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Incidente stradale: la presunzione di pari responsabilità
L’articolo 2054 c.c. disciplina la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. Tale articolo stabilisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente e al proprietario del veicolo, prevedendo specifiche ipotesi di responsabilità e le condizioni per l’esonero.
Comma 1: la responsabilità del conducente
Il primo comma dell’art. 2054 prevede che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
Quindi il conducente di un veicolo è responsabile del danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Questo comma introduce una responsabilità oggettiva mitigata dalla possibilità di fornire prova liberatoria, ponendo a carico del conducente l’onere di dimostrare l’inevitabilità del danno nonostante la diligente condotta.
Comma 2: la responsabilità del proprietario
Il secondo comma prevede: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.
Questo comma estende la responsabilità anche al proprietario del veicolo o all’usufruttuario, prevedendo che essi siano solidalmente responsabili con il conducente, a meno che non provino che la circolazione è avvenuta contro la loro volontà.
Anche in questo caso, il proprietario può liberarsi dalla responsabilità fornendo prova che l’uso del veicolo è avvenuto senza il suo consenso.
Comma 3: la presunzione di pari responsabilità
Di particolare rilievo è il terzo comma dell’art. 2054: “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà“.
Si introduce la presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra veicoli.
Esso stabilisce che, in caso di collisione tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai rispettivi veicoli.
Questa presunzione ha lo scopo di semplificare l’accertamento della responsabilità nei sinistri stradali, evitando lunghe e complesse indagini sulla dinamica dell’incidente.
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Superare la presunzione di pari responsabilità negli incidenti stradali
La recente ordinanza 12/06/2024, n. 16404 della Corte di Cassazione affronta questo specifico problema e, nello specifico caso, rigetta il ricorso stabilendo che sussiste la pari responsabilità nel caso di specie.
Il caso oggetto della decisione
Il caso affrontato dall’ordinanza riguarda un incidente frontale avvenuto tra due macchine: una correva nella propria corsia e l’altra aveva invaso la corsia opposta.
Anche in questo caso dove la dimostrazione della colpa altrui sembra facile, da un punto di vista giuridico i problemi che sorgono sono molti. Infatti la Cassazione ha insistito perché fosse applicata una divisione a metà della responsabilità dell’incidente.
In particolare la Corte Suprema ha affermato che: “la circostanza che l’autovettura della convenuta B.B. avesse invaso completamente l’opposta corsia, quand’anche potesse reputarsi
accertata (ma la pronuncia in esame non contiene tale accertamento, limitandosi a dare atto delle risultanze della prova testimoniale), non sarebbe incompatibile con l’attribuzione di una parte della responsabilità anche a A.A., poiché la sola circostanza che egli viaggiasse all’ interno della corsia di pertinenza non sarebbe stata ex se sufficiente a vincere la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 cod. civ., essendo necessario, a tal uopo, che fosse invece accertato che egli si fosse pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e avesse fatto tutto il possibile per evitare l’incidente“.
La prova contraria
Per superare la presunzione di pari responsabilità, ciascun conducente può fornire prova contraria, dimostrando che l’incidente è stato causato esclusivamente dalla condotta dell’altro conducente o da altre cause escludenti la propria responsabilità.
La prova contraria può consistere in testimonianze, perizie tecniche, rilievi della polizia stradale, e altri elementi probatori idonei a ricostruire la dinamica del sinistro.
Questo significa che bisogna fornire la prova della responsabilità altrui che superi la soglia del 50%+1 nella dimostrazione della responsabilità della controparte.
Modalità di fornitura della prova contraria
Testimonianze:
- Testimoni Oculari: è importante raccogliere subito le dichiarazioni di testimoni chiedendo i loro dati di contatto per poterli convocare poi in corso di giudizio
- Dichiarazioni Scritte: è possibile che le testimonianze siano rese per iscritto se firmate dai testimoni
Perizie Tecniche:
- Ricostruzione della Dinamica: affidarsi a periti esperti in incidenti stradali è fondamentale per ricostruire correttamente avanti al Giudice il fatto
- Analisi del Veicolo: il perito potrà anche verificare eventuali malfunzionamenti o difetti del veicolo che possano aver contribuito all’incidente.
