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Donazioni e eredità: come calcolare le donazioni nel patrimonio ereditario e tutelare i tuoi diritti

Donazioni fatte in vita ed eredità: cosa spetta agli altri figli e come si calcola la legittima

Donazioni e eredità: quando un genitore ha donato durante la propria vita una casa, del denaro o altri beni soltanto ad uno dei figli, alla sua morte nasce quasi sempre la stessa domanda: quelle donazioni devono essere considerate nell’eredità e gli altri figli possono chiedere qualcosa?

La risposta è sì: le donazioni fatte in vita possono essere decisive per stabilire quanto spetta agli eredi. Ma questo non significa che ogni donazione debba essere automaticamente restituita o che tutti gli eredi abbiano diritto alla stessa quantità di beni.

Bisogna distinguere almeno tre operazioni diverse, che vengono spesso confuse: riunione fittizia, collazione e azione di riduzione.

La distinzione è particolarmente importante oggi perché, dal 18 dicembre 2025, la legge n. 182/2025 ha profondamente modificato anche le conseguenze delle donazioni lesive della legittima quando il bene sia stato successivamente venduto a terzi.

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Le donazioni fatte in vita entrano nell’eredità?

Non esattamente.

Il bene donato è già uscito dal patrimonio del donante e quindi, alla sua morte, non “rientra” materialmente nell’eredità per il solo fatto che vi sia stata una donazione.

La legge impone però di tenerne conto per stabilire quale fosse il patrimonio sul quale devono essere calcolati i diritti dei legittimari.

L’art. 556 c.c. dice:

Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione […]

È la cosiddetta riunione fittizia.

In termini più semplici bisogna ricostruire contabilmente il patrimonio del defunto:

beni rimasti alla morte – debiti + valore delle donazioni fatte in vita.

Solo dopo questa operazione si può sapere quale fosse la quota disponibile e quale parte fosse invece riservata dalla legge ai legittimari.

Questo è il primo punto da tenere presente: una persona può essersi presentata alla morte quasi priva di beni e, ciononostante, avere avuto un patrimonio molto rilevante ai fini del calcolo della legittima, perché negli anni precedenti lo aveva trasferito mediante donazioni.

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Chi sono i legittimari

I legittimari sono i familiari ai quali la legge riserva una parte del patrimonio indipendentemente dalla volontà del defunto.

Si tratta essenzialmente del coniuge, dei figli e, quando non vi siano figli, degli ascendenti. Regole analoghe riguardano la parte superstite dell’unione civile.

Non significa che il proprietario, quando è ancora in vita, non possa donare i propri beni.

Può farlo.

Il problema si pone al momento della sua morte, quando diventa possibile ricostruire il patrimonio complessivo e verificare se le donazioni e le eventuali disposizioni testamentarie abbiano lasciato ai legittimari almeno quanto la legge riserva loro.

È quindi improprio dire che un figlio possa, mentre il genitore è ancora in vita, pretendere la propria “futura quota di eredità”. La successione non si è ancora aperta e il diritto alla legittima deve essere verificato sulla situazione esistente al momento della morte.

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Riunione fittizia e collazione non sono la stessa cosa

Questa distinzione è fondamentale.

La riunione fittizia, prevista dall’art. 556 c.c., è un’operazione di calcolo necessaria per stabilire la disponibile e verificare una eventuale lesione della legittima.

La collazione, invece, opera nei rapporti tra determinati coeredi.

L’art. 737 c.c. dispone infatti:

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati

La collazione riguarda quindi essenzialmente figli, loro discendenti e coniuge che concorrano come coeredi.

Non ogni donatario è soggetto a collazione e non ogni donazione viene materialmente restituita.

La riunione fittizia ha invece una funzione diversa: serve a ricostruire la massa sulla quale calcolare la legittima.

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Che cosa significa la dispensa dalla collazione

Il donante può dichiarare che una determinata donazione non dovrà essere conferita in collazione.

Ma la libertà non è illimitata.

Lo stesso art. 737 c.c. precisa che:

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile

Quindi la dispensa non può essere utilizzata per cancellare i diritti che la legge riserva agli altri legittimari.

Un genitore può, ad esempio, voler favorire maggiormente uno dei figli e dispensarlo dalla collazione. La scelta può essere perfettamente valida, ma soltanto nei limiti in cui utilizzi la parte del patrimonio della quale poteva liberamente disporre.

