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Iscrizione della domanda giudiziale nel Registro imprese: si può? La discussione avanti le Sezioni Unite

Iscrivibilità delle domande giudiziali nel Registro imprese: da dove nasce il problema

Di questo problema (iscrizione della domanda giudiziale nel Registro imprese) mi ero già occupato in altri articoli pubblicati sul sito, ai quali rinvio per una prima ricostruzione del tema e del contrasto formatosi tra uffici del Registro delle imprese e tribunali:

Qui vorrei fare un passo ulteriore, perché la questione è ora arrivata davanti alle Sezioni Unite e ho potuto discuterla personalmente, depositando la memoria nell’interesse del ricorrente.

Per questo l’articolo non vuole essere solo una spiegazione generale, ma anche il racconto di un confronto giuridico concreto: da un lato la nostra impostazione, orientata alla tutela effettiva di chi agisce in giudizio; dall’altro la memoria della Procura generale, fondata su una lettura più rigorosa del principio di tipicità delle iscrizioni.

Domanda giudiziale nel Registro imprese: una questione tecnica con effetti concreti sulle quote societarie

Il 26 maggio ho discusso avanti alle sezioni unite il ricorso per la pronuncia preventiva ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. chiesta dal tribunale, sul problema della iscrivibilità o meno delle domande giudiziali nel registro delle imprese.

Detta così sembra una questione per addetti ai lavori, e in parte lo è. Ma il punto concreto è molto più semplice.

Se una persona fa causa per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto su quote societarie, ad esempio nell’ambito di una successione ereditaria, che cosa accade se durante il processo quelle quote vengono trasferite a terzi?

La futura sentenza favorevole basta davvero a tutelare chi ha ragione?

Oppure il processo rischia di arrivare quando ormai il danno è già fatto?

La questione non è mai stata decisa dalla Cassazione, anche perché riguarda una materia normalmente trattata in sede di volontaria giurisdizione, non soggetta a ricorso di legittimità. Il risultato è che, in Italia, gli uffici del Registro delle imprese e i tribunali hanno adottato soluzioni opposte.

Alcuni ammettono l’iscrizione della domanda giudiziale. Altri la negano.

E siccome il diritto dovrebbe essere lo stesso a Venezia, Milano, Roma o Napoli, la questione è ora arrivata alle Sezioni Unite.

I documenti: le memorie delle parti

Per consentire a chiunque interessato di valutare direttamente il confronto tra le diverse tesi, pubblico qui i tre materiali di riferimento:

La memoria difensiva sull’iscrizione della domanda giudiziale relative a quote societarie

Avevo depositato la memoria prevista dall’art. 363 bis c.p.c. di sole 9 pagine, nel rispetto dei criteri di sinteticità più volte richiamati.

La tesi è, in sintesi, questa: se una vicenda deve essere pubblicizzata nel Registro delle imprese, anche la domanda giudiziale che può incidere su quella vicenda deve poter essere iscritta, almeno quando riguarda situazioni come il trasferimento o la titolarità di quote societarie.

Nel caso specifico, la controversia nasceva da una vicenda successoria. Il ricorrente aveva agito davanti al Tribunale di Venezia per far dichiarare la rescissione della divisione operata dal padre con testamento o, in subordine, per ottenere la riduzione delle disposizioni lesive della propria legittima. Poiché nel testamento erano comprese quote di società, aveva chiesto al Registro delle imprese di iscrivere la citazione.

Il senso della richiesta era evidente: rendere conoscibile ai terzi che quelle quote erano oggetto di una lite.

Non si trattava, quindi, di appesantire inutilmente il Registro imprese. Si trattava di evitare che, durante il processo, la controparte potesse trasferire le quote e rendere molto più difficile, se non inutile, la futura sentenza favorevole.

Il punto centrale è il principio, indicato da Chiovenda e ormai costituzionalizzato, per cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione.

Questa non è una formula astratta. È il cuore della tutela giurisdizionale effettiva.

Una sentenza che arriva tardi, quando il bene litigioso è già stato trasferito, rischia di essere una vittoria solo sulla carta.

