INDICE
- Introduzione
- Quota di legittima e successione legittima non sono la stessa cosa
- Chi sono i legittimari?
- Tabella delle quote di legittima
- Il coniuge ha anche il diritto di abitazione sulla casa familiare
- E il coniuge separato, divorziato o il convivente?
- Come si calcola davvero la quota di legittima?
- Un esempio di calcolo della quota di legittima
- Donazioni e quota di legittima: perché bisogna considerarle anche se sono molto vecchie
- Riunione fittizia e collazione non sono la stessa cosa
- Un genitore può favorire uno dei figli?
- Quando esiste una lesione della quota di legittima?
- Cosa succede se al legittimario viene lasciato un bene invece della quota?
- Cosa è cambiato con la legge n. 182/2025?
- Quali documenti servono per calcolare correttamente la legittima?
- Quando è opportuno approfondire il calcolo
- Domande frequenti sulla quota di legittima
- Conclusioni

Introduzione
Quando si parla di eredità si utilizzano spesso come sinonimi espressioni che, dal punto di vista giuridico, indicano cose differenti: successione legittima, eredi legittimi, legittimari e quota di legittima nell’eredità.
La distinzione è importante soprattutto quando esiste un testamento oppure il defunto ha effettuato donazioni durante la propria vita.
La quota di legittima, chiamata anche quota di riserva, è infatti quella parte del patrimonio che la legge riserva ad alcuni stretti familiari anche contro la volontà del defunto.
Un genitore può quindi favorire un figlio rispetto agli altri, ma soltanto entro determinati limiti. Allo stesso modo può lasciare beni ad amici, associazioni, conviventi o altri parenti, ma deve rispettare la quota eventualmente riservata ai legittimari.
Per capire se questi limiti sono stati rispettati non basta però leggere il testamento: bisogna ricostruire anche i debiti e le donazioni effettuate durante la vita.
Leggi anche: Lesione di legittima: cosa fare se il testamento ti esclude.
Quota di legittima e successione legittima non sono la stessa cosa
La somiglianza dei termini è fonte di molti equivoci.
La successione legittima stabilisce chi eredita quando manca, in tutto o in parte, un testamento.
La quota di legittima, invece, serve a proteggere determinate persone anche quando il testamento esiste.
Per esempio, in assenza di testamento un figlio unico può ereditare tutto il patrimonio del genitore.
Se invece esiste un testamento, il genitore può attribuire una parte del patrimonio ad altre persone: al figlio unico è però riservata almeno la metà del patrimonio rilevante ai fini del calcolo della legittima.
Sono quindi due calcoli diversi.
Leggi anche: Quote di eredità: modalità di calcolo, tabella, diritti e limiti per vedere come si divide l’eredità quando manca il testamento.
Chi sono i legittimari?
L’art. 536 c.c. individua le persone alle quali la legge riserva una quota dell’eredità o altri diritti nella successione:
il coniuge, i figli, gli ascendenti
La disposizione precisa inoltre che ai figli sono equiparati gli adottivi e tutela, nei casi previsti, anche i discendenti che vengono alla successione in luogo dei figli.
Non sono invece legittimari, soltanto per il rapporto di parentela, fratelli, sorelle, nipoti collaterali, zii e cugini.
Questo significa che un testatore può anche escludere completamente un fratello dalla propria successione.
Non può invece eliminare con la semplice volontà testamentaria la quota che la legge riserva, ad esempio, a un figlio o al coniuge.
Tabella delle quote di legittima
Le quote cambiano in base ai familiari che esistono al momento dell’apertura della successione.
| Legittimari presenti | Quota riservata | Quota disponibile |
|---|---|---|
| Solo coniuge | 1/2 al coniuge | 1/2 |
| Un solo figlio, senza coniuge | 1/2 al figlio | 1/2 |
| Due o più figli, senza coniuge | 2/3 complessivamente ai figli | 1/3 |
| Coniuge + un figlio | 1/3 al coniuge + 1/3 al figlio | 1/3 |
| Coniuge + due o più figli | 1/4 al coniuge + 1/2 complessivamente ai figli | 1/4 |
| Solo ascendenti, senza figli né coniuge | 1/3 agli ascendenti | 2/3 |
| Coniuge + ascendenti, senza figli | 1/2 al coniuge + 1/4 agli ascendenti | 1/4 |
Le quote derivano dagli artt. 537, 538, 540, 542 e 544 c.c.
