Assegno di divorzio secondo Cassazione 2025: presupposti giuridici e condizioni per il versamento del TFR all’ex coniuge

Introduzione

Quando si parla di assegno di divorzio, uno degli equivoci più diffusi è ritenere che esso serva a garantire all’ex coniuge lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.

La giurisprudenza della Cassazione ha ormai definitivamente chiarito che non è così.

Oggi l’assegno divorzile:

  • non è automatico;
  • non è assistenza a vita;
  • non dipende solo dal reddito;
  • e ha funzioni precise e distinte.

A ciò si aggiunge un altro tema molto delicato: quando l’ex coniuge ha diritto a una quota del TFR maturato dall’altro dopo il divorzio.

Le ordinanze della Cassazione n. 31085/2025 e 32910/2025 offrono indicazioni decisive su entrambi i profili per l’analisi dell’assegno di divorzio secondo Cassazione 2025.

I presupposti giuridici dell’assegno di divorzio

L’art. 5, comma 6, L. 898/1970 prevede che l’assegno possa essere riconosciuto quando l’ex coniuge:

  • non ha mezzi adeguati
  • o non può procurarseli per ragioni oggettive

La Cassazione ha però chiarito che questi criteri vanno letti alla luce della funzione dell’assegno, non in modo meccanico.

Come ribadito dalla Cass. n. 31085/2025:

l’assegno divorzile non è finalizzato al ripristino del tenore di vita matrimoniale, ma all’attuazione dei principi di solidarietà e autoresponsabilità

Le funzioni dell’assegno divorzile secondo la Cassazione 2025

Questa la motivazione più estesa di Cass. n. 32910/2025:

Secondo il diritto vivente formatosi a partire dalla pronuncia Cass., Sez. Un., n. 18287 dell’11 luglio 2018, il riconoscimento dell’assegno post-matrimoniale – cui deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale ma anche, in pari misura, compensativa e perequativa – richiede l’accertamento dell’ inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’ impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. A tal fine trovano applicazione i criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono parametri, equiordinati tra loro, cui occorre attenersi per decidere sia sull’an dell’attribuzione che sulla quantificazione del relativo assegno.

La funzione dell’assegno non è quella di consentire alla parte economicamente debole il perdurante godimento del tenore di vita coniugale, ma quella di fornire alla stessa, da un lato, un’assistenza quando non disponga di mezzi che la rendano autosufficiente e, dall’altro, di accordarle una compensazione allorché dimostri che il contributo prestato durante il matrimonio ha rappresentato un elemento decisivo nella  determinazione dello squilibrio patrimoniale all’interno della coppia.

(…) Il principio di solidarietà postula che, al dissolversi della comunione materiale e spirituale, in presenza di un sensibile divario reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dai coniugi e al diverso contributo nella conduzione della vita familiare, corrisponda un assegno che tenda a riequilibrare le posizioni. Il diritto all’assegno viene riconosciuto anche perché il coniuge debole ha svolto un’attività rilevante a favore della famiglia, a discapito di altre occupazioni che avrebbero
potuto assicurare al medesimo una maggiore soddisfazione sul piano professionale e vantaggi su quello patrimoniale. In un quadro caratterizzato dalla possibilità di sciogliere liberamente il vincolo matrimoniale e dall’evoluzione dei modelli familiari, occorre prendere atto che gli effetti delle decisioni prese nel corso della vita matrimoniale e delle attività svolte in favore della famiglia possono determinare conseguenze non trascurabili sulla posizione dei coniugi.

Come hanno evidenziato le Sezioni Unite nella citata sentenza n. 18287 del 2018, l’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che i coniugi hanno contribuito a realizzare insieme in funzione della vita familiare e che, a causa dello scioglimento del vincolo matrimoniale, finirebbe per produrre effetti vantaggiosi per una sola delle parti.

La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si arricchisce, in tal modo, di una componente perequativo-compensativa che trae fondamento diretto quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà. Tale componente conduce al riconoscimento di un contributo che, da un lato, muove dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi e, dall’altro, tiene conto non
soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica idoneo a garantire l’astratta autosufficienza, ma anche del conseguimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo da ciascuno fornito nella realizzazione della vita familiare, con particolare riguardo alle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, alla luce della durata del matrimonio e dell’età del richiedente.

In questa prospettiva, il giudizio di adeguatezza è destinato ad assumere anche un contenuto prognostico, riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso.

In questa prospettiva, il giudizio di adeguatezza è destinato ad assumere anche un contenuto prognostico, riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso.
Sotto questo specifico profilo, l’età della parte richiedente rappresenta un fattore di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.

D’altra parte, l’autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine. Infatti, non si può prescindere da quanto avvenuto durante il matrimonio e limitarsi ad attribuire al principio di autoresponsabilità un’ importanza decisiva solo quando la relazione di coppia giunge alla fine, perché altrimenti si finirebbe per applicarlo principalmente, in contrasto con il principio di ragionevolezza, a danno della parte più debole.

