INDICE
- Introduzione
- Imposta di registro sulla negoziazione assistita (d.l. n. 132/2014)?
- Ma quali accordi scontano l’imposta di registro?
- Transazione e imposta di registro
- Gli accordi conclusi mediante corrispondenza
- La regola dell’alternatività tra pagamento dell’IVA e dell’imposta di registro
- I verbali di conciliazione avanti al giudice e imposta di registro
- Gli accordi raggiunti in sede di mediazione e imposta di registro
- La giurisprudenza recente sulla tassazione degli accordi raggiunti in sede di mediazione
- Imposta di registro e accordi di negoziazione assistita tra avvocati: si deve pagare?
- Le novità introdotte dal nuovo testo unico sull’imposta di registro, bollo e successioni (d.lgs. n. 123/2025)
- Conclusioni

Introduzione
Quando si raggiunge un accordo in sede giudiziale o fuori dal giudizio, la legge prevede spesso il versamento dell’imposta di registro e di altre tasse (come l’imposta di bollo). Questo costo aggiuntivo può pesare sulle parti, soprattutto in procedure come la separazione o gli accordi patrimoniali.
Negli ultimi anni, tuttavia, la negoziazione assistita si è affermata come strumento rapido e conveniente: non solo riduce i tempi della giustizia, ma consente anche importanti esenzioni fiscali.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 123/2025 (dal 1 gennaio 2026), la disciplina è stata aggiornata, introducendo novità rilevanti, soprattutto nella digitalizzazione della procedura.
In questo articolo esploreremo:
- Le modalità operative dell’accordo di negoziazione assistita e come è riconosciuto a tutti gli effetti di legge
- Le esenzioni fiscali, con riferimento all’imposta di registro e bollo
- Le novità normative del 2025
- I benefici per cittadini e avvocati
- Esempi pratici e consigli utili
Imposta di registro sulla negoziazione assistita (d.l. n. 132/2014)?
Come sappiamo, le condizioni di procedibilità che devono essere esperite prima delle azioni ordinarie (ma non dei procedimenti cautelari) sono di 2 tipi:
- mediazione obbligatoria nei casi indicati dall’art. 5 del d.l. n. 28/2010
- e negoziazione assistita tra avvocati obbligatoria nei casi indicati dall’art. 3 del d. l. n. 132/2014
Entrambe le discipline consentono di esperire i tentativi di risoluzione delle questioni litigiose anche nelle ipotesi in cui questo non sia obbligatorio e dunque in tali ipotesi non occorre che siano promosse prima dell’azione contenziosa, così come accade quando sia il giudice, in corso di causa, a rimettere le parti avanti agli organi di mediazione.
L’accordo tra parti litiganti può avvenire ovviamente al di fuori di qualsiasi procedura formalizzata, con una normale transazione, mentre in corso di causa può essere formalizzato nel verbale di conciliazione ex art. 185 c.p.c. che, al pari degli accordi formali e diversamente dalla transazione stragiudiziale (non stipulata avanti ad un notaio), possiede natura di titolo esecutivo.
Ma quali accordi scontano l’imposta di registro?
Il punto di partenza è forse banale, ma indica la “strada maestra” per affrontare il problema, ovvero che le regole generali sono nel d.p.r. n. 131/1986, cioè il testo unico dell’imposta di registro (TUR) mentre le eccezioni contenute in regole diverse valgono proprio entro il loro limite strutturale, cioè non trovano applicazione analogica.
Questa osservazione servirà per rispondere al problema della soggezione degli accordi tramite negoziazione assistita all’imposta di registro, partendo però da un dato che accomuna tutte le ipotesi indicate, ovvero che si tratta di accordi che hanno natura e causa transattiva, perché evitano o risolvono la controversia in forza della decisione delle parti e non del giudice.
Transazione e imposta di registro
Partiamo anzitutto dalla transazione:
- se nella stessa si decide il trasferimento di beni immobili, sarà tassata con l’aliquota che applica al trasferimento dei beni immobili, come indicata nell’art. 1 della tariffa parte I del TUR;
- se non c’è trasferimento di beni immobili ma ad es. di mobili (quadri, gioielli ecc.) o pagamenti di somme, l’aliquota è del 3%;
- se non ci sono trasferimenti di ricchezza, comunque l’imposta fissa è di € 200.
Se la transazione fosse solo verbale, il che è possibile se non riguarda beni immobili, l’imposta di registro sarebbe dovuta in caso d’uso. Ma una transazione solo orale non viene mai praticata per la semplice ragione che deve essere provata per scritto (art. 1967 c.c.).
Gli accordi conclusi mediante corrispondenza
Va poi ricordato che la Tariffa parte II del TUR esenta da imposta di registro gli accordi raggiunti mediante scambio di corrispondenza commerciale. Salvo si tratti di accordi per i quali occorre la forma scritta a pena di nullità, ad es. se riguardino beni immobili.