L’art. 537 riserva al figlio unico metà del patrimonio e, quando i figli sono più di uno, complessivamente due terzi. L’art. 542 stabilisce invece le quote in caso di concorso tra coniuge e figli.
Se non vi sono figli, gli ascendenti hanno una riserva pari a un terzo; quando concorrono con il coniuge, al coniuge spetta metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto.
Il coniuge ha anche il diritto di abitazione sulla casa familiare
La percentuale indicata nella tabella non esaurisce sempre i diritti del coniuge superstite.
L’art. 540 c.c. gli riserva infatti anche:
i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano
quando la casa apparteneva al defunto oppure era comune.
La legge precisa inoltre che questi diritti gravano anzitutto sulla quota disponibile e, se questa non è sufficiente, secondo l’ordine stabilito dalla disposizione sulle quote di riserva.
Per questo il calcolo della successione del coniuge può essere più complesso della semplice applicazione di una percentuale.
E il coniuge separato, divorziato o il convivente?
Il coniuge separato senza addebito conserva, in linea generale, i diritti successori del coniuge.
Se invece la separazione è stata addebitata al superstite, la disciplina cambia radicalmente e l’art. 548 c.c. prevede soltanto, in determinate condizioni, un assegno vitalizio.
Il coniuge divorziato, non essendo più coniuge, non è legittimario, anche se la legge sul divorzio può riconoscergli particolari diritti economici in presenza dei relativi presupposti.
Il convivente di fatto non è invece legittimario: se si vuole attribuirgli una parte del patrimonio è necessario utilizzare il testamento, naturalmente entro i limiti della quota disponibile.
Leggi anche: Eredità del coniuge separato o divorziato: diritti, regole e come tutelare la propria quota.
Come si calcola davvero la quota di legittima?
Questa è la parte più importante.
Non bisogna prendere semplicemente il patrimonio che si trova materialmente nell’eredità e applicare le percentuali della tabella.
L’art. 556 c.c. stabilisce:
Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione
Il calcolo può quindi essere sintetizzato così:
beni rimasti al momento della morte – debiti + valore delle donazioni = massa sulla quale calcolare legittima e disponibile.
È la cosiddetta riunione fittizia.
Questo spiega perché, quando un genitore ha effettuato importanti donazioni durante la vita, non è sufficiente guardare alla dichiarazione di successione per sapere quanto spetti realmente ai figli.
Un esempio di calcolo della quota di legittima
Supponiamo che un uomo muoia lasciando:
beni per 400.000 euro;
debiti per 50.000 euro;
donazioni effettuate durante la vita per 250.000 euro.
La massa prevista dall’art. 556 c.c. sarà:
400.000 – 50.000 + 250.000 = 600.000 euro.
Supponiamo ora che il defunto lasci la moglie e due figli.
In questo caso:
al coniuge è riservato 1/4, quindi 150.000 euro;
ai figli è riservata complessivamente 1/2, quindi 300.000 euro, pari a 150.000 euro ciascuno se sono due;
la restante quota di 1/4, cioè 150.000 euro, costituisce la disponibile.
Il defunto poteva quindi utilizzare liberamente quei 150.000 euro per favorire uno dei figli, il coniuge oppure una persona estranea.
Non poteva invece comprimere al di sotto dei rispettivi minimi le quote riservate agli altri legittimari.
Donazioni e quota di legittima: perché bisogna considerarle anche se sono molto vecchie
Ai fini della riunione fittizia le donazioni compiute dal defunto devono essere prese in considerazione secondo le regole previste dal codice.
Questo non significa però che ogni donazione venga automaticamente restituita alla morte del donante.
La Cassazione, con sentenza 9 luglio 2026, n. 22986, ha spiegato molto chiaramente che:
In base al sistema di calcolo della legittima (art. 556 c.c.), le donazioni contribuiscono, nella stessa proporzione dei beni relitti (al netto dei debiti), a determinarne il valore della quota riservata ai legittimari
La donazione serve quindi anzitutto per determinare la massa di calcolo.
