Convivenza more uxorio e diritto al rimborso delle spese sostenute dopo la separazione: l'importanza del contratto di convivenza

Convivenza more uxorio e diritto al rimborso delle spese sostenute: la recente giurisprudenza

Torniamo sul tema della convivenza more uxorio e diritto al rimborso delle spese sostenute una volta che i conviventi si sono separati perché è intervenuta la recente pronuncia della Cassazione n. 11337 del 30 aprile 2025 che ha stabilito questo importante principio di diritto:

con specifico rifreimento ai doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio, i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell’altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale e cioè l’esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione

Con queste parole la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ex convivente che chiedeva alla vecchia compagna di rimborsargli metà delle spese che aveva sostenuto nel corso della convivenza durata 3 anni.

Il caso oggetto della decisione: la convivenza di fatto e le spese

E’ importante conoscere il fatto oggetto della decisione per comprendere come applicare il principio di diritto a situazioni simili.

Un giovane operaio ha convissuto per 3 anni con una più giovane di lui atleta di judo e studentessa universitaria. Durante questi tre anni, siccome il giovane operaio era l’unico ad avere uno stipendio e per questo pagava da solo le rate del mutuo che i due avevano stipulato per comprarsi la casa dove convivevano, pagava le bollette e versava anche alla sua compagna, di tanto in tanto, qualche piccolo bonifico per le sue spese.

In definitiva, la Cassazione ha stabilito che tutte queste spese sostenute, di cui il giovane operaio aveva richiesto il rimborso della metà ritenendo che dovessero essere divise equamente tra i due conviventi, non devono essere rimborsate dall’ex compagna perché sono il frutto del dovere di assistenza reciproca che fonda la convivenza more uxorio.

-leggi anche: I tempi di affidamento condiviso del minore e diritto alla bigenitorialità: Cassazione 11 luglio 2024 n. 19069

Obblighi tra conviventi more uxorio

In quest’altro articolo abbiamo descritto quali sono le principali caratteristiche della convivenza e quali sono i diritti dei conviventi.

Per quanto ci interessa qui, invece, trattiamo degli obblighi che vigono tra i conviventi. Le convivenze more uxorio sono disciplinate dalla legge n. 76 del 2016 che all’art. 1, comma 36, stabilisce:

si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite  stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile

Pertanto, secondo il legislatore tra le coppie che convivono vige un dovere di assistenza reciproca che si configura come un dovere di assistere moralmente, ma anche economicamente, il proprio partner. In particolare, la Cassazione ritiene che le spese sostenute durante la convivenza siano in generale da considerarsi spese doverose per la sussistenza della famiglia.

Queste le parole della Cassazione:

tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e, per quanto maggiormente qui interessa, di assistenza morale e materiale

I limiti alla richiesta di restituzione delle spese sostenute durante la convivenza

Alla luce di queste premesse la Cassazione ha ritenuto infondata la richiesta del giovane operaio di vedersi restituita la metà delle spese che ha sostenuto per il mutuo, le bollette e per il “mantenimento” della ex compagna.

La Cassazione ha stabilito che in questi casi non si può nemmeno esperire l’azione di ingiustificato arricchimento perché non si può chiedere il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento di un’obbligazione naturale, com’è tipicamente quella di reciproca assistenza. Queste le parole della Cassazione:

  1. l’azione di arricchimento senza causa ha come presupposto l’arricchimento ingiustificato di un soggetto a danno di un altro soggetto;

  2. non si può invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale;

  3. la nozione di arricchimento di cui all’articolo 2041 del Codice civile può essere intesa, indifferentemente, sia in senso qualitativo che in senso quantitativo e può consistere tanto in un incremento patrimoniale, quanto in un risparmio di spesa e, più in generale, in una mancata perdita economica; correlativamente l’impoverimento del soggetto che effettua la prestazione non dovuta può consistere tanto in erogazioni di denaro, quanto in prestazioni di cui l’arricchito si avvantaggia

-leggi anche: Convivenze di fatto e obblighi di assistenza tra conviventi: sentenza Cassazione n. 28 del 2 gennaio 2025

Come capire se le spese sostenute sono restituibili o no?

Tuttavia, non tutte le spese sostenute durante la convivenza rientrano necessarimente tra le spese per la “reciproca assistenza morale e materiale”.

Esistono dei limiti che devono essere rispettati affinché una determinata dazione di denaro o di altre utilità possa essere considerata rientrante nell’ambito dell’assistenza morale e materiale tra conviventi (o ex) di fatto. La Cassazione ha precisato che devono ricorrere questi requisiti affinché la spesa si possa considerare rientrante tra quelle della “reciproca assistenza”:

  1. proporzionalità: la prestazione deve essere commisurata alle capacità economiche di chi la effettua
  2. spontaneità: deve essere effettuata senza costrizioni o obblighi legali
  3. adeguatezza: deve rispondere a un dovere morale o sociale riconosciuto dalla collettività

Qualora manchino questi requisiti, o sia evidente che la spesa non è stata sostenuta per il bene della famiglia, allora si potrà chiederne il rimborso.

Queste le parole della Cassazione:

questa Corte ha avuto modo di precisare che è configurabile l’ingiustizia dell’arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell’altro in presenza di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo, ch esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza

Stabilire in anticipo le regole della convivenza con un contratto di convivenza

Perché rischiare di dover intraprendere cause giudiziarie e rognose controversie legali dopo che si è verificato il danno?

Una pratica sempre più diffusa è quella di regolamentare gli aspetti patrimoniali tra conviventi attraverso un contratto di convivenza. Questo è esplicitamente ammesso dalla legge all’art. 1 comma 50.

I conviventi possono liberamente accordarsi su qualsiasi aspetto economico che li riguardi, ad esempio i più importanti sono:

  • regolazione del regime patrimoniale (comunione dei beni o separazione)
  • regolazione della divisione delle spese straordinarie
  • regolazione della divisione degli immobili
  • regolazione della divisione dei patrimoni
  • regolazione della partecipazione economica e morale alla vita della famiglia

Per questi aspetti è bene farsi assistere da un legale per poter stabilire nel modo corretto e in anticipo gli obblighi tra i conviventi per poter evitare qualsiasi controversia futura.

Attenzione! Per essere valido il contratto di convivenza deve essere firmato dai conviventi e le firme devono essere “autenticate” anche da un avvocato (comma 51). Se le firme non sono autenticate il contratto è nullo!

Al contrario, non è possibile stipulare degli accordi prematrimoniali perché sono vietati dall’art. 160 c.c. Questo significa che non è possibile per i conviventi accordarsi su tutti quei diritti che la legge considera indisponibili, come la libertà di contrarre matrimonio (non si può obbligarsi a contrarre matrimonio!).

-leggi anche: Chi non versa il mantenimento commette un reato! Lo prevede l’art. 570 bis c.p.

Assistenza legale in ambito di diritto di famiglia

Lo studio legale Ticozzi Sicchiero & Partners e l’avvocato professore Gianluca Sicchiero offrono consulenza e assistenza legale in materia di diritto di famiglia, inclusi i temi relativi alle convivenze di fatto e agli obblighi di assistenza tra conviventi nonché per la redazione di un efficace contratto di convivenza.

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