Indice:
La legittimazione all’avvio dell’azione disciplinare
Quali limiti ai poteri di controllo dei consigli notarili non di iscrizione?
Tempo addietro mi sono occupato della legittimazione del consiglio notarile diverso da quello di iscrizione, di attivare il procedimento disciplinare contro un notaio che ritenga autore di un illecito: Questioni di procedura avanti alle commissioni disciplinari notarili, in Vita notarile, 2020, pag. 1185.
La risposta è stata positiva, come la giurisprudenza ha affermato (Cass. civ., Sez. II, 5 marzo 2020, n. 6302), posto che l’art. 153 l.n. non lascia dubbi testuali. Quindi non è possibile appigliarsi alla formula dell’art. 93 ter l.n., secondo il quale l’art. 93 ter l.n. “il Presidente del C.N. distrettuale deve attivarsi quando ravvisa un illecito”, come se solo questo possa attivarsi; è solo un difetto di coordinamento.
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Quali però i poteri di indagine? Il dubbio
Quanto appena notato pone il problema se il consiglio notarile non di iscrizione possa anche svolgere le indagini necessarie per accertare se l’illecito che ritiene avvenuto nel suo distretto -e non in altri, sia chiaro- sia stato effettivamente commesso.
Si noti in particolare che mentre l’art. 93 ter l.n. cita testualmente il presidente del consiglio notarile di iscrizione, invece l’art. 93 bis l.n., che contempla i poteri di indagine dei consigli notarile, dice sì al primo comma che “il Consiglio notarile distrettuale vigila sull’osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale“, ma nel capoverso non contiene questa indicazione. Infatti qui indica che “al fine di controllare il regolare esercizio dell’attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono: a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio nonché richiedere, anche periodicamente, informazioni e l’esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale; b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati; c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici”.
Di questa disposizione possono darsi due letture: una restrittiva che si collega al primo comma e quindi riferisce i poteri di indagine solo al consiglio notarile di iscrizione; una più letterale che, rilevando il mancato riferimento ai notai iscritti al collegio, estende i poteri anche al consiglio del locus commissi delicti.
Una possibile soluzione
Ritengo che anche al consiglio notarile non di iscrizione spetti il potere di indagine, quale ovvio corollario del potere di attivazione del provvedimento disciplinare, essendo questo un provvedimento amministrativo che deve necessariamente fondarsi su una adeguata istruttoria.
Oggi il nuovo art. 26 dei Principi di deontologia in vigore dal 2025 è chiaro: “Il notaio è tenuto ad adempiere ai doveri informativi e di collaborazione di cui ai precedenti articoli 24 e 25 anche nei confronti dei Consigli diversi da quello di appartenenza, limitatamente all’attività svolta nell’ambito territoriale dei medesimi”.
Ma qui occorre dare una lettura intermedia a quelle sopra prospettate, in quanto un conto è negare del tutto il potere d’indagine, il che mi pare fuori luogo ed altro conto è attribuire un illimitato potere di indagine, il che è pure altrettanto inaccettabile. Infatti in tal caso il notaio sarebbe potenzialmente soggetto a continue attività ispettive; oltre a quelle biennali obbligatorie, quelle del consiglio di iscrizione e quelle del consiglio del distretto ove abbia un recapito, se diverso dal primo, cui si possono aggiungere quelle del consiglio distrettuale del fatto se diverso dai primi due.
Occorre dunque porre dei limiti che per me sono questi: il consiglio di iscrizione ha tutti i poteri indicati dall’art. 93 bis l.n., anche relativamente ad illeciti commessi al di fuori del distretto di iscrizione; quello del recapito ha i poteri limitati allo specifico illecito commesso nel suo distretto ed in modo proporzionato al fatto che ritiene commesso, difettando cioè un potere generico di verifica di tutti i documenti del notaio; gli stessi poteri ritengo vadano riconosciuti al consiglio del luogo del fatto, anche se non vi sia lì un recapito del notaio. Se questi due ultimi consigli ritengono che vi siano generici illeciti di cui hanno sospetto, ma senza possedere elementi concreti di prova, potranno rivolgersi a quello di iscrizione, chiedendo che operi le ispezioni ed altre indagini che ritenga necessario, essendo di sua competenza.
Mi pare che oggi questa sia la soluzione che si ricava oggi dai nuovi principi di deontologia in vigore dal 2025. Infatti il nuovo art. 27 indica che “Ciascun Consiglio Notarile presta la massima collaborazione ai Consigli Notarili cui spetta l’iniziativa del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 153 lett. b) l. not., per consentire agli stessi lo svolgimento dei compiti istituzionali di vigilanza e di promovimento dell’azione disciplinare”.
Ora i poteri istituzionali generali spettano al consiglio di iscrizione, ex artt. 93 e 93 bis l.n., mentre quelli particolari specifici possono essere riconosciuti al consiglio non di iscrizione e a quello del fatto commesso nei limiti anzidetti.
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Il caso di specie
Anticipo che quanto ora scrivo mi ha visto coinvolto come difensore del notaio che ha poi visto accolto il suo reclamo; ma sono convinto scientificamente di quanto scrivo.
