INDICE

Quando le trattative interrompono la prescrizione: Cassazione n. 6270/2026

Introduzione

Le trattative interrompono la prescrizione?

La risposta tradizionale è negativa: le semplici trattative non producono effetti interruttivi.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente mostra un’evoluzione significativa: in presenza di comportamenti concludenti e contrari alla buona fede, il quadro può cambiare radicalmente.

Il problema, quindi, non è più solo stabilire se le trattative interrompano la prescrizione, ma come debba essere valutato il comportamento delle parti nel caso concreto.

La regola tradizionale: le trattative non interrompono la prescrizione

Quando un diritto è soggetto a prescrizione, questa può essere interrotta o da una domanda giudiziale o dal riconoscimento del diritto da parte del debitore o da uno degli atti indicati nell’art. 2943 c.c.

La giurisprudenza ha sempre escluso che le semplici trattative producano questo effetto. Ad es. Cass., 29/05/1987, n. 4804 aveva detto che

le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunzie fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l’effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell’art. 2944 c. c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinunzia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta, senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell’art. 2943 3° comma c. c.

In altre ipotesi si era detto che le trattative interrompono la prescrizione ma solo

quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito

(Cass., 7/11/2003, n. 16717; 1/03/2007, n. 4804).

Né la semplice inerzia del titolare del diritto, che arrivi fino ad un istante prima del maturare della prescrizione, può considerarsi come rinuncia, perchè la rinuncia è qualcosa di più del semplice silenzio, costituendo un atto abdicativo del diritto (per chi sia interessato alle tesi della letteratura sul tema, rimando alle mie voci Rinuncia e Tolleranza, nel Digesto civile, Utet, IV edizione).

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L’affidamento causato dalle trattative: quando le trattative implicano riconoscimento del diritto

Senonché alle volte le trattative sono portate avanti con grande impegno delle parti e possono giungere a creare affidamento nel loro esito positivo, magari perchè si è ad un passo dal trovare l’accordo: è’ ormai ben noto, ad es., che l’interruzione delle trattative in mala fede genera responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 1337 c.c.; ma la domanda è se possano produrre un effetto ulteriore rispetto a quello meramente risarcitorio.

In realtà ci sono voci autorevoli che già da molto tempo hanno detto che la violazione della buona fede può paralizzare le richieste maliziose; ad es. F. Galgano, nel Trattato di diritto civile (vol. II, Padova, 2010, pagg. 563 segg.), parlava di

conseguenze diverse, valutabili come una sorta di esecuzione in forma specifica del dovere di buona fede

(pag. 578), si veda anche G. Meruzzi, La trattativa maliziosa, Padova, 2002.

Ma la trattativa maliziosa può anche interrompere la prescrizione?

Dipende evidentemente da come si “riempia” la nozione di buona fede, cioè quale sia il senso operativo da attribuire a questa regola, che riveste la funzione di essere adattabile alle esigenze anche sociali del momento della sentenza.

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Il caso deciso dall’ordinanza della cassazione: trattative e attività istruttoria

Il caso di specie riguarda un’ipotesi di danno marittimo per il quale il codice della navigazione prevede una prescrizione semestrale.

I fatti rilevanti che emergono dalla decisione sono questi:

a seguito della denuncia del sinistro, l’armatore aveva coinvolto il proprio assicuratore, che aveva aperto il sinistro, e la …. sua mandataria. In particolare, il sopralluogo del 2.2.2004 svolto in sede di perizia estimativa del danno da parte del perito di fiducia nominato tramite …, in contraddittorio con il c.t.p. (attoreo), la raccomandata del 5.3.2004 (ricevuta il 9.3.2024) diretta all’assicuratore e alla …. (broker dell’armatore) di sollecito al risarcimento del danno, le ulteriori interlocuzioni (ivi incluse comunicazioni scritte e “per le vie brevi” con il responsabile commerciale dell’armatore per un componimento bonario), si sarebbero dovuti valutare quali atti significativi della persistente volontà di ottenere il ristoro e, quindi, idonei a interrompere la prescrizione. Segnatamente, ai fini interruttivi della prescrizione valeva l’incontro per la stima del danno effettuato con il perito incaricato da … quale mandataria dell’armatore, poiché espressione di una gestione dell’affare per conto della mandante all’interno della trattativa per la liquidazione del danno

Il ricorrente lamentava quindi l’omessa valutazione di questi comportamenti agli effetti interruttivi (e va detto che la raccomandata indicata era anteriore di oltre 6 mesi all’inizio della causa, quindi da sola non sarebbe bastata ad interrompere la prescrizione).

