Indice:
- La lesione di quota legittima e la questione dei “pesi” sulla legittima
- Le diverse opinioni sulla lesione di quota legittima
- Lesione di quota legittima con attribuzione di legato
- Come fare se un chiamato all’eredità non dice se vuole accettare o meno?
- La nullità del testamento per lesione di quota legittima
- Diseredare con testamento: è possibile diseredare un erede legittimario?
- Le diverse posizioni sulla diseredazione di un legittimario in letteratura
- E’ possibile diseredare soggetti diversi dai legittimari?
- Come tutelare i propri diritti di erede legittimo
La lesione di quota legittima e la questione dei “pesi” sulla legittima
L’art. 549 del codice civile proibisce che vengano apposti dei “pesi” sulla quota di patrimonio del defunto che spetta agli eredi legittimari se riduce il suo valore economico (cd. divieto di pesi sulla legittima). Questi infatti sono vietati perché possono configurare una lesione di quota legittima spettante all’erede legittimario.
Il tema discusso da quasi cinquant’anni è se la disposizione del testamento del defunto che viola questa norma sia nulla o semplicemente inefficace. Autori illustri si sono spesi a sostegno di entrambe le posizioni.
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Le diverse opinioni sulla lesione di quota legittima
Anzitutto si discute nell’ambiente legale sulla possibilità di applicare anche al testamento la disciplina prevista per la nullità del contratto. Così, in senso positivo vd. ad es. Bigliazzi Geri, Il testamento, Milano, 1976, p. 327 ss., che si scontra frontalmente con N. Lipari, Autonomia privata e testamento, Milano, 1970, p. 384 ss., spec. p. 388, che ritiene applicabili solo alcune delle norme in materia di nullità (ad es. l’art. 1422 c.c.).
Altri autori hanno evidenziato questo contrasto di teorie, tra cui G. Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, 2a ed., Milano, 1980, p. 340 ss.; più di recente anche S. Pagliantini, Causa e motivi del regolamento testamentario, Napoli, 2000, p. 202 ss.; G. Perlingieri, La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi, in Dir. succ. fam., 2017, pp. 352-353.
La prima soluzione, per cui si può applicare la disciplina relativa alla nullità del contratto anche al testamento, sembrerebbe la più conveniente perché, da un lato, l’art. 1418 cod. civ. permette di considerare valido l’atto che è contrario a norme imperative solo se la legge lo prevede e, dall’altro lato, la norma invocabile che può salvare il testamento è quella che permette di agire in giudizio con un’azione di riduzione.
In realtà si ottiene lo stesso risultato anche seguendo la teoria negativa.
Infatti se il testamento non contiene alcun motivo illecito ai sensi dell’art. 626 cod. civ., motivo non insito nella diseredazione, cioè che è la disposizione testamentaria in sé illecita e non il motivo che essa contiene, non esisterebbe nemmeno la regola che prevede la nullità sostanziale della disposizione: dove si troverebbe infatti questa norma al di fuori dell’art. 1418 c.c., che si lega alla disposizione dell’art. 549 c.c.?
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Lesione di quota legittima con attribuzione di legato
È diverso invece il caso in cui il testamento attribuisca ad un erede legittimario solo un legato, ad es. un bene dal valore simbolico, che va a sostituire direttamente la sua quota legittima che gli spetterebbe ex art. 551 c.c.
Anche in questo caso l’erede legittimario leso dal testatore ha libera scelta:
- può rinunciare al legato che gli è stato attribuito e chiedere la quota che gli spetta (in caso anche meno della quota che la legge gli riserva)
- o se accettare il legato che gli è stato lasciato in eredità
Nessun altro soggetto potrà sostituirsi all’erede legittimario in questione né si può affermare la nullità del legato.
Come fare se un chiamato all’eredità non dice se vuole accettare o meno?
Ancora, se un coerede decida di esercitare verso questo soggetto legittimario la cd. actio interrogatoria (ex art. 650 c.c.) -ovvero l’azione giudiziale che permette di ottenere dal giudice la fissazione di un termine entro cui il soggetto indicato dovrà dire se accetta o rifiuta l’eredità spettantegli- e l’erede legittimario in questione non decide e quindi perde la facoltà di rinunciare al legato non potrà neanche più agire in giudizio con l’azione di riduzione (sempre ex art. 551 c.c.).
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La nullità del testamento per lesione di quota legittima
Tutte queste regole non si coordinano con le caratteristiche della nullità intesa come conseguenza negativa della violazione dell’art. 549 cod. civ. (divieto di pesi sulla legittima). All’evidenza, questa nullità non potrebbe mai essere superata e ciò è stato rilevato anche dalla giurisprudenza la quale ha affermato che non si può applicare la sanatoria regolata dall’art. 590 c.c. Questa regola infatti non vale per le disposizioni testamentarie che ledono la quota di legittima di un erede legittimario, proprio perché non sono disposizioni nulle!
