
Caratteristiche del Conto Corrente Cointestato
Il conto corrente cointestato può essere a firma disgiunta o congiunta:
- Firma disgiunta: ciascun cointestatario può operare autonomamente sul conto, eseguendo prelievi, versamenti e altre operazioni senza il consenso degli altri titolari.
- Firma congiunta: tutte le operazioni sul conto richiedono la firma e l’autorizzazione di tutti i cointestatari, garantendo così un maggiore controllo congiunto sulle movimentazioni.
Diritti e Doveri dei Cointestatari
I cointestatari di un conto corrente condividono in egual misura i diritti di disporre delle somme depositate e le responsabilità derivanti dalle operazioni effettuate. Tra i principali diritti e doveri si annoverano:
- Diritto di accesso e gestione: ciascun titolare ha il diritto di accedere alle informazioni relative al conto e di effettuare operazioni, a seconda del tipo di firma.
- Responsabilità solidale: in caso di firma disgiunta, ciascun cointestatario risponde solidalmente delle operazioni compiute dagli altri. Questo implica che se uno dei titolari contrae un debito o commette un illecito, gli altri cointestatari potrebbero essere chiamati a risponderne.
- Ripartizione delle somme: in assenza di patti contrari, si presume che le somme depositate appartengano in parti uguali a tutti i cointestatari. Tuttavia, può essere dimostrato che la titolarità delle somme sia diversa, sulla base dei contributi effettivi di ciascun titolare.
Leggi anche: Il coniuge può prelevare soldi dal conto corrente cointestato? Lo dice Cass. n. 9197/23
Rapporti tra cointestatari secondo Cass. n. 9197/23
Nel conto corrente bancario cointestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298, 2° comma, in virtù del quale debito e credito si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove, ad esempio, il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo: lo ha detto Cass., 3 aprile 2023, n. 9197
Aspetti Successori
In caso di decesso di uno dei cointestatari, il saldo del conto corrente cointestato entra a far parte dell’asse ereditario. La quota spettante al defunto verrà suddivisa tra i suoi eredi secondo le norme della successione. Tuttavia, la presenza di clausole particolari, come il “patto di sopravvivenza”, può modificare tali dinamiche, attribuendo l’intero saldo al cointestatario superstite.
Leggi anche: Come funziona un conto corrente cointestato? La risposta della Cassazione con l’ordinanza 3 aprile 2023, n. 9197
Profili Fiscali
La cointestazione di un conto corrente comporta rilevanti implicazioni fiscali. Ogni movimento in entrata e uscita deve essere tracciabile e giustificabile, onde evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. È fondamentale che i cointestatari conservino la documentazione che attesti la provenienza delle somme versate e l’utilizzo di quelle prelevate, soprattutto in caso di controlli fiscali.
La tutela dei propri diritti di cointestatario
Il conto corrente cointestato è uno strumento utile per la gestione condivisa delle risorse finanziarie, ma richiede una chiara comprensione delle implicazioni giuridiche e delle responsabilità derivanti.
I cointestatari devono agire con trasparenza e rispetto reciproco, consapevoli che ogni operazione effettuata può avere conseguenze dirette su tutti i titolari.
Se dovessero sorgere dei contrasti tra i cointestatari sulla gestione del conto è sempre possibile fare ricorso alla mediazione civile oppure alla negoziazione assistita tra avvocati. La prima è una procedura dai costi ridotti che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale. Anche la negoziazione assistita permette di raggiungere lo stesso scopo, ma si fa tramite avvocati ed ha dei costi ancora inferiori.
Se le trattative dovessero fallire e fosse impossibile trovare un accordo sarà sempre possibile fare ricorso al tribunale competente avviando un giudizio ordinario. In questa sede si dovrà tenere conto del comportamento tenuto dalle parti in mediazione o in negoziazione per la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
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