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Introduzione

L’usucapione di beni mobili è un istituto giuridico che permette di acquisire la proprietà di un bene mobile attraverso il possesso continuativo, pacifico e pubblico per un determinato periodo previsto dalla legge.

Spesso associata ai beni immobili, l’usucapione può applicarsi anche a oggetti mobili di valore come veicoli, opere d’arte o altri beni.

L’usucapione di beni mobili

L’usucapione è disciplinata dagli articoli 1158 e seguenti del c.c. e consente l’acquisizione della proprietà di un bene per averlo posseduto in modo continuativo e pacifico per un determinato periodo di tempo. Sebbene la si associ più spesso ai beni immobili, l’usucapione può estendersi anche ai beni mobili.

Per i beni mobili, l’usucapione richiede un possesso continuativo e pacifico della cosa per un periodo di dieci anni se il possessore è in buona fede e in venti anni se è in mala fede (art. 1161 c.c.). Questo significa che il possessore deve aver detenuto il bene in questione senza interruzioni né contestazioni da parte di terzi per almeno venti anni, affinché possa avviarsi il processo di usucapione.

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Quale prova si richiede per l’accertamento dell’usucapione di beni mobili?

La dimostrazione del possesso e della proprietà del bene mobile è essenziale per intraprendere un’azione di usucapione. Il possessore deve essere in grado di dimostrare di avere esercitato un possesso effettivo, ossia un controllo materiale sulla cosa, accompagnato dall’intento di comportarsi come vero proprietario (cd. animus possidendi).

Questo può essere provato attraverso documentazione come contratti di acquisto, ricevute di pagamento, testimonianze di terzi, fotografie o qualsiasi altro mezzo di prova idoneo a confermare il possesso e l’utilizzo continuativo del bene.

Ma il possesso con l’animo di proprietario non è l’unico requisito che richiede la legge, oltreciò è necessario che:

  1. il possesso sia stato esercitato in modo aperto, ossia senza segretezza (il codice parla di “clandestinità”), affinché terzi abbiano avuto la possibilità di notare e constatare il possesso del bene. Infatti se il possesso è clandestino il tempo utile per usucapire il bene comincia a decorrere da quando è cessata la clandestinità
  2. il possessore sia in buona fede (infatti se è in mala fede abbiamo visto che la legge richiede non più 10 anni, ma 20 per il suo perfezionamento)
  3. il possesso non sia stato acquistato in modo violento

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Come si accerta il diritto di proprietà derivante da usucapione?

Una volta trascorso il tempo necessario di possesso continuativo e pacifico, il possessore può presentare una domanda presso il Tribunale competente di accertamento della proprietà sul bene facendo valere come proprio titolo proprio il decorso del tempo necessario per l’usucapione.

Se il tribunale riterrà che sussistono tutti i requisiti dell’usucapione pronuncerà una sentenza che accerta il diritto di proprietà del nuovo proprietario.

Questo è il modo con cui un cittadino può chiedere che gli sia riconosciuto il diritto di proprietà per usucapione su un bene, ma -come nel caso affrontato dalla Corte d’appello- potrebbe anche succedere che il possessore-usucapiente venga convenuto in un giudizio da terzi che reclamino la proprietà del bene. Anche in quel caso il possessore potrà fare domanda al Tribunale per vedersi riconoscere il proprio diritto di proprietà derivante da usucapione.

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Il caso affrontato dalla Corte d’appello di Torino: la donazione o l’eredità del bene

La Corte d’appello di Torino ha affrontato un caso più complicato e fondato su una domanda di accertamento della proprietà per usucapione fondata su più titoli. La ricorrente chiedeva infatti fosse accertato il proprio diritto di proprietà sul dipinto 1) per averlo ricevuto in donazione dai genitori; 2) per averlo ricevuto in eredità dal padre; 3) perché comunque erano decorsi oltre 20 anni di possesso.

La Corte ha però rigettato la domanda di usucapione affermando che:

  • la ricorrente non aveva dato prova di aver ricevuto per donazione il dipinto dai propri genitori, infatti la donazione non era stata fatta per atto pubblico (art. 782 c.c.). La ricorrente aveva sostenuto che si trattasse di una donazione di “modico valore” (art. 783 c.c.) per cui non è necessario l’atto pubblico, ma non aveva dato prova del “modico valore” in proporzione al patrimonio dei genitori
  • la ricorrente non aveva dato prova di averlo ricevuto per eredità dal padre non avendo prodotto alcun documento da cui si potesse desumere che il dipinto facesse parte del patrimonio del genitore poi trasmesso alla figlia

I convenuti eredi del pittore contestavano inoltre che il possesso fosse pacifico perché dichiaravano che il dipinto era in realtà stato rubato e poi tenuto clandestinamente dall’attuale possessore finché non hanno scoperto (di recente) dove si trovasse.

