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Responsabilità del datore di lavoro e sicurezza sul lavoro: cosa insegna davvero il Tribunale di Napoli n. 368/2026

Introduzione

La sentenza del Tribunale di Napoli n. 368/2026 è interessante non tanto perché affermi in astratto principi nuovi, quanto perché mostra con chiarezza come si struttura davvero un giudizio ex art. 2087 c.c. quando il lavoratore deduce patologie complesse, esposizione ad agenti nocivi, carichi usuranti e danno biologico differenziale.

Siamo nel campo della responsabilità del datore di lavoro e sicurezza sul lavoro.

Il punto centrale della decisione è che il giudice non si ferma né alla sola allegazione del lavoratore, né al solo richiamo dei principi generali di massima protezione. Al contrario, distingue con precisione:

  • la questione processuale del frazionamento delle domande;
  • la questione sostanziale del danno differenziale;
  • la questione probatoria del nesso causale;
  • la questione tecnico-scientifica relativa alla causalità individuale, distinta dalla causalità generale.

Nei contenziosi sulla salute del lavoratore, non basta evocare un ambiente nocivo o richiamare l’art. 2087 c.c.; occorre dimostrare, con rigore, che le specifiche patologie del singolo lavoratore sono causalmente riconducibili a quello specifico lavoro.

Il caso concreto: il contesto fattuale e tecnico della controversia

Il lavoratore aveva allegato una vicenda molto articolata. Sosteneva di avere lavorato per anni come trattorista nell’area portuale di Napoli, con turni molto gravosi e in un ambiente caratterizzato da esposizione a fumi, polveri sottili, umidità, rumore e amianto. La sentenza riassume così le sue allegazioni:

nel corso della attività lavorativa, è stato esposto ai fumi delle navi perché queste ultime hanno sempre i motori in moto anche quando sono attraccate alla banchina, alle polveri sottili, stradali, di amianto per i semirimorchi provenienti dalle isole e contenenti asbesto

e ancora:

a causa dei turni lavorativi massacranti svolti in ambiente polveroso-umido e con esposizione all’amianto, a stress uditivi, ha sviluppato una patologia respiratoria, ansioso depressiva, rachide lombare e uditiva da stress lavorativo

Questo passaggio è importante perché mostra bene come, in giudizio, il lavoratore non si limiti a invocare un generico inadempimento datoriale, ma costruisca una narrazione causale complessa, fatta di ambiente, tempi di esposizione, modalità operative e patologie conseguenti.

Il giudice, però, non assume queste allegazioni come automaticamente provate. Le prende sul serio, le inquadra correttamente, ma poi le sottopone alla verifica decisiva: la prova del nesso causale individuale, da accertare anche attraverso la consulenza tecnica d’ufficio.

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La prima questione: il giudizio non riguarda solo la sicurezza, ma anche il frazionamento delle domande

Un aspetto che arricchisce la sentenza è che il Tribunale non entra subito nel merito sanitario. Prima affronta un problema processuale molto tecnico: se il lavoratore avesse illegittimamente frazionato le sue pretese in più giudizi.

Il giudice distingue infatti due domande:

  1. quella relativa a mansioni superiori e differenze retributive;
  2. quella relativa al danno biologico da violazione degli obblighi di sicurezza.

Sul divieto di frazionamento richiama la giurisprudenza di legittimità e riporta testualmente:

non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo

e ancora:

la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria” si traduce “in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte

La conclusione del Tribunale è però selettiva. Le pretese retributive vengono considerate improponibili, perché fondate su fatti già maturati e già inscrivibili nel precedente giudizio. Non così, invece, la domanda risarcitoria per danno biologico, perché qui l’oggetto è diverso e soprattutto diversa è l’attività istruttoria necessaria.

La sentenza lo dice con chiarezza:

Stessa valutazione non può essere effettuata per la seconda domanda, ovvero quella di risarcimento del danno biologico

e poco dopo:

Trattandosi anche di attività istruttoria di tipo decisamente differente ben può affermarsi che per la seconda domanda formulata in questo giudizio (ovvero quella risarcitoria) che essa può essere formulate in autonomo giudizio

Il giudizio sulla sicurezza non è un semplice accessorio di altre domande di lavoro: può avere autonomia propria, soprattutto quando richiede accertamenti medici, eziologici e tecnico-scientifici specifici.

