INDICE

Introduzione
La recente sentenza del Tribunale di Venezia n. 3308/2026 offre un esempio molto concreto di come il diritto europeo possa incidere sulla tutela delle vittime di reati violenti e dei loro familiari. Si fa quindi riferimento all’indennizzo ai parenti delle vittime di reati violenti.
Il caso riguarda i parenti di una donna uccisa dall’ex convivente, ai quali lo Stato italiano aveva riconosciuto un indennizzo solo in parte, applicando la legge nazionale secondo un criterio “a cascata”: prima coniuge e figli, poi genitori, poi fratelli e sorelle.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza Burdene, aveva però già chiarito che una esclusione automatica di alcuni familiari non è compatibile con la direttiva 2004/80/CE, quando impedisce di riconoscere un indennizzo equo e adeguato alle vittime indirette del reato.
In questo articolo vedremo:
- che cosa prevede la legge italiana sull’indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti;
- perché il sistema “a cascata” è stato messo in discussione;
- che cosa ha deciso la Corte di Giustizia UE nella sentenza Burdene;
- come il Tribunale di Venezia ha applicato quel principio;
- quale differenza c’è tra risarcimento del danno e indennizzo statale;
- quando i familiari di una vittima possono valutare una richiesta allo Stato.
Il caso deciso dal Tribunale di Venezia: il reato violento e la richiesta dei familiari
Il caso esaminato dal Tribunale di Venezia nasce da una vicenda drammatica. La sentenza riferisce che gli attori erano “i genitori, i figli e la sorella della sig.ra A.A., uccisa dall’ex convivente sig. B.B. il 18 maggio 2017 a XX (XX)”.
L’autore dell’omicidio era stato condannato a 30 anni di reclusione, con conferma della pena nei successivi gradi di giudizio.
Il Tribunale ricorda inoltre che, in sede penale, era stata riconosciuta una provvisionale molto significativa:
400.000,00 euro per ciascun figlio, 120.000,00 euro a favore di ciascun genitore, 120.000,00 euro a favore della sorella ed 30.000,00 euro a favore del marito (separato ma non divorziato)
Tuttavia, l’autore del reato era privo di beni e redditi ed era stato ammesso al gratuito patrocinio. Proprio per questo i familiari avevano cercato tutela attraverso il sistema previsto dalla direttiva 2004/80/CE e dalla legge italiana di recepimento.
Il problema nasceva dal fatto che la legge italiana, nella sua formulazione, non riconosceva l’indennizzo a tutti i familiari danneggiati allo stesso modo. La sentenza ricostruisce che i figli avevano ricevuto dallo Stato un indennizzo di 20.000 euro ciascuno, mentre genitori e sorella non avevano presentato domanda perché l’art. 11, comma 2-bis, della legge n. 122/2016 prevedeva l’indennizzo ai genitori solo “in mancanza del coniuge e dei figli” e ai fratelli e sorelle solo “in mancanza dei genitori” e con ulteriori requisiti.
Il punto decisivo è questo: la legge nazionale sembrava escludere automaticamente alcuni familiari, non perché non avessero subito un danno, ma perché esistevano altri familiari collocati prima nell’ordine previsto dalla norma.
È proprio questa logica automatica che la Corte di Giustizia UE ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo.
La vicenda mostra bene una distinzione essenziale: la sentenza penale può riconoscere un danno in favore dei familiari, ma se l’autore del reato è insolvente quel risarcimento può restare, in concreto, irrealizzabile.
L’indennizzo statale nasce allora come strumento diverso: non sostituisce integralmente il risarcimento, ma deve almeno offrire un ristoro non simbolico e adeguato alla gravità del reato.
-leggi anche: Indennizzo statale per i parenti delle vittime di reati violenti: la sentenza Burdene della Corte di Giustizia
La legge 122/2016 e il sistema di indennizzo per le vittime secondarie di reati violenti
La legge 7 luglio 2016, n. 122 ha introdotto nel diritto italiano una disciplina generale dell’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE.
Secondo la disciplina nazionale, l’indennizzo è riconosciuto a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona, con alcune esclusioni e condizioni.
