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Come tutelare i propri diritti utilizzando come prove i documenti informatici
Ora le comunicazioni avvengono principalmente attraverso email, SMS e messaggi WhatsApp. A questa realtà si è adattato anche il processo giudiziario.
Ma qual è il valore legale di documenti infomatici?
Questo articolo approfondisce il tema del documento informatico e il valore legale dei messaggi WhatsApp, SMS ed e-mail in giudizio, spiegando come questi elementi possano essere utilizzati come prove efficaci in ambito civile e penale.
Introduzione al documento informatico e alle prove digitali
Un documento informatico è una rappresentazione digitale di dati o informazioni che può assumere valore legale se rispetta determinati requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità.
Diversamente dal documento cartaceo, il documento digitale necessita di strumenti e procedure specifiche per garantirne la validità probatoria in giudizio.
-leggi anche: Acquisto casa con difformità: una guida pratica ai rimedi e tutele per l’acquirente
La normativa sul documento informatico
La legge italiana prende ispirazione dalla legge europea che per prima ha stabilito degli obblighi per tutti gli Stati.
L’UE ha stabilito alcuni principi fondamentali della materia nel Regolamento n. 910/2014 cd. regolamento eIDAS che definisce così il documento informatico:
«documento elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva
E poi, all’art. 46, stabilisce un’importante regola valida per tutti gli Stati membri:
A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica
Quindi
Nessuno Stato può impedire che i documenti informatici abbiano valore legale solo per il fatto che siano elettronici.
Il valore legale di documenti informatici con firma digitale o certificazione dell’identità dell’autore
E’ la legge che ci dice quale valore ha un documento informatico. In particolare, lo stabilisce l’art. 20 comma 1-bis del C.A.D. (Codice amministrazione digitale):
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.
Dunque, questo articolo ci dice che il documento informatico ha valore legale di prova scritta se:
- è stato firmato digitalmente
- è possibile certificare la provenienza ad un autore individuato
Attenzione!
Per firma digitale non si intende una firma grafica “digitalizzata”, ma si intende la firma apposta tramite speciali “token” (si tratta di chiavette usb contenti una mini copia della carta di identità)
Il valore legale del documento informatico negli altri casi
Secondo lo stesso articolo, qualora il documento informatico sia senza firma digitale o sia impossibile stabilirne con certezza la provenienza, rimane “liberamente valutabile dal giudice”.
Questo significa che in giudizio, il giudice può tenere liberamente conto del contenuto di un documento informatico di questo tipo senza dover motivare perché non lo considera rilevante.
Continua l’art. 20, comma 1-bis:
In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.
Valore legale di messaggi WhatsApp, SMS ed e-mails
Siccome i messaggi whatsapp, gli sms e le e-mails non possono (per ora) essere firmati digitalmente, quale valore legale hanno?
Si può dire che si ha certezza del loro autore?
Possiamo dire che siamo certi dell’account da cui viene spedito il messaggio, ma è molto difficile dire che sia stato proprio il proprietario dell’account a utilizzare il dispositivo e ad inviare il testo.
Per questo anche in ambito giudiziario non si ha unicità di vedute.
-leggi anche: Superare la presunzione di pari responsabilità negli incidenti stradali, sentenza Cassazione 16404/2024
Il valore legale di sms, whatsapp ed e-mail secondo recenti sentenze
La giurisprudenza italiana ha riconosciuto che i messaggi WhatsApp e SMS possono essere utilizzati come prove documentali nei processi civili.
Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito che questi messaggi valgono non come documenti informatici (art. 20 C.A.D.), ma come riproduzioni informatiche ai sensi dell’art. 2712 c.c., che stabilisce:
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime
Quindi, che cosa significa?
Lo spiega in modo efficace la sentenza n. 5141 del 2019 della Cassazione riferendosi agli SMS, ma il discorso si applica anche a whatsapp e alle emails:
Lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello delal scrittura privata previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non potrà essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni
Una diversa tesi: whatsapp, sms ed e-mail sono documenti informatici
Tuttavia, dobbiamo evidenziare che esiste un orientamento giurisprudenziale minoritario che sostiene, al contrario, che i messaggi whatsapp, gli sms e le e-mail siano a tutti gli effetti delle scritture private, cioè dei contratti.