La memoria della Procura generale: principio di tipicità e limiti dell’iscrizione nel Registro imprese

Alla mia memoria si è opposta la lunga memoria della Procura generale, anch’essa consultabile nel link sopra.

La tesi della Procura generale è costruita attorno a un principio molto forte: il Registro imprese sarebbe retto dal principio di tipicità o tassatività degli atti iscrivibili.

In altre parole: si iscrive solo ciò che la legge prevede espressamente.

Secondo questa impostazione, la domanda giudiziale non potrebbe essere iscritta perché:

  • non esiste una norma che lo preveda espressamente;
  • la domanda giudiziale è una prospettazione di parte, non ancora verificata dal giudice;
  • l’effetto tipico riguarda semmai la futura sentenza, non la domanda;
  • il sistema del Registro imprese non conterrebbe un effetto prenotativo analogo a quello previsto per la trascrizione immobiliare;
  • ammettere l’iscrizione rischierebbe di ampliare eccessivamente la categoria degli atti iscrivibili.

La Procura generale riconosce, peraltro, l’esistenza di un forte contrasto nella giurisprudenza di merito: da un lato i tribunali che negano l’iscrivibilità delle domande giudiziali; dall’altro quelli che la ammettono, soprattutto quando la domanda riguarda la titolarità o il trasferimento di quote societarie.

È proprio questo contrasto che rende necessaria la decisione delle Sezioni Unite.

La replica orale davanti alle Sezioni Unite: effetto prenotativo, tipicità e tutela dell’attore

Alla mia sintesi si è invece opposta la lunghissima memoria dalla Procura generale, consultabile nell’apposito link, che però alle pagg. 8-9 a mio parere ha dimostrato la debolezza della tesi contraria, ciò che è stato oggetto della discussione, durata non poco.

Infatti (riassumo in sintesi) ho rilevato anzitutto che la Relazione al codice, dove spiega la nuova disciplina della trascrizione rispetto a quella appena occasionale del codice del 1865, parla di una felice intuizione che doveva essere sviluppata, posto che in precedenza si riteneva che comunque solo la sentenza pregiudicasse i terzi, sebbene una domanda fosse stata annotata nei registri immobiliari.

Quindi la disciplina della trascrizione delle domande relative ai beni immobili (art. 2652 c.c.) e mobili registrati (art. 2690 c.c.) aveva collegato l’effetto della sentenza alla trascrizione della domanda, dando così attuazione al principio chiovendiano sopra ricordato.

Per replicare alla tesi della completezza del sistema del registro delle imprese, che rinvia sempre alla legge e la legge non parla di iscrizione delle domande nel registro delle imprese, ho evidenziato che il principio per cui “la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che abbia ragione” non è più limitato alle fonti ordinarie (quindi in tesi derogabile da altre norme ordinarie), ma è diventato principio costituzionale, come evidenziato nella memoria e quindi costituisce criterio ermeneutico indispensabile per decidere fra interpretazioni possibili contrapposte.

Quanto all’argomento degli “atti prodromici” ammessi dalla Procura come iscrivibili anche se non sempre indicati dalla legge, ho evidenziato che tra questi rientra il sequestro giudiziario, che serve in caso di controversia sulla proprietà e quindi è palesemente contraddittorio ammettere questo (concesso dal giudice magari in contraddittorio con la controparte, che così fa in tempo a pregiudicarne l’efficacia) e non la domanda giudiziale, che impedisce alla controparte di fare in tempo a sabotare la domanda de “l’attore che ha ragione”.

Infine, quanto alla tesi per cui non rileverebbe l’iscrivibilità delle domande arbitrali (art. 838 bis c.p.c.) perchè il legislatore “ubi tacuit, noluit“, oltre ad evidenziare che questa norma è stata introdotta con la delega alla riforma al processo civile e non al registro delle imprese (e quindi non si può dire che il legislatore “noluit“), la lettura proposta risulta in manifesto contrasto con il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 3 della Costituzione, oltre ad essere anche manifestamente irrazionale ammettere l’iscrivibilità della domanda arbitrale e negare quella della domanda giudiziale.

Ora aspettiamo che le Sezioni Unite decidano; appena nota pubblicherò la sentenza.

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