In caso di morte della vittima, la legge prevede che l’indennizzo sia corrisposto al coniuge superstite e ai figli; in mancanza di coniuge e figli, ai genitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli e sorelle conviventi e a carico al momento del delitto.
Questa è la struttura cosiddetta “a cascata”.
Il Tribunale di Venezia riporta testualmente il comma 2-bis:
In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto
La logica della norma è apparentemente ordinata: individua una sequenza di beneficiari e impedisce una moltiplicazione incontrollata delle richieste.
Tuttavia, proprio questa apparente semplicità può produrre risultati ingiusti.
Un genitore può avere subito un danno gravissimo per l’uccisione di una figlia, anche se la vittima aveva figli. Una sorella può avere subito un danno serio, anche se sono vivi i genitori.
Il diritto dell’Unione, secondo la Corte di Giustizia, impone di guardare anche alla sostanza del pregiudizio e non solo alla posizione formale nell’ordine familiare.
Il limite del sistema “a cascata” è dunque la sua automaticità. Non valuta davvero la sofferenza subita, il rapporto concreto con la vittima, l’eventuale convivenza, la dipendenza economica o la gravità delle conseguenze personali.
Si limita a dire: se c’è un familiare di grado prioritario, l’altro esce dal sistema.
La sentenza Burdene interviene proprio su questo punto.
-leggi anche: Risarcimento dei danni alle vittime di reati violenti, come avere il risarcimento dallo Stato (legge n. 122 del 2016)
La sentenza Burdene della Corte di Giustizia UE: indennizzo per i genitori della vittima di un reato violento
La sentenza Burdene, resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 7 novembre 2024 nella causa C-126/23, nasce proprio da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Venezia.
La questione era se il sistema italiano, che escludeva genitori e fratelli o sorelle in presenza di altri familiari, fosse compatibile con l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE.
Il Tribunale di Venezia riporta il principio affermato dalla Corte:
L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all’indennizzo dei genitori della persona deceduta all’assenza di coniuge superstite e di figli di tale persona e quello dei fratelli e delle sorelle di quest’ultima all’assenza di detti genitori
La ragione è chiara.
La direttiva non impone agli Stati di risarcire integralmente ogni danno, ma impone un sistema di indennizzo equo e adeguato.
Secondo la Corte, tra le vittime possono rientrare non solo le vittime dirette, ma anche i familiari stretti della persona uccisa.
Il Tribunale di Venezia riassume così il passaggio: la nozione di vittima può riferirsi “sia alle vittime dirette della violenza, sia ai famigliari stretti di queste vittime, quali vittime indirette”.
La Corte ha poi censurato l’idea che il sistema possa escludere automaticamente alcuni familiari. Il passaggio centrale è particolarmente importante:
Tuttavia, un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può, in applicazione della logica della devoluzione successoria, escludere automaticamente taluni familiari dal beneficio di qualsiasi indennizzo per il solo fatto che siano presenti altri familiari, senza che possano essere prese in considerazione considerazioni diverse da tale ordine di devoluzione
Questo non significa che ogni familiare abbia sempre diritto a qualsiasi somma. Significa però che lo Stato non può costruire un sistema cieco, fondato solo su una priorità astratta, senza considerare le conseguenze effettive del reato.
È qui che la giurisprudenza diventa decisiva: la norma resta scritta in un certo modo, ma deve essere interpretata — e, se necessario, disapplicata — alla luce del diritto europeo.
-leggi anche: Sentenza Corte Giustizia UE Paesi Sicuri: cosa cambia per asilo e migranti in Italia?
La decisione del Tribunale di Venezia dopo la CGUE
Dopo la sentenza Burdene, il Tribunale di Venezia ha riassunto il giudizio e ha deciso la causa applicando il principio europeo.
La domanda degli attori è stata accolta “per quanto di ragione”.
Il giudice ha riconosciuto che la normativa italiana non poteva essere applicata nella parte in cui privava automaticamente genitori e sorella dell’indennizzo.
