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Risarcimento danni per sanzione disciplinare illegittima: quando e come chiederlo dopo Cassazione 10 ottobre 2025, n. 27162

Introduzione

Quando una sanzione disciplinare viene eseguita e poi, in seguito a impugnazione, viene ridotta o addirittura annullata, la domanda è: posso chiedere il risarcimento dei danni?

E soprattutto: a chi devo chiederlo e in quale giudizio?

In questo articolo vediamo:

  • quando una sanzione disciplinare “poi ridotta” può generare un danno risarcibile;
  • perché non si può fare una causa separata;
  • come si adatta al procedimento disciplinare notarile
  • quale e come può configurarsi il risarcimento danni per sanzione disciplinare illegittima

-leggi anche:Limiti delle ispezioni nello studio notarile e art. 8 CEDU alla luce della recente sentenza 2025 Kavečansky

 Caso guida: procedimento disciplinare notarile e sospensione eseguita prima della definitività

Una recentissima decisione della cassazione (10 ottobre 2025, n. 27162) ha affrontato il caso della sospensione del notaio, eseguita prima che la sanzione diventasse definitiva, poi riformata nel corso del giudizio.

Nel caso di specie la Co.Re.Di aveva sospeso il notaio per 1 anno, il consiglio distrettuale aveva eseguito la sanzione dopo che la corte d’appello aveva confermato quella decisione ma poi, a seguito del giudizio di cassazione e quindi di rinvio, la sospensione era stata ridotta a 6 mesi.

Il notaio ha quindi agito per il risarcimento contro il consiglio distrettuale, ma la domanda è stata rigettata per motivi del tutto processuali, ovvero perché il risarcimento di questo danno, secondo la giurisprudenza pacifica della terza sezione della corte di cassazione, deve essere domandato all’interno del processo in cui si creano i suoi presupposti e non in un giudizio successivo, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

La corte, con una lunga motivazione che non serve ricordare interamente, in definitiva ha detto che:

l’esperimento dell’azione in una sede processuale diversa da quella in cui i presupposti di tale responsabilità si sono manifestati determina l’inammissibilità della domanda volta a richiederne l’accertamento

e la decisione si poggia sui precedenti di Cass., Sez. Unite, 29 agosto 2025, n. 24172 e, sempre delle Sez. Unite, 21 settembre 2021, n. 25478.

Come si comprende, la questione è stata risolta appunto solo dal profilo processuale e quindi il problema resta irrisolto: chi risponde del danno subito dal notaio per una sospensione in tutto o in parte illegittima?

-leggi anche: Esimenti alla responsabilità professionale del Notaio nella giurisprudenza recente (Cassazione 12 marzo 2025, n. 6636)

Casi analoghi: il danno non è automatico

Una risposta ulteriore è stata data sempre dalla terza sezione in relazione ad un problema pressoché identico accaduto ad un dottore commercialista.

Con l’ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2816 la Corte è entrata nel merito -dunque non ha detto che il risarcimento del danno deve essere chiesto nello stesso processo (segnalo che presidente e relatore di questa decisione erano diversi da quelli della successiva)- ma ha ritenuto ugualmente non risarcibile il danno.

Infatti la tesi della Corte è stata che:

essendo la regola (come implicitamente si desume dal sistema) quella della immediata esecutività della decisione di primo grado, nessuna censura può essere mossa dall’interessato per il fatto che l’esecuzione non sia stata sospesa; né assume rilievo la circostanza che le sanzioni siano state ridotte nel giudizio di appello, con tramutamento della sospensione nella più lieve sanzione della censura …  se così non fosse, si dovrebbe dedurre che tutte le volte in cui la Commissione nazionale va a ridurre la sanzione disposta dalla Commissione territoriale, per ciò solo il destinatario della sanzione avrebbe diritto ad un risarcimento del danno; il che verrebbe a costituire una fattispecie di danno in re ipsa, notoriamente estranea al nostro sistema di responsabilità civile

-leggi anche: Notai: responsabilità per annotazione illegittima di cancellazione di ipoteca? Cass., 9 gennaio 2025, n. 486

Quali danni si possono chiedere e come si provano

Ora che si parli di un c.d. danno in re ipsa, che per la giurisprudenza non è ammissibile, è un’affermazione francamente non accettabile: la sospensione dall’attività professionale comporta un manifesto danno di immagine, spesso anche psicologico (che si dimostra ad es. con un certificato medico e testimonianze) e si accompagna anche al danno economico: basta produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi o il numero di fatture emesse in un anno e quel danno è provato nel suo ammontare, quantomeno in via solidamente presuntiva.

Superare gli impasse posti dalla giurisprudenza

Quindi in definitiva basta:

  1. agire nel giudizio in cui emerge la sanzione illegittima;
  2. allegare di aver subito un danno ed indicare le prove

Così i problemi sollevati da quelle decisioni si superano.

