Tabelle uniche nazionali e risarcimento del danno: come funzionano dopo il DPR 12/2025 e cosa cambia con la Cassazione n. 8630/2026

Introduzione

L’introduzione delle tabelle uniche nazionali (T.U.N.) con il DPR n. 12/2025 rappresenta uno dei più rilevanti interventi recenti in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. Si tratta di tabelle uniche nazionali e risarcimento del danno.

Il sistema mira a superare la frammentazione applicativa – in particolare quella derivante dall’uso delle tabelle milanesi – introducendo criteri uniformi di liquidazione del danno biologico e morale.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8630 del 2026 ha tuttavia inciso in modo ancora più profondo, affermando un principio destinato a influenzare l’intero sistema risarcitorio.

In questo articolo analizzeremo:

  • la struttura delle tabelle uniche nazionali
  • le diverse componenti del danno (biologico e morale)
  • il metodo di calcolo del risarcimento
  • il principio di diritto affermato dalla Cassazione
  • le implicazioni pratiche per giudici, avvocati e danneggiati

Download delle tabelle uniche nazionali

Per comprendere davvero il sistema, è essenziale consultare:

Cosa sono le tabelle uniche nazionali (T.U.N.) e quali danni disciplinano

Le tabelle uniche nazionali costituiscono un sistema normativo di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute.

In particolare, riguardano:

  • danno biologico permanente: la lesione all’integrità psico-fisica accertata in termini medico-legali, espressa in percentuale di invalidità permanente (I.P.)
  • danno morale: la sofferenza soggettiva interiore, distinta ma collegata al danno biologico

Danno biologico permanente e percentuale di invalidità

Il danno biologico viene quantificato in base a una percentuale di invalidità permanente, che esprime la compromissione dell’integrità psico-fisica del soggetto.

Ad esempio:

  • 5% → lesione lieve
  • 20% → lesione significativa
  • 50% e oltre → macrolesione

Questa percentuale è il punto di partenza del calcolo ed è il risultato di una valutazione medico-legale.

-leggi anche: Risarcimento per crimini nazisti: la Cassazione limita gli effetti del Fondo ristori (sent. n. 8785/2026)

Come leggere le tabelle del DPR 12/2025: Allegato 1 e Allegato 2

Per comprendere davvero il funzionamento della Tabella Unica Nazionale bisogna distinguere correttamente tra Allegato I e Allegato II, che svolgono funzioni diverse ma strettamente integrate.

L’Allegato I contiene i coefficienti di calcolo del danno non patrimoniale. In particolare:

  • la Tavola 1.A individua i coefficienti per determinare il danno biologico in base alla percentuale di invalidità;
  • la Tavola 1.B introduce il correttivo legato all’età del danneggiato;
  • la Tavola 2 stabilisce il coefficiente per il danno morale, consentendo di aumentare il risarcimento in misura variabile (minimo, medio, massimo) in relazione alla sofferenza soggettiva.

Questi elementi non determinano ancora direttamente il risarcimento, ma definiscono la logica di costruzione del danno.

L’Allegato II, invece, contiene la Tabella Unica Nazionale vera e propria, cioè:

  • la tabella del danno biologico (Tabella 1)
  • e la tabella del danno biologico comprensiva del danno morale (Tabella 2)

Qui avviene la quantificazione economica: la tabella fornisce direttamente il valore monetario del danno in funzione di:

  • percentuale di invalidità
  • età del soggetto

In altre parole:

  • Allegato I → spiega come si costruisce il danno
  • Allegato II → fornisce quanto vale in concreto

Come si usano insieme

Il sistema funziona così:

  • l’Allegato I definisce i criteri (invalidità, età, danno morale)
  • l’Allegato II traduce questi criteri in importi già calcolati

Per questo motivo, nella pratica:

  • il giudice utilizza direttamente le tabelle dell’Allegato II
  • ma la loro struttura deriva dai coefficienti dell’Allegato I

Struttura delle tabelle: i tre elementi fondamentali

Le T.U.N. si basano su tre componenti:

1. Coefficiente moltiplicatore del danno biologico

Come previsto dall’Allegato I:

Determinazione dei coefficienti moltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale

La Tavola 1.A indica, per ogni percentuale di invalidità, un coefficiente crescente.

Ad esempio:

  • 10% → coefficiente 2,75773
  • 30% → coefficiente 5,39275
  • 50% → coefficiente 7,46382

Il sistema è progressivo: all’aumentare dell’invalidità, aumenta in modo più che proporzionale il valore del risarcimento.

2. Coefficiente di riduzione per età

La Tavola 1.B prevede:

coefficiente di riduzione per l’età

Esempi:

  • 30 anni → 0,856
  • 60 anni → 0,708
  • 80 anni → 0,612

Questo coefficiente riflette un principio evidente (ma spesso trascurato): la stessa lesione incide maggiormente su un soggetto giovane rispetto a uno anziano.