Infine, anche dopo aver sentito i testimoni portati dalla ricorrente, la Corte ha valutato che questi non avessero dato la prova certa che la ricorrente avesse posseduto in modo pubblico (cioè non clandestino art. 1161 c.c.) per oltre 20 anni il dipinto comportando così il rigetto definitivo della domanda.

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Tutelare i propri diritti e la propria eredità

Per evitare dispute legali è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere. Accertare l’usucapione può sembrare un procedimento burocratico ma spesso nasconde trappole legali e un semplice procedimento può trasformarsi in un aspro contenzioso senza le dovute cautele.

E’ possibile anzitutto verificare con un procedimento cautelare cd. ATP (Accertamento tecnico preventivo) se il bene è stato effettivamente usucapito tramite una consulenza tecnica che viene effettuata fuori dal giudizio ma che ha il suo stesso valore.

Se ciò non fosse sufficiente o qualora nascessero delle controversie è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile. Una procedura obbligatoria che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale.

Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario.

FAQ – domande frequenti 

  1. Cos’è l’usucapione di un bene mobile?

    L’usucapione di un bene mobile è il modo attraverso cui una persona può acquistare la proprietà di un oggetto mobile (come un veicolo, un’opera d’arte o un altro bene trasportabile) possedendolo in modo continuativo, pacifico e pubblico per un periodo di tempo previsto dalla legge (10 o 20 anni)

  2. Quali beni mobili possono essere usucapiti?

    Possono essere usucapiti tutti i beni mobili, ossia quelli che possono essere trasportati da un luogo all’altro senza alterarne la forma o sostanza, inclusi veicoli, mobili, opere d’arte e gioielli. Non sono usucapibili i beni demaniali, i beni del patrimonio indisponibile dello Stato e altri enti pubblici

  3. Quanto tempo serve per usucapire un bene mobile?

    – 10 anni se il possessore è in buona fede;
    – 20 anni se il possessore è in mala fede.
    Per i beni mobili iscritti in pubblici registri (es. automobili), se il possesso è in buona fede e basato su titolo valido, il tempo si riduce a 3 anni dalla trascrizione del titolo

  4. Qual è la differenza tra usucapione ordinaria e usucapione abbreviata nei beni mobili?

    L’usucapione ordinaria richiede 10 o 20 anni di possesso continuativo e pacifico senza necessità di titolo. L’usucapione abbreviata, invece, si applica se il possesso avviene in buona fede con un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (anche inefficace), riducendo i tempi e facilitando l’acquisizione

  5. Come si dimostra il possesso per l’usucapione di un bene mobile?

    Attraverso documenti che attestano la detenzione continuativa (contratti, ricevute, fatture), testimonianze di terzi e altri elementi probatori che dimostrino l’animus possidendi (la volontà di agire come proprietario), purché il possesso sia stato pubblico e non clandestino

  6. Cosa succede se il possesso è stato acquisito in modo clandestino o violento?

    Il periodo utile per usucapire inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni cessano, ovvero quando il possesso diventa pacifico e pubblico. Il possesso violento o clandestino non fa partire il conteggio del tempo per l’usucapione

  7. Come si accerta legalmente l’usucapione di un bene mobile?

    Dopo il periodo previsto, il possessore può presentare domanda al Tribunale competente per l’accertamento giudiziale della proprietà per usucapione. Il giudice, verificati i requisiti, emetterà una sentenza che riconosce il diritto di proprietà

  8. È possibile usucapire beni mobili registrati come auto o moto?

    Sì. In questo caso, se il possessore è in buona fede e ha un titolo valido, l’usucapione può perfezionarsi già dopo 3 anni dalla trascrizione del titolo. È però necessario che venga emessa una sentenza che dichiari l’acquisto della proprietà per poter effettuare la trascrizione al pubblico registro

  9. L’usucapione di beni mobili può essere contestata?

    Sì, il proprietario originario o terzi possono opporsi alla domanda di usucapione, dando luogo a un giudizio di merito. Se il possessore dimostra i requisiti, però, il giudizio potrà concludersi a suo favore

  10. Quali sono le cause di interruzione o sospensione dell’usucapione?Quali sono le cause di interruzione o sospensione dell’usucapione?Quali sono le cause di interruzione o sospensione dell’usucapione?

    Atti come la notificazione di una causa di rivendicazione, la perdita del possesso per più di un anno o il riconoscimento del diritto altrui interrompono o sospendono il decorso del termine necessario per usucapire

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