendenti.

Esempio pratico:
Se l’Italia designa come “sicuro” il Ghana, un cittadino ghanese dovrà fornire prove dettagliate di rischiare effettivamente persecuzioni personali.

In mancanza, la sua domanda potrebbe essere rigettata.

Principale novità della sentenza UE:
Non si può più dividere un Paese tra zone sicure e zone pericolose, né escludere alcune minoranze. L’intero Paese deve essere uniformemente sicuro per essere nella lista

Normativa italiana e confronto con l’UE

La normativa nazionale italiana prevedeva, fino alla sentenza, la possibilità di dichiarare sicuro anche solo una parte di un Paese o escludere categorie di persone. Ora dovrà essere aggiornata, perché:

  • La Corte UE impone che solo gli Stati che sono uniformemente sicuri possono essere inseriti nell’elenco italiano
  • È previsto un maggior coinvolgimento dei tribunali nel valutare la legittimità degli elenchi e delle procedure accelerate
  • L’elenco italiano dei Paesi sicuri rischia quindi di essere rivisto radicalmente

Conclusioni

La sentenza corte giustizia UE paesi sicuri rappresenta un cambio di paradigma per la protezione internazionale, imponendo limiti chiari e nuove garanzie per chi chiede asilo.

Scompare la possibilità di una designazione “parziale” o selettiva: solo i Paesi totalmente sicuri possono essere inseriti nell’elenco, e ogni decisione deve essere verificabile da un giudice.

Questo rafforza i diritti dei richiedenti asilo, spinge gli Stati a standard più elevati di tutela e aumenta l’importanza della documentazione personale in ogni ricorso.

Il percorso per l’adeguamento della normativa italiana è appena iniziato, e nei prossimi mesi ci saranno ulteriori sviluppi—con ricadute pratiche per migliaia di persone e professionisti del settore.

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FAQ – domande frequenti

  1. Cosa significa la “sentenza corte giustizia ue paesi sicuri”?

    La sentenza impone che solo i Paesi realmente sicuri in modo uniforme possono essere inseriti nelle liste nazionali degli Stati membri dell’UE e che ogni designazione deve poter essere contestata davanti a un giudice.

  2. Chi decide quali sono i Paesi sicuri nell’Unione Europea?

    Ogni Stato decide autonomamente la propria lista, ma deve rispettare criteri minimi stabiliti dal diritto UE, consultando rapporti internazionali e garantendo un controllo giudiziale effettivo.

  3. Cosa succede se il mio Paese cambia status ed esce dall’elenco dei Paesi sicuri?

    Le domande di asilo verranno trattate con maggiore approfondimento, senza procedura accelerata. Chi ha ricevuto un diniego può chiedere la revisione del proprio caso

  4. Come posso impugnare una decisione di diniego basata sulla lista dei Paesi sicuri?

    Si presenta ricorso davanti al tribunale competente, portando prove sulla propria situazione personale e sulla reale situazione del Paese. Il giudice dovrà valutare la sicurezza su tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie di persone

  5. Dove trovo l’elenco aggiornato dei Paesi sicuri in Italia?

    L’elenco è pubblicato sui siti ministeriali. Dopo la sentenza UE, si invita a verificare sempre le ultime versioni e a consultare un avvocato per interpretazioni aggiornate.

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