Conferma infatti Cassazione del 4/8/2020, n. 16662 che
ai fini dell’imposta di registro, il contratto stipulato per corrispondenza si distingue dal contratto stipulato per scrittura privata non autenticata per il fatto che nel secondo caso vi è un solo documento nel quale risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le loro sottoscrizioni, mentre, se si tratta di “corrispondenza”, in ogni documento è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente”, ed il cosiddetto “scambio di corrispondenza commerciale” è soggetto, quindi, al pagamento dell’imposta proporzionale di registro solo in caso d’uso e non in termine fisso, scontando l’imposta proporzionale nella misura del 3%, in base al D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte Prima, allegato A, art. 9, riferito, a tutti gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
La regola dell’alternatività tra pagamento dell’IVA e dell’imposta di registro
Può essere che una transazione contenga prestazioni soggette ad IVA.
In questi casi, per il principio di alternatività, l’imposta di registro sarà fissa (art. 40 TUR).
Va da sé che una transazione che riguardi beni immobili deve essere quantomeno autenticata dal notaio per essere trascrivibile ed in tal caso sarà il notaio a farsi versare dalle parti l’imposta, essendo coobbligato per quella principale e per quella complementare.
I verbali di conciliazione avanti al giudice e imposta di registro
Per i verbali di conciliazione, il meccanismo di calcolo dell’imposta sarebbe uguale, ma qui è intervenuta una disciplina speciale, ovvero l’art. 9, comma 9, della l. n. 488/1999, per il quale
sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore ad € 51.645,69
Secondo quanto ritiene di fatto l’Agenzia delle Entrate, questa somma non costituisce una franchigia, ma l’ammontare massimo del verbale non soggetto ad imposta di registro sicchè, se la conciliazione giudiziale supera anche di 1 centesimo quel tetto, sarà tassato l’intero importo (es. di € 51.645,70) e non la sola differenza.
Gli accordi raggiunti in sede di mediazione e imposta di registro
Per gli accordi raggiunti in sede di mediazione, invece, l’art. 17 del d. lgs. n. 28/2010 prevede l’esenzione di imposta per gli accordi:
entro il limite di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente
Quindi, questa somma, diversamente dal caso precedente, costituisce una franchigia dall’imposta. Significa che sarà soggetto all’imposta di registro solo il valore che eccede i € 100.000.
La giurisprudenza recente sulla tassazione degli accordi raggiunti in sede di mediazione
Peraltro, secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado Emilia-Romagna Reggio Emilia, Sez. I, 17/05/2023, n. 94:
si applica l’imposta di registro al secondo verbale di mediazione qualora l’accordo si sia perfezionato con il primo accordo antecedente. L’esenzione di cui all’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 va circoscritta al primo verbale di conciliazione e non estesa agli atti successivi, anche se non avesse consentito la trascrizione dell’atto pubblico in quanto non sottoscritto da un pubblico ufficiale (in quel caso il secondo accordo era servito per rimediare ad un errore del primo)
Va poi aggiunta un’altra indicazione: quando la mediazione ha per oggetto il trasferimento di immobili, qualora il verbale di mediazione non sia stipulato mediante atto pubblico da parte del notaio e l’accordo (sia che contenga un preliminare sia che preveda un obbligo di riproduzione dell’accordo stesso) rimetta le parti al successivo atto notarile, allora questo atto, secondo una sentenza (Cass., 16/6/2020, n. 11617) sconterà l’imposta piena.
Infatti, si è detto che:
le parti, dopo aver concluso l’accordo all’esito della procedura di mediazione, scelsero di stipulare separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare; non si riscontra, quindi, nella fattispecie, alcuna stipula, all’esito della mediazione, di un accordo mediante il quale si realizzasse il trasferimento o la costituzione di diritti reali, al che consegue che all’atto notarile con cui le parti successivamente disposero il trasferimento dell’immobile non poteva applicarsi il regime agevolato di cui al cit. D.Lgs., commi 2 e 3“. Si noti che nella narrativa la Cassazione spiega che “l’atto notarile, mediante il quale fu eseguito il trasferimento immobiliare [era] successivo al verbale di mediazione civile con cui le parti in contesa si erano impegnate a trasferire la proprietà di beni immobili
Questa sentenza è stata peraltro criticata dal Notariato in un apposito studio.
Vale comunque anche qui ed in entrambi i casi il principio di alternatività previsto dall’art. 40 TUR sicchè, se la prestazione (bene o servizio) per la quale si raggiunge l’accordo sia soggetta ad IVA, allora l’imposta di registro sarà fissa.
Imposta di registro e accordi di negoziazione assistita tra avvocati: si deve pagare?
