Rimozione video diffamatori online con ricorso d’urgenza (art. 700): requisiti, prove e limiti secondo Tribunale di Milano 2026

Introduzione

La recente cronaca ha fatto emergere un tema di sempre più grande interesse che è quello legato alla rimozione video diffamatori online con ricorso d’urgenza.

Quando online circola un contenuto che lede la reputazione, il problema non è solo “avere ragione”: è fermare la diffusione prima che il danno diventi incontrollabile.

È qui che entra in gioco la tutela cautelare civile: in casi selezionati, il giudice può ordinare la rimozione immediata di video o post e adottare misure urgenti, senza attendere i tempi del processo ordinario.

Attenzione però: questa non è una scorciatoia per “zittire” qualcuno. La tutela d’urgenza richiede un equilibrio delicato tra:

  • diritti della persona (reputazione, immagine, riservatezza),
  • libertà di manifestazione del pensiero,
  • condizioni tecniche e giuridiche (fumus/periculum, prova, proporzionalità).

In questo articolo analizzando il recente provvedimento del Tribunale di Milano del 26 gennaio 2026 (scaricabile in fondo all’articolo) vediamo:

  • quando la diffamazione online può essere affrontata davanti al giudice civile in via cautelare;
  • quali sono requisiti e prove (fumus + periculum);
  • i limiti: niente censure generiche e preventive;
  • cosa insegna un’ordinanza del Tribunale di Milano (caso mediatico, ma qui trattato solo in chiave giuridica).

Diffamazione online e tutela cautelare civile

Molti pensano che la diffamazione sia “solo penale”. In realtà, la tutela civile è spesso la più utile quando l’obiettivo è interrompere la condotta e contenere l’aggravamento del danno.

Il punto non è “punire” (logica penale), ma proteggere un diritto della personalità e prevenire conseguenze ulteriori.

Sul piano civilistico, la reputazione e l’immagine sono beni tutelati, e il giudice può intervenire anche prima dell’accertamento definitivo, se ricorrono i presupposti della cautela.

L’ordinanza in commento del Tribunale di Milano lo afferma chiaramente:

“Anzitutto, come stabilito fra le altre da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, nel caso di diffamazione, l’inibitoria non richiede che la responsabilità civile del diffamante sia stata accertata con sentenza irrevocabile, poiché il rimedio dell’inibitoria ben può operare in funzione preventiva, siccome preordinato a evitare l’ulteriore lesione del diritto all’onore ed alla reputazione (e dunque anche a evitare l’aggravamento di tale lesione, laddove già avvenuta). Nello stesso senso, d’altra parte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16322 dell’8/6/2023, stabilisce che il diritto alla personalità è suscettibile d’essere risarcito sia mediante riparazione successiva in forma specifica sia mediante la prevenzione, per il futuro, della continuazione di attività illecita, senza che le due forme risarcitorie siano fra loro sovrapponibili”

Questa impostazione è coerente anche con la logica dell’art. 700 c.p.c.: serve a ottenere provvedimenti urgenti “più idonei” a evitare un pregiudizio imminente e irreparabile.

Tradotto in pratica:

Se un contenuto resta online e continua a essere condiviso, commentato, copiato e ripubblicato, il risarcimento “dopo” rischia di arrivare quando il danno è già diventato strutturale (perdita di credibilità, effetti professionali, stress, esposizione permanente sui motori di ricerca).

Ma proprio perché la posta in gioco è alta, la cautela non è automatica: devi dimostrare che il contenuto è verosimilmente illecito (fumus) e che aspettare il giudizio di merito comporta un danno non riparabile adeguatamente (periculum).

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Cosa può ordinare il giudice: rimozione, deposito, penale di mora

Quando la cautela è concessa, le misure possono essere molto concrete e “operative”.

Nell’ordinanza del Tribunale di Milano, il giudice ha ritenuto “accoglibili” domande tipiche in questi casi:

  • rimozione immediata dei contenuti da hosting provider e social riconducibili al resistente;
  • inibitoria rispetto a ulteriori contenuti diffamatori o lesivi (con un perimetro legato a contenuti già in possesso e preannunciati);
  • deposito in Cancelleria di supporti fisici con materiale relativo alla sfera privata/corrispondenza, come misura di cautela e controllo;
  • applicazione dell’art. 614-bis c.p.c. (penale di mora) quantificata in € 2.000 per violazione e per giorno di ritardo, valutando anche l’utilità economica dei contenuti e le visualizzazioni.