Lo dice la Cassazione, ad es. del 5 gennaio 2018, n. 168:
“la conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle” (ma vd. anche Cass., 21 maggio 2012, n. 8001).
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Diseredare con testamento: è possibile diseredare un erede legittimario?
La violazione del divieto di apporre pesi sulla quota di legittima in commento quindi non comporta mai la nullità della disposizione testamentaria.
L’unica via permessa è di agire con l’azione di riduzione: questa fa parte però dei diritti disponibili della persona e si prescrive col tempo. Ciò significa che solo il soggetto interessato potrà agire, e non altri al suo posto, con conseguenze pratiche rilevanti.
Un esempio aiuta sempre. Un erede può sempre rivendicare ciò che gli spetta del patrimonio del defunto attribuitogli nei confronti di chi possiede quei beni, senza che chi possiede i beni possa mai contestare la sua domanda affermando che il suo diritto ad ottenere una certa quota legittima del patrimonio fosse stato violato se il legittimario non vuole far valere questo diritto autonomamente.
Solo attraverso questa strada è possibile ammettere che il testatore defunto diseredi un erede legittimario perché solo lui può agire in giudizio con l’azione di riduzione, la nullità della disposizione testamentaria dipende quindi solo dal fatto che intenda farlo e nei limiti della sua domanda. Su questo punto però il dibattito è accesissimo.
Le diverse posizioni sulla diseredazione di un legittimario in letteratura
Alcuni tra i più recenti autori ammettono questa forma di diseredazione: ad es. vd. Barba, Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto delle successioni, in Riv. dir. priv., 2018, p. 529; A. Mendola, Il superamento dell’incompatibilità tra successione necessaria e diseredazione alla luce dell’art. 448 bis cod. civ., in Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 1535; S. Pagliantini, Causa e motivi, cit., p. 97 ss.; R. Pacia, Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo, in Riv. dir. civ., 2014, p. 307; G. Levante, La diseredazione, in P. Fava(a cura di), Successioni e donazioni, Milano, 2017, p. 1353.
A contrario sulla nullità della disposizione testamentaria che colpisce la quota legittima dell’erede legittimario in ragione del divieto ex art. 549 c.c.: ad es. v. S. Delle Monache, Disposizioni testamentarie negative, in Aa.Vv., Libertà di disporre e pianificazione ereditaria, Atti del 11° Convegno nazionale della Società italiana degli Studiosi del diritto civile (Napoli, Grand Hotel Vesuvio, 5-7 maggio 2016), Napoli, 2017, p. 288; P. Laghi, Diseredazione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg., X, Torino, 2016, p. 212 ss. (o amplius, Id., La clausola di diseredazione: da disposizione “afflittiva” a strumento della devoluzione ereditaria, Napoli, 2013), che ritiene le tesi sulla nullità siano maggioritarie; C.M. Bianca, Diritto civile, II.2, Le successioni, 5ª ed., Milano, 2015, p. 268, che si aggiunge alle altre opere meno recenti ma ricordate dallo stesso Laghi e da V. Barba, cit., p. 528, tra cui rientra M. Bin, La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento, Torino, 1966, p. 258.
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E’ possibile diseredare soggetti diversi dai legittimari?
Nel caso in cui il testatore voglia diseredare nel proprio testamento dei soggetti diversi dagli eredi legittimari, questo è possibile. Lo ha confermato la Corte di Cassazione nella nota sentenza del 25 maggio 2012, n. 8352, in Giur. it., 2012, p. 2506:
“è valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti esclusivamente la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili, diversi dai legittimari”. Nello stesso senso anche Cass., 17 ottobre 2018, n. 26062, in Foro it., 2019, I, c. 541.
Come tutelare i propri diritti di erede legittimo
Qualora ci si trovasse nella spiacevole situazione di doversi attivare per tutelare i propri diritti di erede è sempre possibile fare ricorso ad una mediazione civile. Questo è uno strumento che è obbligatorio attivare, ma che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale. Inoltre, comporta dei vantaggi fiscali (molto utili in materia ereditaria) e ha un costo ridotto rispetto al giudizio ordinario. La mediazione è anche fondamentale per interrompere la prescrizione e la decadenza dei propri diritti.
Qualora raggiungere un accordo non fosse possibile si potrà sempre fare un ricorso ordinario avanti il tribunale competente.
Se la situazione fosse grave e fosse necessario attivarsi con urgenza sarà sempre possibile fare un ricorso cautelare al tribunale per chiedere il sequestro dei beni o per promuovere un giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).
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