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Danno differenziale: il cuore giuridico della decisione

Una parte molto densa della sentenza riguarda il danno differenziale. Il giudice chiarisce anzitutto che indennizzo e risarcimento non coincidono:

il risarcimento è commisurato all’esatta misura del danno, mentre l’indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall’evento

e aggiunge:

il risarcimento e l’indennizzo assolvono due funzioni diverse

Da qui il passaggio centrale:

Deve, dunque, concludersi che il lavoratore è legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile il risarcimento del danno anche qualora esso sia stato indennizzato dall’### (ovvero del c.d. danno differenziale)

Ancora più interessante è il punto sulla mancata denuncia all’INAIL. Il Tribunale aderisce all’orientamento meno rigido e afferma:

ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro, da intendersi sempre nei limiti del cd. danno differenziale, sia del tutto irrilevante la circostanza che il lavoratore abbia o meno presentato all’### denuncia di malattia professionale

e conclude in modo netto:

sia nei casi in cui vi sia stata la denunzia all’### sia nei casi in cui non vi sia stata, è sempre possibile agire contro il datore per il ristoro del danno differenziale e nei soli limiti di tale danno

L’azione civile contro il datore non è bloccata solo perché manca una previa denuncia all’INAIL, ma resta necessario dimostrare in giudizio tutti gli elementi della responsabilità.

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Art. 2087 c.c. come obbligazione di sicurezza e riparto dell’onere della prova

La sentenza contiene poi una ricostruzione molto didattica dell’art. 2087 c.c. come fonte di responsabilità contrattuale. Il giudice afferma:

l’azione civile di responsabilità nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale deve ritenersi, in realtà, un’azione da inadempimento contrattuale

e precisa:

l’art. 2087 c.c. prevede, infatti, una vera e propria obbligazione di sicurezza in capo al datore di lavoro, il cui inadempimento configura appunto responsabilità contrattuale

Ma la sentenza evita ogni semplificazione grossolana. Non dice affatto che il datore risponda automaticamente. Richiamando la Cassazione, ricorda invece che:

non deriva affatto che si versa in una fattispecie di responsabilità oggettiva

e che

occorre pur sempre l’elemento della colpa ossia la violazione di una disposizione di legge o di contratto o di una regola di esperienza

Sul piano probatorio, però, la struttura è quella nota del rapporto contrattuale. La sentenza riporta che:

grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver ottemperato all’obbligo di protezione in argomento, mentre il lavoratore deve provare sia la lesione all’integrità psico – fisica sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l’espletamento della prestazione lavorativa

e ancora:

grava sul lavoratore l’onere di provare l’inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di adottare le suddette misure di protezione. Una volta assolto tale onere, non occorre invece che il lavoratore dimostri anche la sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando su quest’ultimo il diverso onere di provare che l’evento lesivo sia dipeso da un fatto a lui non imputabile

Questo, in termini semplici, è il messaggio: il lavoratore deve provare danno, nocività e nesso; il datore, per liberarsi, deve provare di aver fatto tutto il necessario.

Però, e qui sta il punto che nella pratica decide spesso la causa, il lavoratore deve arrivare almeno alla soglia della prova seria del collegamento causale.

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Il contesto tecnico: amianto, soglie di allarme e massima protezione tecnologicamente fattibile

La parte forse più interessante della sentenza è quella dedicata all’amianto e al significato dei limiti di esposizione.

Il giudice afferma in modo molto netto:

non esistono limiti espositivi tollerabili, accettabili. Non esiste, quindi, un discrimen tra concentrazioni innocue e concentrazioni nocive

e collega questo dato tecnico al principio generale dell’art. 2087 c.c.:

l’art.2087 del c.c. obblighi il datore di lavoro a tutelare la sicurezza sul luogo di lavoro attraverso il principio della massima protezione tecnologicamente fattibile

La sentenza insiste sul fatto che il d.lgs. 277/1991 non introduce veri “valori limite” sotto i quali l’esposizione possa dirsi innocua, ma piuttosto:

non contiene ‘valori limite’ nel senso che, al di sotto di quelli pure previsti dalla stessa legge, a taluni precisi fini, l’esposizione sia innocua e si possa tranquillamente trascurare; ma ‘soglie di allarme

con una conseguenza pratica molto forte:

il datore è sempre obbligato ad adottare tutte le misure per abbassare il rischio, per proteggere al massimo il lavoratore quale che sia il livello della esposizione

e ancora:

qualsiasi esposizione è rilevante e che non esistono limiti

Questa parte della decisione è preziosa perché fa capire che, sul piano della regola cautelare, il Tribunale è tutt’altro che indulgente verso il datore. La tutela deve essere massima.

Ma questa severità sul piano dell’obbligo di protezione non elimina la necessità, sul piano del giudizio concreto, di provare che proprio quella esposizione abbia causato proprio quelle patologie.

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La CTU e il vero snodo della causa: la mancanza di prova del nesso causale individuale

Ed eccoci al punto decisivo. La causa non viene rigettata perché il Tribunale minimizzi i rischi dell’ambiente di lavoro o riduca la portata dell’art. 2087 c.c. Viene rigettata perché, all’esito della CTU, non emerge la prova del nesso eziologico individuale tra lavoro e patologie.

