INDICE

Introduzione
Convivenza more uxorio e assegnazione della casa familiare: nei giudizi di separazione e divorzio, l’assegnazione della casa familiare è uno dei temi più delicati e fonte di frequenti conflitti tra i genitori.
Una delle domande che mi vengono poste più spesso è questa: “se il genitore collocatario intraprende una nuova convivenza nella casa familiare, perde automaticamente il diritto all’assegnazione?“
La risposta, secondo la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, è no. Questo perché ritiene che la casa familiare non è assegnata per tutelare l’ex coniuge, ma per proteggere il figlio minorenne e garantire la continuità del suo ambiente di vita.
In questo articolo vedremo:
- cos’è l’assegnazione della casa familiare;
- perché conta solo l’interesse del minore;
- cosa significa “habitat domestico”;
- perché la convivenza more uxorio non basta per la revoca;
- quando, invece, l’assegnazione può essere realmente modificata;
- cosa ha stabilito la recente pronuncia della Cassazione con l’ordinanza del 23 dicembre 2025 n. 33695.
L’assegnazione della casa familiare e l’interesse del minore
L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337-sexies c.c., il quale prevede che:
Il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Dunque, la legge mette in luce tre aspetti fondamentali di cui bisogna tenere conto nel momento in cui si decide a quale dei due coniugi assegnare la casa familiare:
- qual è il migliore interesse dei minori
- quali conseguenze ha l’assegnazione della casa familiare rispetto agli altri “rapporti economici” tra gli ex coniugi (in primis, l’assegno mantenimento)
- qualora il genitore assegnatario della casa familiare incominci una nuova relazione con un’altra persona, perde il diritto di godimento sulla casa familiare
Ma la giurisprudenza ha modellato nel tempo il significato di questa norma, come vedremo tra poco.
-leggi anche: Diritto di visita dei genitori separati: se il figlio è a disagio è sbagliato imporre le visite (Cassazione 2024)
Il concetto di “habitat domestico”
La giurisprudenza utilizza un’espressione molto significativa per riferirsi alla casa coniugale: habitat domestico.
Secondo la Cassazione:
l'”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
Dunque, secondo questo orientamento la casa coniugale viene individuata in base ad alcuni criteri:
- rappresenta il centro degli affetti familiari;
- è il luogo delle abitudini quotidiane;
- costituisce un elemento di stabilità emotiva per il minore.
Questa visione comporta che:
- il minore non deve subire traumi inutili determinati dal cambiamento dell’ambiente familiare dove è cresciuto;
- la separazione dei genitori non deve tradursi in uno sradicamento del minore dall’habitat familiare;
- la casa è parte integrante dell’equilibrio del minore sotto molteplici aspetti oltre a quello familiare: quello sociale, quello psicologico, quello dell’istruzione ecc ecc
-leggi anche: Assegno di divorzio secondo Cassazione 2025: presupposti giuridici e condizioni per il versamento del TFR all’ex coniuge
Il caso deciso dalla Cassazione n. 33695 del 23 dicembre 2025
Nel caso esaminato dalla Cassazione uno dei due ex coniugi aveva fatto ricorso contro la sentenza di appello lamentando:
- che il giudice dell’appello avrebbe errato a confermare l’assegnazione della casa coniugale alla moglie dichiarando – quanto alla convivenza more uxorio allegata già nel corso del giudizio di primo grado e asseritamente documentata e non contestata –senza svolgere alcun accertamento che non risultava “che ella conviva con alcun altro uomo”; rispetto alla questione che il Tribunale aveva ignorato, la Corte di merito non avrebbe valutato le prove, anche fotografiche
- che il giudice dell’appello avrebbe errato nell’omettere l’esame di un fatto decisivo per il giudizio: non avrebbe correttamente esaminato i documenti depositati (dal n. 115 al n. 150 Fasc. Tribunale All. 04, ovvero numerose riproduzioni fotografiche ed estratti dai profili social contenenti riferimenti alla coppia) volti a dimostrare l’esistenza di una convivenza “more uxorio” tra i sigg.ri B.B. e D.D. e posti all’attenzione del giudice sia di primo che di secondo grado
- di conseguenza chiedeva anche che fosse riformato l’importo dell’assegno di mantenimento: per non essersi pronunciata la Corte di merito sulla richiesta di espletamento di prove