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Il fondamento costituzionale dell’obbligo di buona fede contrattuale

L’ordinanza in esame richiama molto puntualmente l’estensione operativa che è ormai attribuita alla buona fede contrattuale, che ricorda essere un’applicazione del principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione (citando Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462, Cass. 5 marzo 2009 n. 5348; Cass. 31 maggio 2010 n. 13208).

Qui, va detto (la cassazione non può: art. 118 disp. att. c.p.c.), l’antesignano era stato  Emilio Betti, che lo aveva indicato addirittura negli anni ’50 (Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953,  pagg.112 e segg.), mentre tra i più importanti sostenitori nella modernità c’era un altro Maestro, Guido Alpa, Solidarietà Un principio normativo, Bologna, 2022 (in cui l’utilizzo della solidarietà come regola nei rapporti di diritto privato è ricostruita ivi, pagg. 234 ss.); alle decisioni che l’ordinanza richiama si possono aggiungere, più recenti e tra le molte anche  ad es. da Cass. civ., 25 maggio 2018, n. 13061; Cass. civ., 29 gennaio 2018, n. 2057; Cass. civ., 6 maggio 2015, n. 9006, ma ce ne sono a volontà in ogni settore del diritto.; inoltre Alpa, cit., pag. 134, ricorda che “la Corte costituzionale ha fatto un largo impiego del principio di solidarietà, dal 1956 al 2021 si contano circa 500 sentenze e ordinanze che vi hanno fatto cenno”.

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Il rilievo generale della buona fede

Indica poi testualmente che la buona fede costituisce

a) regola di comportamento (artt. 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c.), quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost. (v. Cass. 10 novembre 2010 n. 22819; Cass. 22 gennaio 2009 n. 1618; Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008 n. 28056), che trova applicazione anche a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, per cui il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, dalla violazione dei quali conseguono profili di responsabilità (v. Cass. 6 maggio 2020 n. 8494; Cass., 27 aprile 2011 n. 9404; Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008 n. 28056; Cass. 24 luglio 2007 n. 16315; Cass. 13 aprile 2007 n. 8826; Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462; Cass. 27 ottobre 2006 n. 23273; Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; e v. altresì Cass. 24 settembre 1999 n. 10511; Cass., 20 aprile 1994, n. 3775);

b) regola di interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c. (v. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295);

c) criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte – altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. (in ordine alla quale v. Cass. 27 novembre 2012 n. 20991) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. (in relazione alla quale v. Cass. 10 luglio 2008 n. 18868; Cass. 26 gennaio 2006 n. 1689; Cass. 22 maggio 2001 n. 6956; e v. altresì Cass. 9 novembre 1998 n. 11264) – di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass. 30 ottobre 2007 n. 22860), laddove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio – ovvero che non imponga attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (v. Cass. 10 gennaio 2025 n. 656; Cass. 15 ottobre 2012 n. 17642; Cass. 18 settembre 2009 n. 20106; Cass., 30 marzo 2005 n. 6735; Cass., 9 febbraio 2004 n. 2422) -. Trattandosi di rapporto di fonte contrattuale, l’impegno generato dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto e alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Cass. 30 ottobre 2007 n. 22860), da valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto (v. Cass. 6 maggio 2020 n. 8494 e Cass. 29 gennaio 2013 n. 2071)

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L’applicazione della buona fede alla prescrizione: verso un controllo sull’abuso del diritto