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La funzione compensativa dell’assegno di divorzio

Uno dei punti più rilevanti dell’ordinanza n. 31085/2025 è il riconoscimento dell’assegno anche in assenza della funzione assistenziale.

La Corte afferma che:

  • l’assegno può essere dovuto solo in funzione compensativa;
  • quando è provato che lo squilibrio economico deriva da:
    • scelte condivise di vita familiare;
    • sacrifici professionali;
    • rinunce di carriera.

Queste le parole della Cassazione:

l’assegno è giustificato quando il contributo dato alla vita familiare ha prodotto un depauperamento economico non più recuperabile dall’ex coniuge debole

Non basta quindi dire “guadagno meno”: serve dimostrare perché si guadagna meno.

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Divario economico: condizione necessaria ma non sufficiente

La Cassazione è chiarissima:

  • il divario reddituale è solo una precondizione fattuale;
  • da solo non legittima l’assegno.

Occorre sempre una valutazione comparativa che tenga conto di:

  • durata del matrimonio;
  • età del richiedente;
  • contributo alla formazione del patrimonio familiare;
  • possibilità concreta di recupero economico

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Assegno di divorzio e diritto al TFR

L’art. 12-bis L. 898/1970 riconosce al coniuge divorziato:

  • una quota pari al 40% del TFR
  • riferita agli anni in cui lavoro e matrimonio sono coincisi.

La Cassazione n. 32910/2025 chiarisce definitivamente che:

il diritto alla quota del TFR prescinde dalla funzione concreta dell’assegno divorzile

È sufficiente che:

  1. l’ex coniuge sia titolare di assegno divorzile;
  2. la sentenza di divorzio sia definitiva;
  3. non vi siano nuove nozze.

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Il TFR spetta anche se l’assegno è solo assistenziale?

Sì. E la Cassazione lo dice senza ambiguità.

Respinge l’idea che:

  • la quota TFR spetti solo se l’assegno è compensativo;
  • vi sia una “ingiusta locupletazione”.

Secondo la Corte:

l’art. 12-bis realizza una forma di partecipazione posticipata alle fortune economiche costruite durante il matrimonio

Il TFR è considerato retribuzione differita, maturata anche grazie al contributo familiare dell’altro coniuge.

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Se si percepisce l’assegno di divorzo il TFR è dovuto secondo la Cassazione 2025

Questa la motivazione dell’ordinanza n. 32910/2025:

L’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 della legge n. 74 del 1987, prevede, nei suoi due commi, che “(i)l coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’ indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’ indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’ indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.

Con l’ introduzione del citato art. 12-bis, il legislatore ha inteso rispondere all’esigenza di ampliare i diritti di tipo patrimoniale in capo al coniuge divorziato. Al coniuge divorziato l’ordinamento riconosce la partecipazione ad una quota dell’ indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge dopo il divorzio. Il beneficio prescinde dal regime patrimoniale esistente tra i coniugi. I presupposti richiesti dall’art. 12-bis per l’attribuzione del diritto all’ indennità di fine rapporto di lavoro sono tre: (a) il
passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; (b) il mancato passaggio a nuove nozze del coniuge richiedente; (c) la titolarità, in capo allo stesso, dell’assegno divorzile ex art. 5, comma 6.

Assicurare al coniuge divorziato che versi in una condizione di mancanza di mezzi adeguati, e che perciò sia titolare di un assegno di divorzio, una quota dell’ indennità di fine rapporto percepita dall’altro, risulta adeguato al rispetto della solidarietà economica che si instaura tra i coniugi durante la convivenza e rispondente alla stessa natura giuridica dell’ indennità di liquidazione percepita a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro.

Al legislatore è apparso, in altri termini, cospirante con la solidarietà economica che si instaura tra i coniugi durante la convivenza, oltre che rispondente alla stessa natura giuridica dell’ indennità di liquidazione percepita a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro, prevedere, in favore del coniuge titolare di assegno post-matrimoniale, una percentuale dell’ indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge dopo la sentenza di divorzio.

Poiché il legislatore fa dipendere la spettanza della quota di trattamento di fine rapporto dalla titolarità dell’assegno di divorzio, il giudice non può, con gli strumenti interpretativi a sua disposizione, inserire una distinzione, all’ interno della disposizione, parametrata sulla funzione in concreto rivestita dall’assegno stesso, fino al punto di escludere la partecipazione alla quota di trattamento di fine rapporto là dove l’assegno post-matrimoniale, di importo modesto, sia stato accordato sulla base di una esigenza assistenziale pura, senza che ricorresse anche una esigenza compensativa o perequativa.

Una siffatta distinzione, con l’esclusione dal beneficio della quota del TFR di alcuni ex coniugi pur titolari di assegno di divorzio, si allontanerebbe dal margine di elasticità consentito dalla lettera della disposizione.

Conclusione

Le due ordinanze del 2025 segnano punti fermi importanti:

  • l’assegno di divorzio non è automatico;
  • può esistere anche solo in funzione compensativa;
  • il divario reddituale non basta;
  • il diritto alla quota del TFR dipende solo dall’esistenza dell’assegno, non dalla sua funzione.

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