Approvate le nuove linee guida sulla sicurezza dei locali commerciali: il Decreto Ministeriale 21 gennaio 2025

Il Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2025

Lo scorso 21 gennaio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero degli interni denominato “Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici” o, più brevemente, Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2025. Trovate qui il testo completo: Decreto Ministeriale 21 gennaio 2025

Attraverso questo Decreto il Ministero degli interni ha dato attuazione all’art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 il quale stabilisce che:

  1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.
  2. L’adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

In questo senso le regole attuative che sono contenute nel Decreto Ministeriale 21 gennaio 2025 dovranno essere oggetto di un accordo tra le organizzazioni rappresentative degli imprenditori (ad es. la Confartigianato) e il questore.

In caso di mancata adesione o mancato rispetto delle linee guida il questore potrà (anche) sospendere o revocare la licenza dell’esercizio.

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A quali “locali commerciali” si rivolge il Decreto?

Il Decreto Ministeriale cerca con una definizione molto allargata di ricomprendere all’intero dei soggetti destinatari delle nuove linee guida quante più tipologie di locali commerciali possibile.

Infatti, il paragrafo n. 1 indica che: “…la norma deve essere intesa nel senso di favorire la più ampia partecipazione all’iniziativa…”. Peraltro, nelle premesse viene fatto riferimento alle varie tipologie di locali commerciali includendo:

  • locali di somministrazione di alimenti e bevande
  • stabilimenti balneari
  • strutture ricettive, ivi comprese quelle che erogano servizi para-alberghieri
  • settore delle sale pubbliche dove si tengono giochi leciti
  • locali dove vengono esercitate attività economiche miste: è il caso dei locali in cui vengono offerti al pubblico spettacoli o trattenimenti, congiuntamente alla possibilità di fruire di servizi di ristorazione o, comunque, di somministrazione di alimenti e bevande

Non si escludono quindi i cinema, le sale da spettacolo, i bar-teatri etc.

Quali sono i nuovi obblighi per i locali commerciali?

Il Decreto ministeriale fa riferimento a “misure che, per la loro duttilità e trasversalità, scoraggiano il compimento di azioni illegali e mettono a disposizione delle Forze di polizia strumenti volti ad agevolare l’attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili” (par. 2).

Gli obblighi non sono quindi previsti in modo specifico, ma sono stabiliti delle linee guida che dovranno essere seguite nella predisposizione degli accordi tra le associazioni di categoria e le istituzioni. Tuttavia, il Decreto indica in modo abbastanza specifico gli obblighi che questi accordi dovranno contenere:

  1. installazione di sistemi di videosorveglianza controllati da addetti interni oppure affidati a istituti di vigilanza privata
    • questo comporta però gli obblighi di: a) conservare i filmati; b) tenere in funzione le videocamere; c) metterle a disposizione delle Forze di polizia che ne facciano richiesta
  2. Garantire un’adeguata illuminazione delle area del locale (anche in aggiunta all’illuminazione pubblica)
  3. Garantire il rispetto delle regole relative all’attività anche con riferimento alle regole di utilizzo del suolo pubblico
  4. Rispettare la legge sulla somministrazione di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00 (art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125)
  5. Adottare un “codice di comportamento dell’avventore” da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze
    • Questo “codice di condotta dell’avventore” dovrà essere appeso nel locale (o nel sito web) e indicare le regole dell’«avventore modello» dovendo inserire alcuni obblighi:
      • a) non introdurre armi improprie;
      • b) divieto di utilizzare spray al peperoncino;
      • c) divieto di introdurre sostanze stupefacenti;
      • d) il divieto di introdurre sostanze alcoliche esterne;
      • e) l’impegno a non danneggiare gli arredi nel locale e nelle sue pertinenze;
      • f) l’obbligo a non impedire la fruibilità delle uscite di sicurezza;
      • g) non abbandonare rifiuti;
      • h) evitare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica
    • Se il consumatore dovesse violare il “codice di comportamento” il locale potrà rifiutarsi di servirlo
  6. Adottare misure a tutela dei minori (ad es. divieto di somministrare alcolici, dovranno essere eliminati i VLT che non abbiano un controllo dell’età e si suggerisce di apporre un timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare il minorenne)
  7. Segnalare alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché segnalare ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di
    persone (ad es. un evento musicale)

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Obblighi speciali per i teatri e i locali dove si tengono spettacoli

Il successivo paragrafo n. 3 contiene delle linee guida specifiche per i locali commerciali dove si tengono anche spettacoli di intrattenimento. Vi rientrano quindi cinema, bar-teatri, teatri etc..

In particolare, si prevedono i seguenti obblighi:

  1. Qualificare o assumere dipendenti cui attribuire lo svolgimento dei servizi di controllo (come previsto dall’art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94)
  2. Istituire un «referente della sicurezza per il locale» comunicando il nominativo alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza
  3. Dedicare un indirizzo PEC per tutte le comunicazioni relative alla sicurezza per interagire con le Autorità

Il “premio” di adesione e rispetto delle linee guida

Il Decreto Ministeriale stabilisce anche degli effetti “premiali” per tutte le associazioni di categoria e per i locali commerciali che adottano le misure di sicurezza indicate e sono diligenti nel rispettarle (par. 4).

L’effetto premiale che il Decreto prevede riguarda la possibilità per il Questore di adottare i provvedimenti di sospensione e/o revoca della licenza (art. 100 TULPS). In questo senso, i locali commerciali che si sono adeguati alle linee guida indicate e sono diligenti nel rispettarle saranno maggiormente tutelati da questi provvedimenti perché al Questore sarà richiesto di redigere un provvedimento con “motivazione rafforzata” per poterli adottare.

Il Questore può adottare questi provvedimenti con discrezionalità, la legge stabilisce che può farlo quando:

  1. all’interno dell’esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini;
  2. il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose;
  3. l’esercizio pubblico costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini

Nel caso in cui il locale commerciale non si sia adeguato alle linee guida del Decreto, il Questore potrà adottare i provvedimenti senza indicare una “colpa” del locale, ma semplicemente perché ha riscontrato una di queste situazioni.

Al contrario, se il locale commerciale rispetta le linee guida, il Questore farà più fatica a disporre i provvedimenti dovendoli motivare più nel dettaglio. In particolare dovrà rispettare:

  • il principio di proporzionalità tra il pericolo che si è verificato e il provvedimento da adottare
  • valorizzare i comportamenti «virtuosi» dei gestori che si pongono in una logica di collaborazione operosa con le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia

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