Il passaggio decisivo della sentenza è il seguente:
Ne consegue che la normativa italiana dell’art. 11 comma 2 bis della L. n. 122/2016 va disapplicato nella parte in cui priva i genitori e i fratelli o sorelle della vittima primaria del diritto all’indennizzo previsto dalla suddetta normativa, nell’ipotesi, per i genitori, della presenza di figli, e, per i fratelli o sorelle, per la presenza di avi o discendenti
La decisione è importante perché non resta sul piano astratto.
Il Tribunale non si limita a dire che il sistema italiano è incompatibile con la direttiva: applica concretamente quel principio e riconosce il diritto all’indennizzo.
Nel dispositivo, il giudice dichiara di disapplicare l’art. 11, comma 2-bis, della legge 122/2016 “nella parte in cui priva i genitori e i fratelli o sorelle della vittima primaria del diritto all’indennizzo previsto dalla suddetta normativa”, quando tale esclusione dipenda dalla presenza di altri familiari.
La conseguenza pratica è stata la condanna del Ministero dell’Interno.
Il Tribunale ha riconosciuto a ciascuno dei due genitori e alla sorella della vittima un indennizzo di 50.000 euro. Ai due figli, che avevano già ricevuto una somma inferiore rispetto a quella prevista, è stato riconosciuto un ulteriore importo di 10.000 euro ciascuno, oltre interessi.
Il dispositivo è netto:
“Conseguentemente condanna il Ministero degli Interni a corrispondere a A.A., C.C. e D.D. l’importo di 50.000,00 euro ciascuno e a E.E. e F.F. l’importo di 10.000,00 euro ciascuno, oltre interessi al tasso di legge (art. 1224 I comma c.c.) dalla domanda al saldo”.
Questa è la vera novità per il lettore: dopo Burdene, la tutela non resta soltanto europea o teorica. Può tradursi in una condanna concreta dello Stato italiano, quando la legge interna abbia escluso automaticamente familiari che, invece, rientrano tra le vittime indirette del reato.
Indennizzo e risarcimento non sono la stessa cosa
Un punto delicato, spesso frainteso, riguarda la differenza tra risarcimento del danno e indennizzo statale.
Nel caso deciso dal Tribunale di Venezia, in sede penale erano state riconosciute provvisionali molto più alte rispetto all’indennizzo statale: 400.000 euro per ciascun figlio e 120.000 euro per ciascun genitore e per la sorella.
Gli attori chiedevano che l’indennizzo fosse parametrato a quelle somme. Il Tribunale, però, non ha seguito integralmente questa impostazione.
Ha chiarito che l’indennizzo non coincide con il risarcimento integrale del danno.
Il risarcimento ha lo scopo di riparare tutto il danno subito dal danneggiato; l’indennizzo statale, invece, ha una funzione riparatoria più limitata, ma non deve essere meramente simbolico.
La sentenza afferma:
Va infatti ricordato che quello che chiedono le parti è un indennizzo, che lo Stato riconosce indistintamente alle vittime dirette ed indirette di reati di omicidio, senza differenziare tra le diverse posizioni proprio per la natura di questo emolumento, che ha una mera funzione riparatoria, non necessariamente commisurata al pregiudizio subito: è sufficiente che l’indennizzo non sia puramente simbolico o manifestatamente insufficiente rispetto alla gravità delle conseguenze del reato
E ancora:
Diverso invece è il risarcimento del danno, liquidato dal giudice, che ha lo scopo di ristorare il danneggiato del danno subito nella sua interezza e di cui la provvisionale è solo un’anticipazione
Questo passaggio è fondamentale per evitare aspettative errate.
La sentenza non dice che lo Stato deve sempre pagare ai familiari la stessa somma riconosciuta come risarcimento nel processo penale.
Dice invece che lo Stato non può escludere automaticamente alcuni familiari e che l’indennizzo deve essere serio, non simbolico, coerente con la gravità del reato.
Per chi valuta un’azione, la distinzione è decisiva.
Un conto è chiedere al responsabile del reato il risarcimento integrale del danno. Un altro conto è chiedere allo Stato l’indennizzo previsto dalla legge e dal diritto europeo.
Sono piani collegati, ma non identici.
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Chi può chiedere l’indennizzo dopo questa decisione?
La sentenza non autorizza conclusioni automatiche.