Soltanto dopo bisogna verificare quanto il legittimario possa ottenere dai beni rimasti e se sia necessario ridurre disposizioni testamentarie o donazioni.
Riunione fittizia e collazione non sono la stessa cosa
Questo è un altro punto sul quale è facile fare confusione.
La riunione fittizia dell’art. 556 serve a ricostruire matematicamente la massa sulla quale calcolare la quota disponibile e quella riservata.
La collazione, disciplinata dagli artt. 737 e seguenti c.c., opera invece nei rapporti tra determinati soggetti che concorrono alla successione (i c.d. “legittimari“) e svolge una funzione diversa nell’ambito della divisione ereditaria.
Cass. n. 22986/2026 sottolinea infatti che il parallelismo:
fra collazione e riunione fittizia […] non è proponibile in termini assoluti
e ricorda che:
la collazione è concepita come operazione divisionale
Non è quindi corretto utilizzare indistintamente le due espressioni.
Un genitore può favorire uno dei figli?
Sì.
La quota di legittima non obbliga il genitore a trattare tutti i figli nello stesso modo.
La legge stabilisce un minimo garantito, non un principio generale di perfetta uguaglianza.
Il genitore può quindi utilizzare la quota disponibile per favorire uno dei figli.
Immaginiamo nuovamente due figli, senza coniuge superstite.
Ai figli è complessivamente riservato due terzi del patrimonio, mentre un terzo è disponibile.
Se il patrimonio di calcolo fosse pari a 600.000 euro, la riserva complessiva dei figli sarebbe di 400.000 euro, quindi 200.000 euro ciascuno.
I restanti 200.000 euro potrebbero invece essere attribuiti liberamente.
Uno dei figli potrebbe quindi ricevere complessivamente 400.000 euro e l’altro 200.000 senza che, per questa sola differenza, esista necessariamente una lesione della legittima.
Il problema nasce quando uno dei legittimari scende sotto il minimo che la legge gli garantisce.
Quando esiste una lesione della quota di legittima?
La lesione esiste quando, dopo avere eseguito correttamente il calcolo, il valore attribuito al legittimario risulta inferiore alla quota di riserva.
Non basta quindi dire:
“mio fratello ha ricevuto più di me”.
Occorre verificare quanto valeva la massa ex art. 556, quale fosse la quota riservata, quanto ciascun soggetto abbia già ricevuto durante la vita del defunto e quale parte rientrasse invece nella quota disponibile.
Quando il risultato evidenzia una lesione, il legittimario può ricorrere, ricorrendone i presupposti, all’azione di riduzione.
La recente Cass. n. 22986/2026 precisa inoltre che, se i beni rimasti nell’eredità sono sufficienti a soddisfare il legittimario, le donazioni possono avere soltanto una funzione contabile; vengono colpite nei limiti in cui il relictum non sia sufficiente alla reintegrazione.
Leggi anche: Lesione di legittima: cosa fare se il testamento ti esclude
In quell’articolo ho approfondito anche un problema particolarmente importante: non bisogna pensare che il termine decennale dell’azione di riduzione consenta sempre di aspettare, perché in alcuni casi possono diventare decisivi molto prima i termini relativi all’accettazione con beneficio d’inventario.
Cosa succede se al legittimario viene lasciato un bene invece della quota?
Il testatore può utilizzare il cosiddetto legato in sostituzione di legittima, disciplinato dall’art. 551 c.c.
In questa ipotesi non basta confrontare semplicemente il valore del bene con la quota teorica: il legittimario deve capire a quale titolo gli sia stato attribuito quel bene e quali conseguenze derivino dalla scelta di conservarlo oppure rinunciarvi.
È quindi un problema specifico che non va confuso con il normale calcolo percentuale della riserva.
Cosa è cambiato con la legge n. 182/2025?
La legge n. 182/2025 non ha modificato le percentuali della quota di legittima.
Coniuge, figli e ascendenti continuano quindi ad avere le quote indicate dagli artt. 536 e seguenti.
La riforma ha invece cambiato profondamente alcuni effetti della riduzione delle donazioni, soprattutto nei rapporti con i terzi che abbiano acquistato beni provenienti da donazione.
