conto cointestato e successione: i soldi entrano nell’eredità? Cassazione 2025

Introduzione

Conto cointestato e successione: quando muore uno dei titolari di un conto corrente cointestato, la domanda che emerge quasi sempre è la stessa: i soldi presenti sul conto entrano automaticamente in successione?

Molti ritengono che la risposta sia scontata e che basti la cointestazione per concludere che il saldo debba essere diviso a metà o comunque ricompreso nell’eredità.

In realtà, la questione è molto più complessa e coinvolge profili distinti: il rapporto con la banca, i rapporti interni tra cointestatari, i diritti degli eredi e, in molti casi, il tema della donazione indiretta.

In questo articolo analizziamo in modo sistematico:

  • la funzione del conto corrente cointestato;
  • cosa accade alla morte di uno dei cointestatari;
  • quando e in che misura le somme entrano in successione;
  • il ruolo della presunzione del 50%;
  • quando può parlarsi di donazione indiretta e con quali limiti probatori;
  • quali prove sono decisive nei giudizi tra coeredi

La funzione del conto corrente cointestato

l conto corrente cointestato è un rapporto bancario intestato a due o più soggetti, disciplinato dal contratto stipulato con la banca.

Come ho già spiegato in modo approfondito in questo articolo, la sua funzione principale è agevolare la gestione comune delle somme, non regolare la proprietà del denaro.

È fondamentale chiarire subito un punto: la cointestazione non equivale automaticamente a comproprietà delle somme depositate.

La banca guarda esclusivamente:

  • a chi è intestato il conto;
  • a chi può operare (firma congiunta o disgiunta).

Il tribunale, invece, guarda:

  • all’origine delle somme;
  • alla loro effettiva titolarità.

Morte del cointestatario: cosa succede al conto

Quando uno dei cointestatari muore, la banca, una volta ricevuta notizia del decesso:

  • può bloccare o limitare l’operatività del conto;
  • richiede la documentazione successoria;
  • sospende le operazioni che possano incidere sui diritti degli eredi.

Il conto non si estingue automaticamente, ma entra in una fase di congelamento cautelativo.

Questo, però, non significa che tutte le somme diventino automaticamente ereditarie.

Il vero problema non è il blocco del conto, ma stabilire a chi appartengano realmente i soldi. 

-leggi anche: Contestazione del conto corrente: le clausole nulle e il cd. “saldo zero” novità dalla Cassazione 2024

I soldi del conto cointestato entrano in successione?

La regola generale è la seguente:

le somme presenti su un conto cointestato entrano in successione solo nella misura in cui appartenevano al defunto

Non esiste alcun automatismo per cui l’intero saldo, o anche solo la metà, debba sempre confluire nell’asse ereditario.

Occorre quindi distinguere:

  • somme effettivamente di proprietà del defunto;
  • somme di esclusiva pertinenza dell’altro cointestatario;
  • somme la cui origine non è chiara.

Solo le prime entrano sicuramente in successione.

La presunzione del 50% e il suo superamento

L’art. 1298 c.c. prevede una presunzione di uguaglianza delle quote nei rapporti interni tra cointestatari. In assenza di prova contraria, si presume che ciascuno sia titolare del 50% delle somme.

Si tratta, però, di una presunzione semplice, superabile con prova contraria.

In concreto, è possibile dimostrare che:

  • uno solo dei cointestatari ha versato il denaro;
  • i versamenti derivano esclusivamente dal reddito di uno di essi;
  • l’altro non ha mai contribuito alla formazione del saldo.

In tali casi, anche se il conto è cointestato, il denaro può risultare integralmente di proprietà di uno solo.

Su questo tema rinvio all’analisi dettagliata che ho fatto in questo articolo: Eredità e conto corrente cointestato: le regole di divisione tra coeredi dei soldi del conto corrente del defunto (sentenza 2025)

Donazione indiretta e conto cointestato

In molte controversie successorie, soprattutto tra genitori e figli, viene invocata la donazione indiretta per giustificare il trasferimento di somme avvenuto tramite il conto cointestato.

La Corte di Cassazione ha chiarito in modo rigoroso cosa si intenda per donazione indiretta e quali siano i relativi oneri probatori (ordinanza 7 dicembre 2025, n. 31904):

La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso

Ma il punto decisivo è il seguente:

È onere di chi invoca la ricorrenza di una donazione indiretta fornire la prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della donazione, con particolare riferimento anche all’animus donandi, dovendosi escludere che la sola ricezione della somma da parte del figlio possa dimostrare la volontà del genitore di arricchirlo con spirito di liberalità (Cass. n. 9379/2020)

In altre parole:

  • non basta che il figlio abbia ricevuto il denaro;
  • non basta il rapporto di parentela;
  • non basta la vicinanza temporale tra prelievo e utilizzo delle somme.

