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Si aspetta una decisione fondamentale
La presidente della Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile la richiesta formulata dal tribunale di Venezia di pronuncia preventiva sul quesito di massima importanza riguardante l’iscrivibilità delle domande giudiziali nel registro imprese, che molti conservatori dei registri accettano e altri no.
Qui trovate il provvedimento del Presidente del S.C. di rimessione della questione alle Sezioni unite: decreto di ammissibilità dell’istanza di rimessione in decisione alle Sezioni unite civili della Cassazione sul tema dell’iscrivibilità delle domande giudiziali nel registro imprese – assegnaz. SU
Una questione urgente
Di fronte al rifiuto, da parte del Registro delle Imprese, di trascrivere domande giudiziali – come ad esempio quelle relative alla titolarità delle quote sociali – molti hanno contestato le conseguenze pratiche di una tale scelta: si rischia infatti di non offrire sufficiente tutela agli interessi degli eredi, dei soci o dei creditori coinvolti
La rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rappresenta un passaggio cruciale che mira a risolvere una spaccatura tra opposte posizioni dottrinali e orientamenti giurisprudenziali.
Breve panoramica sui diversi orientamenti
La tesi negativa sostiene che solo gli atti previsti espressamente dalla legge possono essere iscritti nel registro, conformemente al principio di tipicità delle iscrizioni.
Chi chiede la trascrizione di una domanda giudiziale – ossia di un atto ancora “incerto” – si scontra dunque con una barriera normativa: solo una sentenza definitiva, e non la semplice introduzione di un giudizio, sarebbe degna di pubblicità.
La tesi positiva, invece, interpreta il sistema in modo più flessibile, richiedendo la contemperazione tra tipicità e completezza del registro.
Questa visione vorrebbe includere anche le domande giudiziali che, se accolte, avrebbero effetti rilevanti sulle quote societarie o sulla gestione d’impresa.
In particolare, viene richiamato il parallelo con la pubblicità immobiliare, dove già si prevede la trascrizione delle domande giudiziali per garantire l’efficacia retroattiva in caso di accoglimento.
Il provvedimento di rimessione della questione alle Sezioni unite
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza di marzo 2025, ha rimesso alla Corte di Cassazione il quesito sulla iscrivibilità delle domande giudiziali nel Registro delle Imprese.
Il provvedimento sottolinea la “grave difficoltà interpretativa” del tema e la mancanza di precedenti esaustivi a livello di legittimità.
La Cassazione, richiamando l’importanza nomofilattica della questione, ha deciso la rimessione alle Sezioni Unite per assicurare un indirizzo chiaro e univoco agli uffici del Registro delle Imprese e agli operatori del diritto.
FAQ – domande frequenti
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Cos’è la rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione in tema di iscrivibilità delle domande giudiziali nel registro imprese?
La rimessione è il meccanismo attraverso cui una sezione della Cassazione, riscontrando incertezza interpretativa o mancanza di uniformità, chiede alle Sezioni Unite di esprimere un principio di diritto vincolante su una determinata questione, in questo caso la iscrivibilità delle domande giudiziali nel registro delle imprese
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Perché non è scontato trascrivere una domanda giudiziale nel registro delle imprese?
La legge prevede un numero chiuso (“tipicità”) degli atti iscrivibili, a tutela della certezza dei traffici economici. L’assenza di una norma chiara lascia spazio a diverse interpretazioni, dando luogo al contrasto tra chi vuole applicare il principio rigidamente e chi propende per una lettura evolutiva
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Le domande giudiziali possono essere iscritte nel registro delle imprese oggi?
Nella prassi, solo alcune domande giudiziali possono essere iscritte, ed è frequente il rifiuto da parte del Registro delle Imprese, che si rifà a un’interpretazione restrittiva. Tuttavia, il tema è oggetto di frequente contenzioso e la posizione potrà cambiare in base al prossimo pronunciamento delle Sezioni Unite
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