Il Consiglio Nazionale del Notariato evidenzia che la riforma ha modificato, tra gli altri, gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c., spostando in misura rilevante la tutela del legittimario verso rimedi di natura obbligatoria e stabilizzando maggiormente la circolazione dei beni donati.
Quindi il calcolo della legittima rimane lo stesso, mentre possono essere molto diverse le conseguenze pratiche quando la lesione deriva da una donazione e il bene è stato successivamente trasferito.
Leggi anche: La tutela dei legittimari dopo la legge n. 182 del 2025
Quali documenti servono per calcolare correttamente la legittima?
Una stima attendibile richiede normalmente molto più del solo testamento.
Bisogna ricostruire i beni presenti al momento della morte, i debiti, le eventuali donazioni immobiliari, i trasferimenti di denaro, le donazioni indirette, le attribuzioni ricevute dai singoli legittimari e le eventuali disposizioni testamentarie.
Può quindi essere necessario esaminare testamento, dichiarazione di successione, visure immobiliari, atti notarili, documentazione bancaria e documenti relativi alle donazioni effettuate durante la vita.
Questo è particolarmente importante quando il patrimonio che compare nella successione sembra molto inferiore a quello di cui il defunto disponeva negli anni precedenti.
Quando è opportuno approfondire il calcolo
Il calcolo merita particolare attenzione quando un figlio ha ricevuto immobili o importanti somme durante la vita del genitore; quando esiste un secondo matrimonio; quando vi sono figli di relazioni diverse; quando il testamento favorisce in modo marcato un solo familiare; quando esistono immobili intestati ai figli ma pagati dal defunto; oppure quando un legittimario risulta completamente escluso.
In situazioni di questo tipo applicare soltanto le percentuali della tabella può essere fuorviante.
Prima bisogna ricostruire correttamente la massa prevista dall’art. 556 c.c.; soltanto successivamente si può stabilire quanto spettasse a ciascun legittimario e se esista realmente una lesione.
Domande frequenti sulla quota di legittima
Fratelli e sorelle hanno diritto alla legittima?
No. Possono essere eredi nella successione legittima in determinate situazioni, ma non sono legittimari e possono quindi essere esclusi mediante testamento.
Un figlio unico ha diritto a tutta l’eredità?
Se non c’è testamento e non concorrono altri soggetti, può ereditare l’intero patrimonio. Se invece esiste un testamento, la sua quota di riserva è pari alla metà del patrimonio di calcolo.
Quanto spetta alla moglie e ai figli?
Con coniuge e un figlio, un terzo è riservato al coniuge e un terzo al figlio. Con coniuge e due o più figli, un quarto è riservato al coniuge e metà complessivamente ai figli. Resta inoltre da considerare il diritto di abitazione e di uso previsto dall’art. 540 c.c.
I genitori del defunto hanno sempre una quota di legittima?
No. Gli ascendenti sono legittimari quando il defunto non lascia figli. Se concorrono con il coniuge, agli ascendenti è complessivamente riservato un quarto.
Il convivente ha diritto alla quota di legittima?
No. Il convivente non è legittimario. Può ricevere beni tramite testamento nei limiti della quota disponibile.
Una donazione fatta vent’anni prima conta ancora?
Ai fini della riunione fittizia prevista dall’art. 556 c.c. le donazioni devono essere considerate secondo le regole previste dal codice. È poi una questione diversa stabilire se e come quella donazione possa essere concretamente colpita dalla riduzione.
Conclusioni
La tabella delle quote è soltanto il punto di partenza.
Per stabilire quanto spetti realmente a un legittimario bisogna prima distinguere la successione legittima dalla tutela della legittima e poi ricostruire la massa prevista dall’art. 556 c.c.:
beni rimasti – debiti + donazioni.
Soltanto su questo valore si applicano le percentuali riservate al coniuge, ai figli o, quando ne ricorrono i presupposti, agli ascendenti.
La differenza è fondamentale perché una successione apparentemente modesta può nascondere importanti donazioni effettuate durante la vita e, al contrario, una forte differenza tra ciò che ricevono due figli può essere perfettamente legittima se rimane all’interno della quota disponibile.
Quando il calcolo mostra che il minimo riservato dalla legge non è stato rispettato, il problema non è più soltanto stabilire quanto spetta, ma capire come tutelarlo.
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