-leggi anche: Conto corrente cointestato: di chi sono i soldi? lo dice Cass. n. 9197/23

Donazione indiretta e acquisto di immobili

La Cassazione distingue poi due ipotesi:

  • donazione indiretta dell’immobile (quando il genitore paga e intesta il bene al figlio);
  • donazione del denaro.

La dazione di una somma di denaro configura donazione indiretta solo se effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto del bene. In mancanza di tale prova, si tratta di una semplice donazione di denaro, con conseguenze diverse in tema di collazione e successione.

Se non viene dimostrato:

  • il transito del denaro;
  • la finalizzazione all’acquisto;
  • l’animus donandi;

le somme possono rientrare integralmente nell’asse ereditario. 

La Cassazione ha con queste parole ribadito i criteri da applicare per verificare quando si è davanti a una donazione indiretta di immobile:

Ed invero una volta ribadito che (cfr. Cass. n. 13619/2017) nell’ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra – anche ai fini della collazione – donazione indiretta del bene stesso e non del danaro, è stato però precisato che
(Cass. n. 18541/2014) la dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d’immobile ove sia effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare

E, nel caso oggetto del giudizio, ha così rilevato che non si può affermare che sia avvenuta una donazione per mancanza di prove:

I giudici di merito, con apprezzamento in fatto, hanno ritenuto che non fosse possibile ravvisare il meccanismo nella donazione indiretta, nei sensi sopra delineati, in relazione alle emergenze probatorie in atti che, unitamente all’esistenza del rapporto di parentela ed alla prossimità delle date dei prelievi delle somme da parte della de cuius e del successivo acquisto del bene, non evidenziavano altresì l’effettivo transito del denaro dalla madre alla figlia, e conseguentemente la finalizzazione della dazione al successivo acquisto. Inoltre, è stato altresì escluso che fosse stato adeguatamente
dimostrato l’animus donandi, in quanto, anche a voler per ipotesi ammettere che le somme fossero state impiegate per il pagamento del prezzo, non era stato dimostrato che la dazione fosse avvenuta per spirito di liberalità

Trattasi di circostanze della cui prova era necessariamente onerata la parte interessata far valere l’esistenza della donazione, così che già tale argomentazione appare idonea a sorreggere il rigetto della domanda di accertamento della donazione indiretta, risultando quindi del tutto prive di rilievo (e peraltro non del tutto plausibili) le ulteriori argomentazioni spese dal giudice di appello quanto all’intento della madre di effettuare un prestito alla figlia, risultando le stesse del tutto prive di qualsiasi collegamento con elementi di fatto effettivamente rinvenibili nella fattispecie, costituendo il frutto di un ragionamento ipotetico del giudice di appello del tutto sganciato dal materiale probatorio in atti

-leggi anche: Effetti delle donazioni sull’eredità: differenza tra donazioni dirette e indirette, esempi pratici e la rilevanza del patto fiduciario

Prelievi dal conto cointestato prima e dopo la morte

Un ulteriore profilo critico riguarda i prelievi effettuati dal superstite.

Il fatto che il conto sia a firma disgiunta consente di operare verso la banca, ma non attribuisce automaticamente il diritto di trattenere le somme.

I prelievi:

  • effettuati prima della morte;
  • effettuati dopo la morte;

possono essere contestati dagli eredi, con richiesta di restituzione o rendiconto, se incidono sulla massa ereditaria.

Di chi sono i soldi nel conto corrente cointestato e le conseguenze giuridiche in caso di morte: una guida completa

Come si dimostra la titolarità delle somme

La prova è il cuore di ogni giudizio su conti cointestati e successione.

Gli elementi più rilevanti sono:

  • estratti conto completi e storici;
  • origine dei versamenti (stipendi, pensioni, bonifici);
  • redditi dei cointestatari;
  • causali delle operazioni;
  • eventuali accordi scritti.

In assenza di prova, opera la presunzione del 50%.

E la presunzione, in giudizio, vince. 

Differenze con il libretto postale cointestato

Le stesse regole si applicano anche al libretto postale cointestato, come ho spiegato in questo articolo: Libretto postale cointestato: il superstite può prelevare tutto (Cassazione 2025)

Anche in questo caso:

  • la possibilità di prelevare non equivale alla proprietà delle somme;
  • gli eredi possono contestare;
  • conta sempre l’origine del denaro

Conclusione

La cointestazione del conto corrente non è uno strumento successorio e non determina automaticamente l’ingresso delle somme nell’eredità.

In sintesi:

  • le somme entrano in successione solo se appartenevano al defunto;
  • la presunzione del 50% è superabile;
  • la donazione indiretta va provata, non presunta;
  • l’assenza di prove espone a contenziosi complessi tra coeredi.

In presenza di situazioni patrimoniali articolate, è essenziale una valutazione giuridica accurata.

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