testimoniali –già formulate in primo grado – tese alla dimostrazione dei redditi percepiti dalla Sig.ra B.B. ed avere, quindi, deciso di confermare l’assegno senza indagare (con l’ammissione delle prove testimoniali richieste sin dal primo grado) se i redditi dichiaratamente “al nero” della moglie, fossero o meno adeguati, limitandosi a considerare che, sebbene capace ed abile al lavoro, aveva una occupazione ad ore di collaboratrice domestica “che le consentiva di ricavare un certo contenuto guadagno mensile”; inoltre non avrebbe tenuto conto di una serie di circostanze (tra cui il fatto di ricevere aiuti economici non occasionali dai genitori, di aver acquistato nel settembre 2023 un’autovettura per l’importo di Euro. 3.200,00 avendo ricevuto Euro 4800,00 a titolo di Reddito di libertà – ovvero il contributo introdotto dall’art. 1, co. 3, del DPCM del 17 dicembre 2020 e destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza) nonché dell’inverosimiglianza della dichiarazione di aver ricevuto in dono il nuovo mobilio della casa, così come gli smartphone e i tablet e i PC la Corte di Appello, in sintesi, avrebbe dovuto indagare e meglio valutare i redditi effettivi della beneficiaria dell’assegno di mantenimento
Infine, la Cassazione ha rigettato il ricorso.
In particolare, ha rigettato sia la richiesta di revoca dell’assegnazione della casa famigliare sia la richiesta di modifica dell’assegno di mantenimento.
Vediamo nel particolare la motivazione.
-leggi anche: Strumenti legali per la tutela del patrimonio personale e familiare: limiti legali e casi pratici
Convivenza more uxorio e casa familiare: una nuova relazione impedisce l’assegnazione della casa famigliare?
Uno degli errori più comuni è ritenere che la convivenza more uxorio del genitore collocatario comporti automaticamente la perdita della casa. Infatti, secondo un orientamento oggi consolidato della Cassazione l’aver intrapreso una nuova relazione con un’altra persona non cozza con il diritto all’assegnazione della casa coniugale.
La Suprema Corte ha ribadito che:
l’assegnazione resta legata esclusivamente all’interesse del minore, anche in presenza di una nuova relazione del genitore collocatario
Questa è la motivazione estesa della Cassazione:
In ogni caso la censura è del tutto infondata poiché la giurisprudenza di questa Corte non attribuisce affatto all’accertamento di una convivenza more uxorio l’effetto che il ricorrente pretende sull’assegnazione della casa coniugale, affermando piuttosto con orientamento consolidato che l’assegnazione al genitore collocatario di figli minori della casa familiare che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, è dettata nell’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l'”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (ex plurimis Cass. n. 33610/2021; Cass. n. 34431 del 2018, n. 3331 del 2016).
Dunque, secondo la Cassazione la convivenza non è una causa automatica di revoca.
👉 La funzione dell’assegnazione della casa coniugale si traduce quindi in una funzione esclusivamente protettiva del figlio, non patrimoniale.
Questo orientamento della giurisprudenza di legittimità si fonda su un corrispondente orientamento della Corte costituzionale:
Ciò in coerenza con la giurisprudenza costituzionale (come precisa Cass. n. 33610/2021, in motivazione), la quale ha chiarito che “l’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole”.
Ancora una volta, nel giudizio qui in commento, la Cassazione conferma il proprio orientamento:
Il principio di diritto scaturito da questa giurisprudenza (“Nei giudizi separativi, l’assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l'”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza “more uxorio”, essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all’interesse del minore”) è stata confermata costantemente da questa Corte (v. Cass. n 5738/2023, n. 23501/2023) che ha altresì precisato che il provvedimento è del tutto estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento (v. Cass. n. 25353/2024 ” il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole non rientra nell’ambito delle disposizioni in materia di minori, responsabilità genitoriale e mantenimento, cui si applica la convenzione dell’Aja, richiamata dall’art. 42 della L. n. 218 del 1995, e l’art. 5, n. 2, lett. c), della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, trattandosi di un provvedimento estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento e collegato all’interesse superiore dei figli a conservare il proprio habitat domestico).
-leggi anche: Libretto postale cointestato: il superstite può prelevare tutto (Cassazione 2025)
Quindi… quando la revoca dell’assegnazione della casa coniugale è possibile?