Chi risponde del danno: Commissione, Consiglio o Stato?

Il tema davvero rilevante è allora un altro: si può dire che l’esecutività della decisione, poi riformata, neghi il diritto al risarcimento del danno?

Diciamo anzitutto che il consiglio notarile deve proporre l’azione disciplinare se ne sussistono i presupposti (art. 153 l.n.); questo ha spinto la Co.Re.Di. Sicilia nella decisione 22 dicembre 2025 a rigettare la richiesta del notaio contro cui era stata proposta azione disciplinare per fatti prescritti da oltre 10 anni, di inviare gli atti al p.m. perché valutasse l’azione disciplinare contro il consiglio stesso.

Aggiungiamo che la decisione della commissione non è esecutiva: art. 158, comma 3, l.n.

Quindi solo se il notaio non reclama, allora la sanzione è automaticamente giusta; se invece impugna, la sentenza della corte d’appello sostituirà la decisione della commissione e quindi, in caso di riforma da parte della cassazione, il danno deriverebbe dalla sentenza riformata.

O, meglio, non dalla decisione in sé ma dalla sua esecuzione, che deve essere messa in atto dal presidente del consiglio distrettuale di iscrizione (art. 158-quater l.n.).

Orbene il problema sta allora nel comprendere se la decisione della corte d’appello sia esecutiva e se il consiglio distrettuale sia tenuto ad eseguirla prima del passaggio in giudicato.

E’ vero che il notaio può chiedere alla corte d’appello la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., documentando di averla impugnata in cassazione, ma questa eventualità è legata alla circostanza che la sentenza sia davvero provvisoriamente esecutiva, altrimenti -a parte i dubbi che un avvocato risolve evitando i rischi- la richiesta non serve.

-leggi anche: I poteri di controllo dei Consigli Notarili non di iscrizione: sentenza Corte d’appello di Roma 24 ottobre 2024

Quando è esecutiva la decisione disciplinare?

Ora è noto che la decisione della corte d’appello è di primo grado (da ultimo proprio Cass., 10 ottobre 2025, n. 27162), perché non decide su una sentenza di primo grado ma su un provvedimento amministrativo quale è la decisione della Co.Re.Di.

Per l’art. 282 c.p.c. “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”, ma è pacifico anzitutto che le sentenze costitutive non lo sono: ad es. Cass., 5 settembre 2023, n. 25941 o Cass., 8 ottobre 2021, n. 27416 (con qualche distinzione); così anche per le sentenze che sciolgono la comunione (Cass., 30 gennaio 2019, n. 2537) o per le sentenze dichiarative di requisiti specifici (Cass., 18 gennaio 2018, n. 1211): questo per dire che la disposizione ha un campo di applicazione non illimitato e non è vero che si possa affermare incondizionatamente che:

la regola (come implicitamente si desume dal sistema) quella della immediata esecutività della decisione di primo grado”

Tra le sentenze cui nel passato si è accertata l’assenza di esecutorietà, rientrano quello sullo status delle persone (cass., 11 giugno 2008, n. 15562, poi il problema non è più stato sollevato) e se si condivide l’idea che la sospensione del notaio incida, sia pure temporaneamente, sul suo status professionale, allora la sentenza impugnata non può considerarsi esecutiva.

Si noti che la cassazione utilizza il termine “status” per riferirsi ad es. alla posizione di socio nelle società (cass., 8 marzo 2025, n. 6196), cioè alla titolarità di diritti inerenti ad una determinata posizione della persona in una collettività oppure a quella dell’erede (cass., 6 novembre 2023, n. 30802) e sarebbe inconcepibile la provvisoria esecutorietà di una decisione che tocca lo status stesso.

C’è poi una decisione non recente per la quale (Cass. 26 marzo 2009, n. 7369):

al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l’idoneità, con riferimento all’art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile

-leggi anche: Le sedi del notaio: atti stipulati in sede, nel recapito e al di fuori i limiti secondo Cass. n. 30799/2024

Conclusioni

Dunque se si ritiene -e a me pare così- che la sentenza che irroga una sanzione disciplinare, oltre a non essere soggetta ai meccanismi di esecutorietà previsti dal terzo libro del codice di procedura civile (salvo solo quelle pecuniarie), incide anche sullo status del notaio, sia pure temporaneamente, allora solo la sentenza che passa in giudicato può essere eseguita dal presidente del consiglio notarile.

Se invece viene messa in esecuzione prima, allora il danno ingiusto (art. 2043 c.c.) può venire ad esistenza e ne risponde chi abbia adottato una scelta non prudente per l’ovvia possibilità, insita nell’esistenza dell’impugnazione, che la sentenza di condanna venga riformata.

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