Il dispositivo è altrettanto chiaro: il Tribunale “ordina… di rimuovere immediatamente” i contenuti indicati e “vieta e inibisce” ulteriori pubblicazioni diffamatorie, oltre a imporre il deposito dei supporti e fissare la somma ex 614-bis.

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Un punto pratico cruciale: “rimozione” non è magia

Il resistente, in difesa, sosteneva che se i video erano già stati visti “da milioni di persone”, un ordine limitato al solo autore sarebbe “manifestamente inidoneo” a neutralizzare il pregiudizio, perché copie e circolazione possono proseguire.

Questa obiezione è importante per chi scrive e per chi agisce: la domanda cautelare deve essere tecnicamente sensata (cosa può davvero essere rimosso, dove, con quale controllo).

Per questo, quando si imposta l’azione, è utile distinguere:

  • rimozione alla fonte (account canale),
  • segnalazioni/notice-and-takedown alle piattaforme,
  • eventualmente interventi su indicizzazione e motori (quando il problema è la permanenza nei risultati).

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I requisiti: fumus e periculum nel danno reputazionale

Sul fumus, l’ordinanza richiama un punto classico: diritto di cronaca e di critica scriminano solo se rispettano i requisiti di: verità, pertinenza e continenza.

In concreto nel caso affrontato dal Tribunale di Milano, il giudice valorizza:

  • difetto di verità, perché le “notizie” non poggiano su fatti accertati o fonti attendibili e sono “ricostruzioni prive di riscontro oggettivo”;
  • difetto di pertinenza, perché manca un interesse attuale e non è interesse pubblico la “morbosa curiosità” per vicende “piccanti o scandalose” di persone note;
  • difetto di continenza, per linguaggio insinuante/volgare e finalità di delegittimazione, con trasformazione della persona in “bersaglio di odio e disprezzo co …

Questa triade è un perno anche nella parte più “didattica” della motivazione, dove il Tribunale di Milano precisa che:

Per completezza argomentativa, va poi ricordato che, secondo l’orientamento assolutamente costante del giudice di legittimità, l’esercizio del diritto di cronaca e di critica può essere scriminato soltanto qualora ricorrano i requisiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza …, dovendosi precisare che:

a) la verità oggettiva presuppone un serio e diligente lavoro di ricerca, e soltanto la satira (in quanto esercizio in forma corrosiva e impietosa del diritto di critica) si sottrae al parametro della verità, giacché mediante il paradosso e la metafora surreale essa intende formulare un giudizio ironico su un determinato fatto ma, proprio per questo motivo, può esimersi dalla rappresentazione veritiera soltanto in quanto il fatto venga espresso in modo chiaramente difforme dalla realtà, tale cioè che se ne possano percepire immediatamente l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico; quando poi si tratti di cronaca relativa a provvedimenti giudiziari è indispensabile che la narrazione rimanga fedele al provvedimento medesimo;

b) la pertinenza si traduce nell’interesse pubblico all’informazione, che non può consistere nella mera curiosità pruriginosa o morbosa; deve insomma configurarsi per il pubblico un
interesse al racconto che non si fondi unicamente su istinti voyeuristici; al riguardo, già Cassazione penale Sez. 5, Sentenza n. 46295 udienza 4/10/2007 depositata 12/12/2007 evidenziava che l’esimente del diritto di cronaca è esclusa quando risulti oltrepassato il limite costituito dall’attitudine della notizia a soddisfare un’oggettiva esigenza di informazione pubblica, esigenza che non può consistere nel mero interesse che il pubblico, per pura curiosità voyeuristica può può dimostrare rispetto alla conoscenza di dettagli attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto, in quanto l’equilibrato bilanciamento col diritto individuale alla reputazione deve sussistere anche per il legittimo esercizio del diritto di critica, poiché anche il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero presuppone l’esistenza di un legittimo interesse dell’opinione pubblica a conoscere il fatto oggetto dell’opinione; inoltre Cassazione penale Sez. 6, Sentenza n. 474 udienza 16/4/1971 depositata 8/6/1971 sottolinea che la divulgazione di notizie sull’altrui vita privata, presentata come sregolata e scandalosa, non è giustificata dall’esercizio del diritto di cronaca quando si tratti di notizie prive di interesse sociale, posto che in tal caso il diritto
di informazione si risolve in un subdolo e censurabile attentato all’altrui onorabilità;