Un consiglio distrettuale non di iscrizione aveva chiesto ad un notaio che aveva lì il recapito, di consegnare copia di tutti i repertori e fatture di un biennio, senza indicare le ragioni della richiesta. Il notaio aveva risposto che avrebbe provveduto solo dopo aver ricevuto copia della delibera consiliare che aveva deciso di procedere con questa richiesta (taccio qui le questioni che stanno sotto a tutta questa lite, per ragioni di decoro), avvisando nel contempo il consiglio di iscrizione e dicendo che comunque era tutto già a mani appunto del consiglio di iscrizione. Poiché la questione non si è sbloccata, il consiglio non di iscrizione ha attivato il procedimento disciplinare e la commissione regionale di disciplina lo ha sanzionato per violazione degli art. 21 e 22 dei principi di deontologia.
La decisione è stata impugnata sulla base di varie ragioni, una delle quali è stata l’assenza del generale potere di indagine del consiglio non distrettuale.
La decisione della Corte d’appello di Roma
La corte d’appello di Roma ha accolto questa specifica doglianza con queste testuali parole:
“In merito invece al dato normativo, la Corte osserva che: l’art. 127 Legge Notarile attribuisce la competenza a vigilare sull’attività dei notai al Ministero della Giustizia, ai Consigli notarili distrettuali, all’Amministrazione degli archivi notarili e al PM del luogo in cui il notaio ha la propria sede; l’art. 93 Legge Notarile riconosce al Consiglio del Distretto un potere di vigilanza sulla conservazione del decoro nell’esercizio della professione, sulla condotta dei notai “iscritti presso il medesimo” e sull’esatta osservanza dei loro doveri; – l’art. 93bis Legge Notarile, che è norma di riferimento in relazione alla questione di competenza sollevata dal reclamante, statuisce che: “Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull’osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato. Al fine di controllare il regolare esercizio dell’attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono: a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio nonché richiedere, anche periodicamente, informazioni e l’esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale (…)”. Nel contempo, benché l’art. 26 Legge Notarile, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 124/2017, consenta al Notaio l’apertura di un ufficio secondario “in qualunque comune della regione, ovvero in tutto il distretto della corte d’appello, quale tale distretto comprenda più regioni”, facoltà della quale si è avvalso nel caso di specie il Notaio reclamante, non è dato rinvenire nel sistema normativo che regolamenta l’attività notarile alcuna norma che attribuisca al Consiglio del Distretto ove è ubicato l’ufficio secondario di esercitare i poteri istruttori e investigativi, riconosciuti dall’art. 93bis Legge Notarile, come visto, al solo Consiglio del Distretto di iscrizione. Né tale lacuna normativa può, ad avviso della Corte, essere colmata nella fattispecie in esame per via interpretativa, come in maniera suggestiva ha indicato la decisione impugnata, secondo la quale le modifiche dell’art. 153 Legge Notarile ad opera del DL n. 1/2012 conv. in legge 27/2012, in forza delle quali è legittimato a promuovere l’azione disciplinare anche il Consiglio del locus commissi delicti oltre al Consiglio del Distretto presso il quale il notaio è iscritto, e l’inscindibile nesso di funzionalità tra potere istruttorio e potere disciplinare, essendo il primo funzionalmente connesso al secondo, imporrebbero di includere tra gli organi titolari del potere investigativo, legittimati in quanto tali a formulare richieste di acquisizione di atti e di documenti, anche il Consiglio del Distretto Notarile del luogo della commissione dell’illecito. La propugnata interpretazione adeguatrice dell’art. 93bis Legge Notarile non è confacente al caso in esame, nel quale l’illecito, l’inottemperanza alla richiesta di trasmissione degli estratti repertoriali, sussiste solo se sussiste il potere istruttorio esercitato dal Consiglio del Distretto notarile diverso da quello di appartenenza. Potere che, tuttavia, come detto, non ha alcun fondamento normativo. L’opzione ermeneutica adottata dalla CO.RE.DI. appare invero praticabile in casi del tutto diversi, quale ad esempio un’omessa o irregolare fatturazione riscontrata nell’ufficio secondario del notaio. Del resto, come ha acutamente osservato parte reclamante, gli stessi Principi Deontologici che si assumono essere stati violati dalla condotta omissiva di cui si discute enunciano dei doveri di collaborazione del notaio nei confronti del Consiglio distrettuale di appartenenza: l’art. 21, secondo il quale “il notaio è tenuto a prestare al Consiglio Notarile la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, ai fini della garanzia della qualità della prestazione e della tutela del prestigio e del decoro della categoria”, e l’art. 22, a norma del quale “salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio è tenuto: a) a comunicare al Consiglio Notarile Distrettuale ovvero direttamente al Consiglio Nazionale del Notariato i dati e le informazioni in genere che gli siano richiesti da tali organi, anche con carattere di periodicità, riguardanti la propria attività professionale, le modalità di svolgimento della stessa e l’osservanza delle normative in materia di adempimenti, sia nella sua generalità per specifici periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate; b) nelle stesse condizioni di cui al punto a), ad esibire o trasmettere copia o estratti del repertorio, di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale, a fornire relazioni scritte e/o rispondere a questionari riguardanti le modalità di svolgimento dell’attività professionale”.
L’interpretazione del sistema normativo e regolamentare che disciplina l’esercizio del potere istruttorio da parte dei Consigli Notarili Distrettuali fornita dalla CO.RE.DI. si risolve peraltro in un’interpretazione estensiva in malam partem, che in materia di sanzioni disciplinari non è consentita.
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Difesa nel procedimento disciplinare notarile
Lo studio Ticozzi Sicchiero & Partners e l’avvocato professore Gianluca Sicchiero difende i propri clienti anche in materia di disciplinare notarile.
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