Esiste infatti una parte della giurisprudenza che ritiene che l’inserimento dell’username e password accedendo alla mail, oppure del pin del dispositivo per mandare messaggi whatsapp o sms, o ancora i dati dell’account stesso utilizzato per scrivere, corrisponda alla definizione di “identificazione del soggetto” data dall’art. 20 C.A.D. (ad es., Trib. Prato, 15 aprile 2011; Trib. Pavia, 19 ottobre 2023)
In questo modo arrivano alla conclusione che e-mail e messaggi whatsapp sono muniti di firma elettronica semplice.
Un argomento interessante a favore di questa tesi risiede in due fatti:
- già negli anni ’80, quando si usava il telex, la giurisprudenza aveva stabilito che valeva come scrittura privata
- la scrittura privata è tale non tanto perchè è stata sottoscritta, ma perché la sua provenienza è certificata
Il valore legale degli screenshot di whatsapp, sms ed e-mail
Gli screenshots dei messaggi whatsapp, delle e-mails e degli SMS hanno uguale valore probatorio in giudizio.
Cioè valgono, ai sensi dell’art. 2712 c.c., quali documenti facenti piena prova dei fatti che rappresentano. A meno che siano contestati dalla controparte.
-leggi anche: Revisione delle tabelle millesimali condominiali: la recente sentenza Tribunale di Milano 7/5/2024
Limiti e criticità nell’uso di messaggi WhatsApp e SMS in tribunale: attenzione agli originali!
Le prove digitali sono vulnerabili a contestazioni riguardanti la loro autenticità e integrità, soprattutto quando contenute in screenshots o in copie scannerizzate.
Questo perché si nasconde sempre la possibilità di manipolazione o falsificazione.
Infatti, quello cui la legge presta particolare attenzione è che il documento informatico sia:
formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore
In questo senso, la produzione in giudizio dei files in originale rispetto a delle mere copie ha un valore diverso, apprezzabile dal giudice.
Per questo motivo è meglio conservare i files in originale dei messaggi. Ad esempio, per i messaggi whatsapp è utile “esportare la chat” o per la mail scaricare i files in formato “.msg”.
Assistenza legale in giudizio
L’utilizzo di estratti da conversazioni telematiche come email, SMS e messaggi WhatsApp nel processo è ormai una realtà consolidata nella prassi giudiziaria.
Tuttavia, per garantire il loro valore legale e probatorio, è fondamentale seguire precise procedure di acquisizione e certificazione.
Lo studio legale Ticozzi Sicchiero & Partenrs e l’avv. prof. Gianluca Sicchiero assistono i propri clienti in tutte le fasi del giudizio garantendo un’acquisizione corretta delle prove.
F.A.Q.
1. I messaggi WhatsApp hanno valore legale in tribunale?
Sì, hanno valore di piena prova dei fatti che rappresentano se la controparte non li disconosce. Se vengono disconosciuti sono liberamente apprezzabili dal giudice
2. Qual è la differenza tra firma digitale e firma elettronica semplice?
La firma digitale garantisce l’identità del firmatario e l’integrità del documento con pieno valore legale, mentre la firma elettronica semplice ha valore probatorio valutabile liberamente dal giudice
3. Come si può certificare una conversazione WhatsApp per uso in giudizio?
I messaggi whatsapp non possono essere “certificati”, è possibile fare una copia forense dei dati del cellulare dimostrando la loro integrità
4. Gli SMS hanno lo stesso valore legale delle email o della PEC?
Gli SMS sono considerati prove digitali ammissibili, ma la PEC ha un valore legale superiore perché certifica invio e ricezione, mentre le email ordinarie e gli SMS possono essere contestati più facilmente
5. Cosa fare se la controparte contesta la validità dei messaggi WhatsApp?
È necessario dimostrare con prove tecniche e certificazioni l’autenticità e integrità dei messaggi, altrimenti la prova può essere esclusa o considerata meno attendibile
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