Per capire se quel limite sia stato superato non basta leggere l’atto di donazione: bisogna ricostruire il patrimonio esistente alla morte, le altre donazioni, i debiti e i soggetti che in quel momento hanno diritto alla legittima.

Un genitore può donare una casa soltanto a un figlio?

Certamente sì.

Il fatto che un genitore abbia due figli non comporta che ogni bene debba essere donato per metà a ciascuno.

La donazione della casa a un solo figlio può quindi essere perfettamente valida.

Alla morte del genitore, però, bisognerà verificare se il valore di quella casa, insieme a tutte le altre attribuzioni compiute durante la vita e ai beni rimasti, abbia leso la quota riservata agli altri legittimari.

Facciamo un esempio molto semplificato.

Un padre vedovo ha due figli. Durante la propria vita dona al primo una casa del valore, calcolato secondo le regole successorie, di 300.000 euro. Alla morte rimangono beni per 100.000 euro e non vi sono debiti.

La massa di calcolo sarà quindi di 400.000 euro.

Non sarebbe corretto limitarsi a dividere i 100.000 euro rimasti pensando che la casa donata non abbia più alcuna importanza. Proprio attraverso la riunione fittizia bisogna verificare quanto spettasse complessivamente ai due figli e se la donazione abbia invaso la quota riservata all’altro.

Naturalmente i casi reali sono spesso più complicati: vi possono essere più donazioni, immobili che hanno cambiato valore, denaro, debiti, un coniuge superstite, donazioni ricevute dallo stesso legittimario che agisce e dispense dall’imputazione o dalla collazione.

Ed è proprio per questo che la sensazione, magari comprensibile, di essere stati “trattati peggio” di un fratello non basta da sola a dimostrare una lesione di legittima.

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Donazioni dirette e donazioni indirette

Occorre poi tener conto che non tutte le liberalità assumono formalmente il nome di donazione.

La donazione diretta è il contratto disciplinato dall’art. 769 c.c. e, salvo il caso della donazione di modico valore, richiede la forma prevista dalla legge.

Esistono però anche le donazioni indirette.

L’esempio più semplice è quello del padre che paga direttamente al venditore il prezzo della casa che viene intestata al figlio.

Formalmente il figlio acquista l’immobile mediante una compravendita; economicamente, però, l’acquisto è stato reso possibile dal denaro del genitore.

Anche questa liberalità può assumere rilevanza nella futura successione.

La ricostruzione delle donazioni indirette è spesso uno dei problemi probatori più delicati delle cause ereditarie: bisogna verificare atti notarili, provenienza del denaro, bonifici, conti correnti e ragione concreta dei pagamenti.

Leggi ancheDonazioni esentasse? La recente sentenza n. 7442 del 20/3/2024

La vendita simulata che nasconde una donazione è un problema diverso

Ancora diversa è l’ipotesi in cui il genitore apparentemente venda una casa al figlio ma le parti non abbiano mai realmente voluto una vendita.

Se, ad esempio, il prezzo indicato nel contratto non viene pagato perché l’intenzione effettiva era quella di regalare il bene, può porsi il problema della simulazione della vendita e della donazione dissimulata.

Non bisogna confondere questo caso con la donazione indiretta.

Nella donazione indiretta il negozio utilizzato è realmente voluto; nella simulazione, invece, il contratto apparente non corrisponde alla volontà effettiva delle parti.

La differenza non è accademica, perché cambiano sia le regole sulla forma sia quelle sulla prova.

La Cassazione ha da tempo riconosciuto che il legittimario, quando agisca per ricostruire la massa e tutelare la propria quota di riserva, può assumere la posizione di terzo rispetto al negozio simulato e utilizzare anche testimoni e presunzioni nei limiti individuati dalla giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2019, n. 12317).

E se il genitore ha semplicemente fatto un bonifico?

Anche qui occorre prudenza.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 27 luglio 2017, n. 18725, hanno qualificato il trasferimento di denaro mediante semplice ordine bancario, quando costituisca esso stesso la liberalità, come donazione diretta.

Se non si tratta di donazione di modico valore, occorre quindi rispettare la forma dell’atto pubblico prevista dalla legge.

Questo non significa però che ogni bonifico da un genitore a un figlio sia automaticamente una donazione nulla.