-leggi anche: Responsabilità dell’associazione sportiva per fatto del preposto e obbligo di risarcimento del danno: Cassazione 31 marzo 2026 n. 122258

3. Coefficiente per il danno morale

La Tavola 2 stabilisce:

coefficiente moltiplicatore per danno morale

Per ogni percentuale di invalidità sono previsti tre valori:

  • minimo
  • medio
  • massimo

Ad esempio:

  • 20% → 0,307 – 0,357 – 0,407
  • 50% → 0,403 – 0,453 – 0,503

Questo intervallo consente al giudice di graduare il risarcimento in base alla gravità concreta della sofferenza soggettiva.

-leggi anche: Risarcimento danni e nesso causale: la Cassazione 2025 sulla thin skull rule nel caso di condizioni preesistenti

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Come si utilizzano concretamente le tabelle (guida operativa)

Il calcolo del risarcimento segue una sequenza logica precisa.

1. Individuazione della percentuale di invalidità

È il dato medico-legale:

  • stabilito da CTU o perizia
  • espresso in percentuale

👉 Senza questo dato, il sistema non è applicabile.

2. Individuazione del coefficiente biologico

Si prende la percentuale e si individua il coefficiente nella Tavola 1.A.

Esempio:

  • invalidità 30% → coefficiente 5,39275

3. Applicazione del correttivo per età

Si applica il coefficiente della Tavola 1.B.

Esempio:

  • soggetto di 40 anni → coefficiente 0,806

4. Determinazione del danno morale

Si sceglie un valore tra minimo, medio e massimo.

Qui entra la valutazione:

  • intensità della sofferenza
  • condizioni personali
  • conseguenze esistenziali

5. Formula complessiva

Il risarcimento si ottiene combinando:

valore economico del punto × coefficiente biologico × coefficiente età × (1 + coefficiente morale)

Non è una formula rigida nel senso matematico puro, perché:

  • il valore del punto è determinato normativamente
  • il danno morale è discrezionale

Ma la struttura è quella.

-leggi anche: Risarcimento danni per sanzione disciplinare illegittima: quando e come chiederlo dopo Cassazione 10 ottobre 2025, n. 27162

La sentenza della Cassazione n. 8630/2026: il contesto e il principio di diritto

La sentenza nasce da un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Milano.

Oggetto:

  • applicabilità delle T.U.N. oltre i casi previsti dal DPR
  • rapporto con le tabelle milanesi

L’intestazione chiarisce il tema:

Risarcimento danni – Danno non patrimoniale – Danno biologico – Danno alla salute – Liquidazione – TUN – Applicazione generalizzata

Il principio di diritto

La Cassazione afferma:

la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella pretoria – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.

Il ruolo centrale dell’equità

Qui sta il cuore della sentenza. La Corte afferma:

l’equità costituisce un principio generale di giustizia

e soprattutto:

la liquidazione del danno non patrimoniale… è ontologicamente equitativa

Questo porta a una conseguenza fondamentale:

la T.U.N.… assume il valore di parametro per la concretizzazione… dell’art. 1226 c.c.

Tradotto, senza giri di parole: non è la legge che impone le tabelle ovunque è l’equità che spinge a usarle.

-leggi anche: L’obbligo dell’assicurazione di risarcire il danno sorge subito: Cassazione 13897/2024

Perché la T.U.N. diventa il parametro principale

La Corte lo dice in modo molto netto:

costituisce parametro liquidatorio privilegiato

E spiega anche il perché:

garantire uniformità e parità di trattamento tra i danneggiati

Quando il giudice può discostarsi

Qui arriva la parte più delicata.

La Cassazione è chiarissima:

potrà… discostarsene… solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari

E ancora:

la motivazione dovrà essere molto più accurata e specifica

Non basta dire “caso particolare”. Serve dimostrarlo.

-leggi anche: Qual è la percentuale di vittoria in Cassazione? Un recente studio apre le porte a importanti riflessioni

Un punto pratico spesso sottovalutato

La Corte chiarisce un aspetto fondamentale:

ciò che rileva non è il momento in cui si è consumato l’evento lesivo, bensì quello dell’esercizio del potere valutativo

Quindi:

  • anche per sinistri vecchi
  • si usano criteri attuali

Conclusione

La sentenza n. 8630/2026 chiarisce un punto decisivo:

  • le tabelle uniche nazionali non sono solo una regola settoriale
  • ma diventano il criterio guida della liquidazione equitativa

Il principio è semplice, anche se qualcuno fa finta di non capirlo:

  • il giudice può scegliere
  • ma non può scegliere a caso

Deve:

  • motivare
  • giustificare
  • dimostrare

E proprio su questi aspetti si gioca la differenza tra un risarcimento corretto e uno sottostimato.

Se devi affrontare una questione di quantificazione del danno, il problema raramente è “fare il calcolo”.

Il problema è capire:

  • quale parametro usare
  • come contestarlo
  • come valorizzare le peculiarità del caso

Lo Studio Ticozzi Sicchiero & Partners assiste proprio in questo tipo di valutazioni, quando il rischio non è tanto perdere la causa, ma ottenere meno di quanto spetterebbe.

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