Scendendo dal generale al particolare, la pregevole ordinanza in esame dice che

atteso l’ampio spettro di applicazione della correttezza sul piano comportamentale delle parti, essa non è limitata alle sole fasi di negoziazione e di esecuzione delle prestazioni, ma si estende anche alla fase c.d. patologica del rapporto, quando una di esse lamenti l’inadempimento dell’altra e debba procedersi alla stima dei danni, finendo per includere anche il rilievo dell’eccezione di prescrizione… È stato, altresì, osservato che per l’esplicazione della prescrizione occorre “una valutazione ponderata del comportamento di entrambi i soggetti del rapporto” alla luce del principio di correttezza e buona fede. Opinione, quest’ultima, che nel guardare alla posizione delle parti del rapporto ha trovato un’applicazione nel diritto vivente quando è stato attribuito rilievo alla condotta del debitore così da dover differire il dies a quo (v. Cass. 28 gennaio 2004 n. 1547), ovvero è stato dato rilievo al momento in cui il debitore abbia acquisito conoscenza di tutti gli elementi per agire in giudizio (Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576; Cass. 18 giugno 2019 n. 16217; Cass. 26 maggio 2021 n. 14470)… In questo contesto, va evidenziato che la questione della sollevata prescrizione semestrale ex art. 438 cod. nav. non può essere esaminata a prescindere dal contesto della specifica relazione intercorsa, a seguito della denuncia del sinistro, e dalla verifica di compatibilità con il canone della buona fede oggettiva quale regola di conformazione del comportamento e non come clausola morale.

Se la buona fede non rileva al fine di impedire il decorso del termine di prescrizione, perché non in grado di ingenerare un affidamento meritevole di tutela (v. Cass. 7 febbraio 2025 n. 3172; Cass. 26 aprile 2024 n. 11219; in senso contrario, tuttavia, v. Cass. 14 giugno 2021 n. 16473), nondimeno in questa sede non viene affatto in rilievo una inerzia “muta e inespressiva” da parte del creditore, quanto piuttosto la conformità o meno al canone della buona fede della condotta del debitore nell’ambito della specifica situazione venutasi a determinare, che, come detto, non è stata oggetto di un completo scrutinio.

In altri termini, occorre verificare la conformità al canone della buona fede oggettiva della condotta del vettore (o soggetto equiparato), che avvia o coltiva trattative risarcitorie, dispone accertamenti tecnici o perizie tramite suoi ausiliari o terzi qualificati e mantiene una condotta complessivamente incompatibile con l’intenzione di avvalersi della prescrizione, per poi eccepirla improvvisamente una volta avviata la lite.

D’altra parte, se la finalità della prescrizione è quella di dare certezza e stabilità nei rapporti giuridici, evitando che per effetto dello scorrere del tempo si disperdano le fonti di prova, rendendo disagevole, oltre che eccessivamente costoso, l’esercizio del diritto di difesa del debitore, nella riferita vicenda metterebbe conto verificare anche una distorsione sul piano funzionale dell’eccezione di prescrizione proprio in ragione del termine assai stretto di sei mesi, sì da integrare un possibile esercizio abusivo del diritto alla stregua della condotta tenuta dalle parti in lite (v. Cass. 30 settembre 2021 n. 26541; Cass. 15 giugno 2018 n. 15885)

Osservazioni conclusive

Spetterà adesso al giudice di merito, cui la causa è stata rinviata, verificare nel merito come applicare questa lettura al rapporto in lite.

C’è però da sottolineare l’importanza di questa decisione perchè continua nell’elaborazione degli effetti del comportamento di mala fede: se infatti la buona fede poggia sul principio di solidarietà costituzionale, allora tutte le norme vanno lette in senso costituzionalmente orientato; che poi sia necessario vedere nei fatti quali siano stati i comportamenti dei singoli casi, è un dato ovvio perchè questo è il compito del giudice di merito.

Ma nell’assolvere a questo obbligo, non può fermarsi alla superficie dei fatti, senza leggerli con la chiave interpretativa della conformazione della decisione che prenderà, a tale principio sovraordinato.

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