Bisogna capire la causa del trasferimento: può essere un prestito, un rimborso, l’adempimento di un’obbligazione oppure può inserirsi in un’operazione diversa che realizza una liberalità indiretta.

Ancora una volta, il nome utilizzato nella causale del bonifico è un elemento, non necessariamente la risposta definitiva.

-leggi anche: Donazioni esentasse? La recente sentenza n. 7442 del 20/3/2024

Quando le donazioni ledono la legittima: l’azione di riduzione

Dopo aver ricostruito il patrimonio mediante la riunione fittizia bisogna verificare se il legittimario abbia effettivamente ricevuto meno di quanto gli riserva la legge.

Se vi è una lesione, lo strumento tipico è l’azione di riduzione.

Le donazioni non diventano nulle soltanto perché eccedono la disponibile: il legittimario deve far valere il proprio diritto attraverso gli strumenti previsti dal codice.

Peraltro l’art. 564 c.c. pone specifiche condizioni per agire contro determinati donatari e legatari e prevede, in alcune ipotesi, la preventiva accettazione con beneficio d’inventario.

La questione non va trattata con formule automatiche.

La Cassazione, con la sentenza 9 luglio 2026, n. 22986, ha infatti precisato che, quando il patrimonio relitto sia stato sostanzialmente esaurito dalle donazioni e ciò che rimane abbia valore “minimale e irrisorio”, può venire meno, nelle condizioni esaminate dalla Corte, la ragione che giustifica l’onere dell’accettazione beneficiata. La stessa sentenza ha sottolineato quanto sia decisivo individuare esattamente che cosa sia stato realmente donato ai fini della riunione fittizia: un errore nella determinazione del donatum altera l’intero calcolo della legittima.

Anche Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2026, n. 4949 ha ribadito un principio particolarmente importante: quando il legittimario sia totalmente pretermesso, l’azione di riduzione viene prima della divisione e della collazione, perché il pretermesso acquista la qualità di erede soltanto attraverso il positivo esercizio della riduzione.

Questo dimostra perché collazione e riduzione, pur essendo spesso nominate insieme, non possono essere utilizzate come sinonimi.

La grande novità del 2025: cosa succede se il bene donato è stato venduto

Qui la disciplina è cambiata radicalmente.

Nel precedente sistema il legittimario che avesse ottenuto la riduzione della donazione poteva, ricorrendone le condizioni, agire anche contro i successivi acquirenti del bene donato.

Da qui derivavano molte delle difficoltà tradizionalmente collegate alla vendita e al finanziamento degli immobili provenienti da donazione.

La legge 2 dicembre 2025, n. 182, entrata in vigore il 18 dicembre 2025, ha modificato questo sistema.

Il nuovo art. 563 c.c. stabilisce che:

La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata

Il cambiamento è molto rilevante.

Il legittimario non perde il diritto alla propria quota e continua a poter agire in riduzione contro il donatario.

È cambiata soprattutto la sorte del bene quando sia stato trasferito dal donatario a un terzo: la legge privilegia oggi, nei limiti indicati dalle norme sulla trascrizione, la stabilità dell’acquisto del terzo e sposta la tutela del legittimario prevalentemente sul piano economico.

Se il donatario è insolvente, inoltre, l’avente causa a titolo gratuito può essere tenuto a compensare in denaro il legittimario nei limiti del vantaggio ricevuto.

Diverso è il terzo che abbia acquistato a titolo oneroso prima della trascrizione della domanda di riduzione: è proprio la sua posizione che la riforma ha inteso stabilizzare.

Ho dedicato un approfondimento specifico alla legge n. 182/2025 e alle conseguenze per legittimari, donatari, acquirenti e banche.

-leggi anche: Successioni: la modifica del ddl semplificazioni sulla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità!

E le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025?

La legge ha previsto un regime transitorio particolarmente importante.

Per le successioni già aperte prima dell’entrata in vigore della riforma era possibile conservare, ricorrendone le condizioni, il precedente regime mediante la notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione previsto dalla disciplina transitoria.

Il termine di sei mesi è scaduto il 18 giugno 2026.

Oggi, quindi, per una successione aperta prima del 18 dicembre 2025 non bisogna più chiedersi cosa fare entro il semestre: bisogna verificare che cosa sia stato effettivamente fatto entro il 18 giugno 2026.

In mancanza degli adempimenti previsti dalla legge entro quel termine, il nuovo regime si applica anche alle successioni aperte anteriormente, secondo quanto stabilito dall’art. 44, comma 2, della legge n. 182/2025.