c) la continenza consiste infine nella necessità che l’esposizione rispetti la forma civile, e dunque richiede che i fatti vengano esposti in modo misurato, poiché la forma espositiva
deve rimanere contenuta negli spazi strettamente necessari; l’esimente non può essere quindi invocata nel caso in cui (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20140 del 18/10/2005) l’esposizione trasmodi e si risolva in ‘argumenta ad hominem’, una fallacia retorica fondata sulla denigrazione di una persona anziché sulla motivata confutazione delle sue opinioni o posizioni (politiche, sociali, morali) e che perciò genera contenuti lesivi dell’immagine e del decoro

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Periculum in mora: danno alla reputazione e irreparabilità

Il secondo requisito è il pericolo nel ritardo: devi dimostrare che attendere il giudizio ordinario esporrebbe la persona lesa a un pregiudizio che rischia di diventare irreparabile o comunque non adeguatamente riparabile “dopo”.

Nel digitale, il periculum può derivare da:

  • persistenza online e replicabilità del contenuto;
  • crescita progressiva della diffusione;
  • preannuncio di ulteriori pubblicazioni;
  • monetizzazione e incentivi economici alla reiterazione.

Questa è la valutazione del Tribunale di Milano in riferimento alla valutazione del periculum nell’ambito della diffamazione:

L’adozione della cautela ex a. 700 cpc richiede, oltre alla prospettabile fondatezza del diritto azionato, anche che il danno paventato sia imminente e irreparabile. Per ciò che attiene all’imminenza del pregiudizio, basterà ricordare che il resistente non contesta affatto d’aver preannunciato (o piuttosto minacciato) la diffusione di ulteriore materiale analogo a quello già diffuso nelle precedenti “puntate” del suo canale telematico. Ciò implica l’effettiva attualità e la concreta configurabilità del pericolo di ulteriore aggravamento del danno in questione, dovendosi anche escludere che il danno sia meramente “eventuale e futuro”, e dovendosi in contrario ritenere che i materiali dannosi non siano ancora esistenti, proprio alla luce dell’intenzione, pacificamente preannunciata dal resistente, di procedere rapidamente alla pubblicazione di ulteriori materiali in suo possesso.

Quanto invece al carattere di irreparabilità, esso è intrinseco nel danno alla dignità, alla reputazione e all’immagine del ricorrente, non potendosi ritenere che esso sia riparabile per e dovendosi in contrario sottolineare che il giudice di legittimità si è più volte espresso nel senso della non sovrapponibilità della tutela per equivalente rispetto a quella in forma specifica ex a. 2058 cc tanto più che l’onore e la reputazione costituiscono un diritto della persona tutelato non solo dalla Costituzione ma anche a livello sovranazionale, dal che si inferisce che la lesione di tali beni, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell’a. 2059 cc attribuisce al danneggiato il diritto d’essere risarcito anche dei pregiudizi non patrimoniali da lui sofferti, indipendentemente dall’accertamento incidentale del delitto ex a. 595 codice penale, ciò che si traduce anche nell’ammissibilità della richiesta di prevenire l’aggravamento del danno in discorso

Il limite: niente “censura preventiva” e diritto di cronaca e critica

Chi resiste a una domanda cautelare spesso eccepisce che un divieto troppo ampio sarebbe una forma di “censura preventiva” e che un’inibitoria non può trasformarsi in un ordine generico del tipo: “non parlare più di questa persona”.

Questa obiezione va presa sul serio. In generale:

  • la cautela deve essere proporzionata,
  • deve avere un perimetro determinato o determinabile,
  • deve essere collegata a contenuti specifici e a un rischio concreto di reiterazione.

Nel caso dell’ordinanza, la discussione su questo punto emerge con chiarezza: da un lato l’esigenza di protezione, dall’altro la necessità di non imporre divieti indistinti.

In contrario, si deve rilevare però che il ricorrente non s’è affatto limitato a chiedere di sequestrare i predetti materiali siccome prove di illeciti, bensì ha inequivocabilmente richiesto in primo luogo d’essere tutelato contro la diffusione dei medesimi materiali qualificati illeciti in ragione della natura diffamatoria e lesiva di diritti (alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza), e dunque ha chiesto la loro rimozione dai social media e l’inibizione della loro diffusione, chiedendo dunque un (generico) sequestro soltanto come misura accessoria.