Dunque, se il criterio fondamentale per l’assegnazione della casa famigliare è il superiore interesse del minore, allora la casa familiare può essere revocata solo se:
- viene meno l’interesse del minore;
- il figlio non vive più stabilmente in quell’abitazione;
- l’ambiente domestico diventa pregiudizievole.
Dunque, è sempre necessario valutare le specifiche circostanze del caso concreto per accertare se ricorrono i presupposti per la revoca dell’assegnazione della casa famigliare.
-leggi anche: Modifica assegno di mantenimento: le novità della Cassazione 19288/2025 sul principio di proporzionalità
Differenza tra assegnazione della casa famigliare e assegno di mantenimento
Nel caso oggetto di questo articolo il ricorrente chiedeva anche che venisse rivisto l’importo dell’assegno di mantenimento come stabilito dalla Corte d’appello in funzione anche della nuova convivenza instaurata e dell’assegnazione della casa coniugale.
È importante anzitutto distinguere tra l’assegnazione della casa famigliare e il riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento per l’ex coniuge o per i figli:
- assegno di mantenimento → legato alla solidarietà economica;
- casa familiare → legata alla tutela del figlio.
In base a quanto ci siamo già detti, l’instaurazione da parte di uno dei due ex coniugi di una nuova convivenza potrà eventualmente incidere sulla determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, mentre nessun effetto automatico potrà avere sulla casa.
Ma attenzione!
Bisogna prestare particolare attenzione a come sostenere in giudizio che l’altro ex coniuge riceva sostegno economico dalla nuova convivenza, perché secondo la giurisprudenza la nuova convivenza è un indizio di una maggiore stabilità economica, ma non è la prova definitiva!
Questo è l’orientamento espresso dalla Cassazione nel giudizio in commento:
Invero va rammentato che è pur vero che questa Corte ha affermato che in presenza di una convivenza stabile si deve presumere che le risorse economiche vengano messe in comune, salvo la prova contraria data dall’interessato (Cass.16982/2018); tuttavia è stato precisato “che perché possa legittimamente farsi ricorso a detta presunzione, occorre preventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo “affettiva” ma di un rapporto stabile e continuativo, ispirato al modello solidale che connota il matrimonio, che non necessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando il relativo l’onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all’assegno” ( Cass. n. 3645 del 07/02/2023 ).
Quindi l’eventuale coabitazione con altra persona è solo un “elemento indiziario” che va valutato non atomisticamente ma nel complesso dei fatti acquisiti al processo, “rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale”, come afferma Cass. n. 14151/2022 in tema di assegno divorzile e che Cass. n. 34728/2023 ha richiamato, con le opportune precisazioni stanti le diversità tra assegno divorzile e assegno di separazione quanto a natura, presupposti e funzioni; precisando, invero, che il diritto all’assegno di mantenimento è fondato sull’aspetto conservativo della disciplina della separazione, ovvero “sulla persistenza del dovere di assistenza materiale”, ovvero di sostegno solidale, per cui “chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno”, il quale che può venir meno per effetto di una scelta volontaria quale la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno non potendo questi “al tempo stesso beneficiare dell’assistenza materiale dell’altro coniuge e della assistenza materiale del (nuovo) convivente” (v. in motivazione Cass. n. 34728/2023 cit., che ha cassato la decisone che aveva revocato l’assegno di mantenimento a fronte della contestazione della ricorrente sull’assenza di prova di una convivenza stabile e delle caratteristiche del legame tra la ricorrente e l’uomo di cui si parlava nella relazione investigativa).
-leggi anche: Convivenze di fatto e obblighi di assistenza tra conviventi: sentenza Cassazione n. 28 del 2 gennaio 2025
Conclusione
In sintesi:
- la casa familiare è assegnata per il figlio, non per l’ex coniuge;
- la convivenza more uxorio non comporta automaticamente la revoca;
- conta solo l’interesse concreto del minore;
- l’assegnazione della casa famigliare e l’instaurazione di una convivenza more uxorio può incidere sul quantum dell’assegno di mantenimento;
- ogni decisione richiede una valutazione giudiziale.
👉 Per valutare se nel tuo caso concreto sussistono i presupposti per mantenere o chiedere la revoca dell’assegnazione della casa familiare, è opportuno rivolgersi a un professionista esperto.
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