La data della morte del donante e le eventuali trascrizioni nei registri immobiliari diventano quindi elementi essenziali per stabilire quale disciplina debba essere applicata.

Quando è opportuno approfondire il caso

Una donazione fatta a un figlio non è di per sé indice di una violazione.

Prima di ipotizzare un’azione bisogna verificare almeno l’atto di donazione, il testamento, i beni rimasti alla morte, i debiti, le altre donazioni, i valori dei beni, le eventuali dispense, la posizione di tutti i legittimari e, se l’immobile è stato successivamente trasferito, le date e le relative trascrizioni.

Particolare attenzione merita il caso in cui:

  • un genitore abbia trasferito gran parte del proprio patrimonio soltanto ad alcuni figli;
  • alla morte siano rimasti beni di valore molto modesto;
  • vi siano vendite a familiari delle quali non risulti il pagamento del prezzo;
  • siano emersi bonifici o trasferimenti di denaro di importo rilevante;
  • il bene donato sia stato successivamente venduto o ipotecato;
  • la successione si sia aperta prima del 18 dicembre 2025 e occorra verificare gli effetti del regime transitorio;
  • non sia chiaro se un’operazione fosse una donazione, un prestito o un diverso trasferimento patrimoniale.

In altri casi, invece, la ricostruzione complessiva può dimostrare che la donazione rientrava integralmente nella quota disponibile e che nessuna legittima è stata lesa.

Il calcolo viene prima della causa.

Domande frequenti

Mio padre ha donato una casa a mio fratello: posso chiederne la metà?

Non automaticamente. Occorre ricostruire l’intero patrimonio, le altre donazioni, i debiti e le quote dei legittimari. Solo così si può verificare se la tua legittima sia stata effettivamente lesa.

Una donazione fatta vent’anni prima della morte conta ancora?

Ai fini della riunione fittizia la mera lontananza temporale della donazione non significa di per sé che essa diventi irrilevante. Vanno però distinte le regole di calcolo dai termini e dalle condizioni delle singole azioni.

La dispensa dalla collazione impedisce agli altri figli di contestare la donazione?

No. La dispensa dalla collazione produce effetti soltanto nei limiti della quota disponibile e non può cancellare la tutela della legittima.

Una casa acquistata dal figlio con i soldi del padre è una donazione?

Può configurare una donazione indiretta. Occorre però ricostruire concretamente provenienza del denaro e causa dei pagamenti.

Una falsa vendita tra padre e figlio può essere contestata?

Sì, quando vi siano i presupposti per dimostrare la simulazione. Il problema è soprattutto probatorio e la situazione va distinta dalla semplice donazione indiretta.

Se la casa donata è stata venduta a un estraneo posso recuperarla?

Dopo la legge n. 182/2025 la risposta è molto diversa rispetto al passato. Il nuovo art. 563 c.c. tutela in misura assai maggiore il terzo acquirente, ferma l’importanza della trascrizione della domanda di riduzione e del regime transitorio per le successioni anteriori alla riforma.

La nuova legge ha eliminato la quota di legittima?

No. Ha modificato soprattutto gli effetti della riduzione nei confronti dei terzi e la circolazione dei beni di provenienza donativa. I legittimari e l’azione di riduzione continuano ad esistere.

Conclusioni

Le donazioni effettuate durante la vita non possono essere ignorate quando si apre una successione.

Ma bisogna evitare l’errore opposto: non ogni donazione determina automaticamente una restituzione e non ogni differenza di trattamento tra i figli equivale a una lesione della legittima.

Il punto di partenza è ricostruire correttamente relictum, debiti e donatum, distinguere riunione fittizia, collazione e riduzione e applicare la disciplina vigente alla data rilevante.

Dopo la legge n. 182/2025 è diventato inoltre essenziale verificare se i beni donati siano rimasti al donatario o siano stati trasferiti a terzi e, per le successioni anteriori al 18 dicembre 2025, quali atti siano stati eventualmente notificati e trascritti entro il 18 giugno 2026.

Quando la ricostruzione patrimoniale evidenzi una possibile lesione, lo Studio Ticozzi Sicchiero & Partners può esaminare gli atti, le donazioni e la documentazione successoria per valutare quali diritti esistano realmente e quali strumenti siano concretamente utilizzabili.

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