D’altra parte, è agevole constatare che l’ordinamento non offre nessuno strumento specifico e tipizzato che appaia idoneo a conseguire il risultato che si prefigge il ricorrente.

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Diffamazione e diritto di critica “politica”

Si deve tuttavia considerare un aspetto che può essere particolarmente rilevante quando si parla di diritto di cronaca e critica: cioè quando questa assume un aspetto più squisitamente “politico“.

Su questo tema è intervenuto di recente il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 1652 del 30 dicembre 2025.

Questa sentenza è utile perché mostra l’altra faccia del bilanciamento: non tutto ciò che è “duro” è diffamatorio.

La critica politica, per sua natura, può essere anche aspra, ma resta lecita se:

  • si fonda su fatti veri o ragionevolmente verificati,
  • non travalica i limiti della continenza,
  • è finalizzata a denunciare questioni di interesse pubblico (ad esempio conflitti di interessi).

Nel caso deciso dal Tribunale di Cassino, l’attrice contestava un articolo/manifesto ritenendolo diffamatorio per “eccesso dei termini” e “non veridicità”. Sul punto il Tribunale ha ritenuto che:

Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, questo giudice ritiene che il contenuto del contestato manifesto-articolo rispecchia la verità dei fatti, come comprovati dalla documentazione prodotta dalle parti, atteso che risulta il concreto conflitto di interessi tra la posizione dell’assessore esterno al bilancio del Comune di ### e sua moglie, l’attrice ### nella qualità di Presidente dell’### itrana ###, beneficiaria in via anticipata di somme di denaro derivanti dalla cassa dello stesso Comune di ### Del resto, tale concreto conflitto di interessi ha portato l’esecutivo del Comune di ### a seguito delle contestazioni sollevate dall’opposizione consiliare e delle indicazioni tecniche espresse dai vertici amministrativi dello stesso Comune, ad annullare in autotutela il proprio atto deliberativo di ### n. 167 del 06.12.2018, violativo dell’art.78 del T.U.E.L.

E ancora, la sentenza chiarisce un punto centrale: la critica politica non è offesa personale, se resta orientata alla denuncia di questioni pubbliche (qui: conflitti di interessi nell’amministrazione):

In definitiva, il contenuto del manifesto è espressione del diritto alla critica politica, per cui non si tratta di offesa personale, ma critica politica finalizzata a denunciare pubblicamente i conflitti di interessi in seno all’amministrazione comunale di ### E tanto determina questo giudice alla pronuncia di integrale rigetto della domanda di parte attrice.

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Come impostare un ricorso efficace: prove e struttura

Cosa raccogliere prima di agire:

  • URL e identificativi precisi dei contenuti (titolo, piattaforma, canale, data e ora).
  • Screenshot e trascrizioni (se il video può cambiare o sparire).
  • Elementi sul fumus: perché non è cronaca/critica lecita (verità/pertinenza/continenza).
  • Elementi sul periculum: prove di diffusione, rilanci, preannunci di ulteriori pubblicazioni, escalation.
  • Elementi sul danno: impatto reputazionale e professionale (anche in via indiziaria, ma coerente).

Un esempio astratto

Un soggetto pubblica una serie di video con insinuazioni su un professionista, accompagnati da riferimenti a materiale personale e minacce di “nuove puntate”.

In uno scenario così:

  • fumus: si contesta la liceità perché mancano riscontri, l’interesse pubblico è debole o assente, e i toni superano la continenza;
  • periculum: il danno cresce con la permanenza online e l’annuncio di altre pubblicazioni;
  • misure: rimozione + inibitoria mirata + 614-bis + (se necessario) deposito/altre misure conservative.

Conclusione

👉 scarica qui il testo del provvedimento del Tribunale di Milano: ordinanza Tribunale di Milano del 26 gennaio 2026

La tutela cautelare civile per diffamazione online è uno strumento potente, ma richiede precisione: non basta “sentirsi diffamati”. Servono:

  • una ricostruzione chiara del contenuto e del contesto;
  • l’analisi dei criteri di verità, pertinenza e continenza;
  • la dimostrazione del pericolo di aggravamento;
  • domande determinate e proporzionate, eseguibili anche sul piano tecnico.

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