Non si può dire che qualunque parente di una vittima di omicidio abbia sempre diritto a un indennizzo statale. Sarebbe una semplificazione pericolosa.
Si può però affermare che, dopo Burdene e dopo la sentenza del Tribunale di Venezia, l’esclusione automatica fondata sul solo sistema “a cascata” è molto più fragile.
In particolare, possono meritare una valutazione legale i casi in cui:
- la vittima sia deceduta a causa di un reato intenzionale violento;
- vi siano familiari esclusi dall’indennizzo solo perché esistono coniuge, figli, genitori o altri soggetti in posizione prioritaria;
- il familiare escluso abbia subito un danno effettivo e rilevante;
- l’autore del reato sia insolvente, ignoto, ammesso al gratuito patrocinio o comunque non in grado di pagare il risarcimento;
- vi sia già una sentenza penale o una provvisionale che riconosce il danno in favore del familiare;
- la domanda amministrativa sia stata respinta o non presentata per l’apparente ostacolo della legge nazionale.
La prudenza resta necessaria.
Esistono termini, condizioni di accesso, documenti necessari e possibili cause ostative.
Inoltre, il diritto all’indennizzo non va confuso con una generica pretesa risarcitoria verso lo Stato.
La domanda deve essere costruita sul caso concreto, sulla normativa vigente, sul diritto europeo e sulla giurisprudenza più recente.
È proprio qui che l’assistenza legale diventa utile: non per alimentare contenziosi infondati, ma per distinguere le situazioni realmente sostenibili da quelle che non hanno basi sufficienti.
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Perché questa sentenza conta: la legge non basta, conta anche come viene interpretata
La vicenda dimostra un principio spesso trascurato: leggere il testo della legge non basta sempre a capire quali diritti siano effettivamente tutelabili.
La legge italiana prevedeva un ordine preciso di beneficiari.
Ma la Corte di Giustizia ha chiarito che quell’ordine, se applicato automaticamente, può violare il diritto dell’Unione.
Il Tribunale di Venezia ha quindi disapplicato la norma interna nella parte incompatibile.
Questo non significa che il giudice “crei” liberamente una nuova regola.
Significa che, nel sistema delle fonti, la legge nazionale deve rispettare il diritto europeo quando questo è applicabile.
Se non lo fa, il giudice nazionale può essere tenuto a non applicare la disposizione interna contrastante.
Per il cittadino, la conseguenza è molto concreta.
Una domanda che sembrava esclusa dal testo della legge può diventare sostenibile se la norma interna contrasta con un principio europeo.
Allo stesso tempo, una pretesa che sembra intuitivamente giusta può non essere accolta se non rientra nei presupposti normativi o giurisprudenziali.
La sentenza del Tribunale di Venezia è quindi importante non solo per il risultato economico, ma per il metodo: prima individua il conflitto tra legge interna e diritto europeo, poi disapplica la norma interna, infine liquida l’indennizzo nei limiti ritenuti equi e adeguati.
Conclusione
La sentenza del Tribunale di Venezia n. 3308/2026 segna un passaggio importante nella tutela dei familiari delle vittime di reati intenzionali violenti.
I punti fondamentali sono questi:
- la legge 122/2016 prevedeva un sistema “a cascata” che poteva escludere automaticamente alcuni familiari;
- la Corte di Giustizia UE, con la sentenza Burdene, ha ritenuto questo automatismo incompatibile con la direttiva 2004/80/CE;
- il Tribunale di Venezia ha disapplicato la norma interna nella parte incompatibile;
- genitori e sorella della vittima hanno ottenuto il riconoscimento dell’indennizzo;
- l’indennizzo statale non coincide con il risarcimento integrale del danno, ma non può essere meramente simbolico o manifestamente insufficiente.
Chi si trova in una situazione simile dovrebbe evitare sia la rinuncia automatica sia il contenzioso improvvisato.
La soluzione dipende dai fatti, dai documenti disponibili, dai termini e dalla giurisprudenza applicabile.
Per valutare se vi siano i presupposti per richiedere l’indennizzo allo Stato o per contestare un diniego, è possibile contattare lo Studio legale Ticozzi Sicchiero & Partners e chiedere un appuntamento per un’analisi del caso concreto.
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