La consulenza, come riportato in sentenza, accerta l’esistenza di alcune patologie, ma ne esclude la derivazione causale dall’attività lavorativa. Il CTU osserva, tra l’altro, che:

la broncopatia cronica ostruttiva viene documentata, per la prima volta, il ###, ad oltre due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro

e che

La patologia discoartrosica lombare trova la sua etiopatogenesi nella concorrenza di molte concause, tra cui l’età e le abitudini di vita

Il passaggio finale della CTU, fatto proprio dal giudice, è ancora più chiaro:

non sono emersi elementi validi per poter ritenere rispettati i criteri medico-legali per la verifica del nesso causale tra la patologia diagnosticata ed l’attività lavorativa svolta

e soprattutto:

non consente, in termini di probabilità qualificata, di mettere la stessa in nesso di derivazione causale e/o concausale determinante con l’esposizione all’amianto dedotta in giudizio

Qui la sentenza entra nel nucleo tecnico vero della materia. Il problema non è la causalità generale, cioè il fatto che certe sostanze o certe condizioni possano astrattamente provocare certe malattie. Il problema è la causalità individuale, che il giudice distingue espressamente:

Per causalità generale si indica la capacità ipotetica di una sostanza a provocare malattia

mentre

Per causalità individuale, si intende quel criterio di accertamento in concreto … del nesso tra l’effettiva esposizione a rischio e l’evento lesivo lamentato

E ancora, con formula molto utile anche per il taglio divulgativo dell’articolo:

Altra cosa è la causalità ‘individuale’ … data dalla verifica della genesi del danno concreto di quel lavoratore

Questa è, in definitiva, la chiave interpretativa della decisione: la regola cautelare può essere ampia, ma la responsabilità civile richiede comunque una prova seria del collegamento tra esposizione concreta e danno concreto.

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Il criterio della probabilità qualificata e il rigore del giudizio civile

Il Tribunale spiega anche con notevole chiarezza il criterio di accertamento causale nel processo civile. La certezza richiesta non è matematica, ma non basta neppure una mera possibilità. La sentenza afferma:

Nel processo civile la cosiddetta ‘certezza probabilistica’ va verificata riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma … disponibili in relazione al caso concreto

e precisa che tale giudizio

non può fondarsi esclusivamente … sulla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi … bensì deve verificarne il grado di fondatezza nel caso di specie, mediante la comparazione, con giudizio finale di prevalenza, degli elementi confermativi o alternativi

Non basta dire che l’amianto è pericoloso o che il rumore può causare ipoacusia. Occorre dimostrare che, nel caso concreto, gli elementi di conferma prevalgano su quelli alternativi.

Ed è proprio qui che, secondo il Tribunale, la domanda del lavoratore non supera la soglia probatoria necessaria.

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La conclusione del giudice: principi forti, ma domanda rigettata

Il dato più interessante della sentenza è dunque questo: il Tribunale ribadisce principi molto rigorosi a tutela del lavoratore, ma poi rigetta la domanda perché quei principi, da soli, non bastano senza prova causale individuale.

La conclusione è netta:

La domanda deve, dunque, essere totalmente rigettata non essendo emersa la prova del nesso di causalità tra l’attività lavorativa svolta … e le patologie da ultimo diagnosticategli

Quindi il ragionamento del giudice, riassunto senza banalizzarlo, è questo:

  1. l’art. 2087 c.c. impone una vera obbligazione di sicurezza;
  2. il datore deve adottare tutte le misure suggerite da esperienza e tecnica;
  3. in materia di amianto non esistono soglie innocue, ma solo soglie di allarme;
  4. il danno differenziale è azionabile anche senza previa denuncia INAIL;
  5. però la responsabilità non è oggettiva;
  6. il lavoratore deve provare danno, nocività e nesso causale;
  7. nel caso concreto la CTU non ha consentito di raggiungere, in termini di probabilità qualificata, la prova del nesso individuale.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Napoli n. 368/2026 è utile proprio perché mostra la complessità reale del contenzioso in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non basta opporre una lettura formalistica delle norme, ma non basta neppure richiamare in astratto la pericolosità dell’ambiente di lavoro. Servono allegazioni precise, una ricostruzione tecnica credibile e soprattutto una prova causale individuale solida.

Per questo motivo, nei giudizi fondati sull’art. 2087 c.c., la differenza la fanno spesso non le formule generali, ma il modo in cui si costruisce il rapporto tra fatti, letteratura scientifica, consulenza tecnica e criteri di imputazione.

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