Rilievi della Polizia Stradale:
- Verbali di Intervento: è fondamentale ottenere una copia del verbale di intervento dei pubblici ufficiali
- Fotografie e Schizzi: Documentazione visiva e grafica raccolta dalle autorità sul luogo del sinistro può essere determinante
Referti Medici:
- In caso di lesioni personali, i referti e le cartelle cliniche possono dimostrare la gravità e l’origine delle ferite, contribuendo a determinare la dinamica del sinistro
- Certificati di Invalidità: eventuali certificati di invalidità temporanea o permanente possono avere rilevanza nell’accertamento delle conseguenze dell’incidente
Dichiarazioni delle Parti Coinvolte:
- Moduli di Constatazione Amichevole: se compilati correttamente e congiuntamente, questi moduli possono chiarire la dinamica dell’incidente. È importante però che siano firmati da entrambi i conducenti
- Denunce del Sinistro: le dichiarazioni rese agli assicuratori possono fornire ulteriori elementi per comprendere la dinamica dell’incidente
Effettuare dei primi rilievi al momento dell’incidente
- Sicurezza del luogo: assicurarsi anzitutto che il luogo dell’incidente sia sicuro per evitare ulteriori pericoli
- Fotografie: scattare fotografie da diverse angolazioni per documentare i danni ai veicoli, le tracce di frenata e la posizione finale dei mezzi. Ricordarsi di fotografare anche i segnali stradali, le condizioni del manto stradale e l’illuminazione
Documenti utili
Ecco un elenco dei documenti più utili che serve recuperare per avviare un giudizio di risarcimento del danno da incidente stradale:
- Verbale della Polizia: il verbale redatto dalla polizia stradale o da altre autorità intervenute sul luogo dell’incidente.
- Certificati Assicurativi: copie delle polizze assicurative dei veicoli coinvolti.
- Moduli CID (Constatazione Amichevole di Incidente): moduli compilati e firmati dai conducenti.
- Referti e Certificati Medici: documentazione sanitaria relativa alle lesioni subite.
- Perizie Tecniche: relazioni redatte da periti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali.
- Fotografie e Video: immagini e filmati che documentano la scena dell’incidente.
- Testimonianze Scritte: dichiarazioni firmate dai testimoni oculari.
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Giurisprudenza e applicazioni pratiche
La giurisprudenza ha più volte ribadito che la presunzione di pari responsabilità è una norma di chiusura, applicabile solo quando non sia possibile determinare con certezza le rispettive colpe dei conducenti coinvolti.
E’ per questo motivo che procurarsi la documentazione necessaria prima di avviare il giudizio è più importante del giudizio stesso quasi. Chi ben comincia è a metà dell’opera!
Infatti, anche nel caso oggetto di questo articolo, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità deve considerarsi distribuita in modo pari tra i due conducenti perché non era stata fornita la prova della diversa percentuale di responsabilità.
Come muoversi per chiedere il risarcimento?
Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners e l’avvocato professore Gianluca Sicchiero assiste i propri clienti nelle pratiche di recupero del credito e del risarcimento del danno, contrattuale ed extracontrattuale.
Se si ha subito un incidente sulla strada è utile anzitutto cercare di capire come avviare le trattative per chiedere il risarcimento alla pubblica amministrazione competente.
E’ possibile anzitutto procedere con una lettera formale di intimazione ad adempiere per mettere in mora il debitore e interrompere la prescrizione dei propri diritti.
Prima di avviare una causa è possibile avviare una mediazione civile per raggiungere un accordo stragiudiziale. La mediazione ha dei costi più contenuti di una causa e qualora l’amministrazione non vi partecipasse questo avrà delle conseguenze sulla ripartizione delle spese nel futuro giudizio.
L’alternativa è procedere con l’avvio di una causa avanti il Tribunale (o al Giudice di Pace in base al valore della controversia) oppure con un giudizio di ATP (accertamento tecnico preventivo) per verificare con una consulenza tecnica ante giudizio che determinerà in modo definitivo qual è stata la dinamica dell’incidente. Punto di partenza per comprendere l’estensione della responsabilità della pubblica amministrazione.
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