Stranamente invece il legislatore non si è pronunciato affatto sugli accordi raggiunti mediante negoziazione assistita, il cui tentativo pure ha reso obbligatori per tutte le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure di valore inferiore ad € 50.000.
Qui però è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 16 luglio 2015, n 65/E in relazione agli accordi di negoziazione assistita tra avvocati in materia di separazione e divorzio (approfondisci qui il tema: Separazione e divorzio senza andare in tribunale?)
In particolare, l’Agenzia Entrate ha rilevato che siccome l’art. 19 della l. n. 47/1987 esonera da imposta di bollo tutti gli atti, documenti e decisioni inerenti la separazione tra i coniugi (estesa poi al divorzio), allora anche l’accordo raggiunto mediante negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, regolata dall’art. 6 del d.l. 132/2014, gode della medesima esenzione, proprio perché si consacra in un “documento” in cui le parti definiscono la separazione o il divorzio.
Quel che manca, a questo punto, è una qualsivoglia disposizione sugli accordi raggiunti mediante negoziazione assistita su materie diverse da separazione e divorzio.
Va escluso che si possa applicare l’esenzione prevista dalla tariffa parte II, ipotizzando uno scambio di volontà su documenti separati, perché l’accordo di negoziazione va raggiunto per scritto “a pena di nullità” (art. 2 c. 4 d.l. n. 132/2014) e dunque quell’esenzione non si applica.
Resta salvo solo il principio di alternatività se si applichi l’IVA ad una delle prestazioni e quindi con imposta di registro fissa.
Non è chiaro se si tratti di una scelta cosciente o meno del legislatore, però a questo punto si deve necessariamente evidenziare una disparità di trattamento che non è in alcun modo ragionevole, posto che non è superabile invocando il regime di agevolazione previsto per le mediazioni.
Infatti, pur riferendosi ad altro caso in cui si invocava quella agevolazione, la sezione tributaria della Cassazione ha detto con chiarezza che (sent. 16/6/2020, n. 11617):
l’applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica
Le novità introdotte dal nuovo testo unico sull’imposta di registro, bollo e successioni (d.lgs. n. 123/2025)
Dal primo di gennaio 2026 troverà applicazione il d. lgs. n. 123/2025, che regolerà in un unico testo unico sia l’imposta di registro che quella di bollo come quella sulle successioni e donazioni ed altre imposte indirette ancora, diverse dall’IVA.
Anzitutto viene confermato il principio di alternatività IVA/imposta di registro, che sarà dovuta in misura fissa se la prestazione oggetto dell’accordo è soggetta ad IVA (art. 44).
Le esenzioni dall’imposta di registro introdotte dal nuovo Testo Unico del Registro (TUR)
Poi la nota 4 all’art. 8 della tariffa riproduce l’art. 9, comma 9, della l. n. 488/1999, per il quale sono:
esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore ad € 51.645,69
Peraltro l’art. 9, comma 9, della l. n. 488/1999 viene abrogato dall’art. 205, mentre manca una disposizione del testo unico che indichi questa esenzione, che può dunque appoggiarsi solo ad una nota apposta alla tariffa parte I in forza del rinvio dell’art. 2, per il quale:
sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: a) gli atti indicati nella tariffa, di cui all’allegato 1 al presente testo unico, se formati per iscritto nel territorio dello Stato
Un meccanismo davvero complicato, ammesso che sia legittimo.
Imposta di registro e accordi stragiudiziali
Sono del pari abrogati l’art. 19 della l. n. 47/1987 per le separazioni e divorzi e l’art. 17 d.l. n. 28/2010 per le mediazioni.
Tuttavia per le separazioni e divorzi l’art. 195 TUR indica che:
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e al procedimento di separazione personale dei coniugi, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa
Invece, quanto alle mediazioni, l’art. 191 TUR indica che:
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente
Nulla anche nella nuova disciplina, infine, a proposito degli accordi di negoziazione assistita.
Conclusioni
In conclusione, non trovandosi alcuna disposizione che esenti da imposta di registro gli accordi raggiunti mediante negoziazione assistita, resta aperto il problema.
Se per quelli inerenti la separazione ed il divorzio si potrà invocare ancora la circolare dell’Agenzia delle Entrate 16 luglio 2015, n 65/E, anche se la stessa faceva riferimento testuale all’art. 19 l n. 47/1987, abrogato dal 1° gennaio 2026, posto che il ragionamento sarà identico semplicemente invocando, anziché la norma abrogata, l’art 195 TUR, manca invece qualsiasi disposizione sugli altri accordi. Poiché gli stessi rivestono evidentemente natura di transazione ai sensi dell’art. 1965 c.c., saranno allora dal primo gennaio 2026, come lo sono oggi, necessariamente soggetti ad imposta di registro, ora in base al vigente art. 29 TUR, dal 1° gennaio in forza del prossimo art. 33 TUR
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