L’ufficio secondario del notaio nel comune aggregato alla sede secondo la recente giurisprudenza (Cass., 20 giugno 2025, n. 16601)

Il notaio può aprire un ufficio nel comune aggregato oltre al recapito?

A quanto mi risulta la cassazione si è pronunciata per la prima volta sull’ufficio che il notaio apra un ufficio secondario del notaio nel comune aggregato.

Spesso questo ufficio non viene considerato come recapito, perché si pensa che l’obbligo di assistere al comune aggregato, comporti il diritto di aprirvi automaticamente un ufficio appunto senza che lo si debba considerare recapito, che verrà aperto in altro luogo.

Ma questo è vero solo fino ad un certo punto, secondo questa sentenza; provo quindi a ricostruire la situazione.

Gli artt. 26 e 82 legge notarile sull’ufficio secondario

Dopo la riforma del 2017 (ed altra era avvenuta nel 2012), sappiamo che il notaio può aprire un unico recapito/ufficio secondario in un comune diverso da quello della sede assegnatagli, nell’ambito del territorio in cui può operare, che è quello della corte d’appello dove si trova la sede.

Come ho già segnalato, di fatto ci sono notai che possono operare in due regioni: chi ha sede in Friuli Venezia Giulia, ad es., può aprire un recapito nella fascia dei comuni del Veneto che rientrano nel circondario del tribunale di Pordenone e quindi distretto della corte d’appello di Trieste, così come il notaio della Valle d’Aosta può operare in Piemonte ecc.

L’art. 82 l.n. consente poi che le associazioni tra notai ma precisa che

se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 26

quindi se si associano 3 notai con sedi diverse, ciascuno di loro può utilizzare come recapito solo uno dei tre uffici, non due (e così via ovviamente).

Mentre nel passato (prima della riforma del 2012) i giorni di presenza del notaio nella sede dovevano essere autorizzati dal presidente della corte d’appello, ora il notaio li indica al presidente del consiglio di iscrizione: la scelta spetterebbe a lui secondo la decisione in commento (nei giorni “che spetta allo stesso notaio fissare”), mentre è escluso che possa variarli a proprio piacimento, rispetto a quanto comunicato, a seconda di quando intenda essere in sede o meno (Cass., 30/12/2015, n. 261469).

Gli attuali Principi di deontologia prevedono

una presenza costante e sistematica del notaio con modalità predeterminate e conoscibili

(art. 6), ma soprattutto che spetti al consiglio di iscrizione dettare i criteri

per assicurare il regolare svolgimento della pubblica funzione

e nelle giornate di presenza non si debbano considerare il sabato e la domenica (art. 7).

In definitiva:

il notaio fissa i giorni; il consiglio detta ad es. gli orari minimi di apertura; ritengo poi che nei casi estremi -ad es. se nessun notaio assista la sede un certo giorno della settimana- il consiglio possa intervenire per coordinare le giornate, imponendo una modifica nell’interesse pubblico.

-leggi anche: Assenza dallo studio e presenza nel recapito: come funziona l’art. 26 della legge notarile?

e

Recapito dei notai associati: si può utilizzare lo stesso recapito? Analisi della recente giurisprudenza

Doppio recapito notaio nel comune “aggregato”: quando è illecito disciplinare

L’ultimo comma dell’art. 26 l.n. indica che

nei luoghi dove non esiste altro notaio, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente

Qui siamo in presenza di una delega di funzioni (non toccata dalla riforma del 2017) in un “luogo”, non in un “comune” e dove non esiste un notaio, termine impreciso che si può riferire al comune privo di sede o all’assenza temporanea del notaio da un comune monosede (es. per malattia), e che deve ritenersi ammessa per periodi occasionali.

Altrimenti la disposizione si porrebbe in contrasto con l’altra che ora vedremo ed in base alla quale non dovrebbero nemmeno esistere “luoghi” privi di notaio.

L’aggregazione di un comune privo di notaio ad una sede notarile è infatti prevista dal primo comma dell’art. 8 del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666:

i Comuni non provvisti di notaro, nei quali, tenuto conto della popolazione, della quantità degli affari e di altre speciali circostanze, si riconoscesse la necessità di assistenza notarile, possono con Regio decreto, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d’appello, essere aggregati, a detto effetto, ad altro vicino Comune sede di notaro. Con le stesse modalità il decreto può essere modificato o revocato

A quel punto il notaio è tenuto a prestare le proprie funzioni anche nel comune aggregato, perché diventa “parte” della sua sede, come indica il terzo comma:

nel caso di aggregazione, al notaro della sede, o ad uno dei notari se ve ne siano assegnati più, sarà fatto obbligo di prestare assistenza nei comuni aggregati in determinati giorni ed ore con provvedimento del presidente della Corte d’appello, previo parere del Consiglio notarile

La recente decisione della cassazione ha detto che la norma è ancora in vigore:

nessun elemento consente di ritenere l’integrale abrogazione tacita dell’art. 8u r.d. 14 luglio 1937, n. 1666

Anzi -ma questo la corte non lo ha evidenziato – il comma 1 dell’art. 1 del d. lgs. n. 179/2009, in relazione all’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del r.d.l. per gli articoli da 1 a 12.

-leggi anche: Uno studio sulle statistiche dei procedimenti disciplinari notarili sulla base delle sentenze della Cassazione 2015 – 2025

L’assegnazione del notaio al comune aggregato

La cassazione, richiamando un precedente dei giudici amministrativi (Tar Lazio, 3 aprile 1998 n. 1211), ha precisato che il presidente della corte d’appello deve necessariamente provvedere alla individuazione del notaio che debba essere tenuto all’assistenza nel comune aggregato (anche se nessuno pone in dubbio che, se richiesto, provvederà)

essendo egli obbligato ad adottare il provvedimento di assegnazione alla sede aggregata, sempre che si sia creata vacanza

Ma il passaggio più importante è che

il notaio a tal fine designato dal Presidente della Corte d’Appello deve in ogni caso garantire, nel pubblico interesse, la presenza, allo scopo di soddisfare oggettive esigenze pubbliche e non anche meri interessi libero-professionali

Va da sé che la presenza va intesa come luogo dove le persone possano incontrare il notaio, cioè un ufficio.

Questa disposizione non è mai stata coordinata con le due riforme dell’art. 26 l.n.: quindi mentre è con la revisione delle tabelle prevista dall’art. 4 della legge notarile che il ministro della giustizia deve provvedere all’aggregazione del comune sprovvisto di notaio, sembrerebbe in apparenza che sia il presidente della corte d’appello che, sentito il consiglio di iscrizione del notaio, stabilisca giorni ed ore (art. 8, comma 3).

La corte di cassazione indica invece una soluzione diversa:

secondo il testo attuale dell’art. 26, i tempi di apertura dell’ufficio sono oggetto di determinazione da parte del notaio, con i limiti minimi ivi fissati sia per la sede di assegnazione sia per il comune aggregato; ciò significa che il notaio designato per il comune aggregato può determinare i relativi tempi di assistenza nel rispetto della previsione dell’art. 26 l.n., senza che tali tempi siano prestabiliti dal provvedimento del Presidente della Corte d’Appello di assegnazione al comune aggregato

leggi anche: Limiti delle ispezioni nello studio notarile e art. 8 CEDU alla luce della recente sentenza 2025 Kavečansky

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E se manca la designazione? Cassazione 16601/2025 sull’ufficio secondario nel comune aggregato

Secondo la decisione in esame, in definitiva, il presidente della corte d’appello deve individuare il notaio tenuto a prestare assistenza anche nel comune aggregato alla sede e lui deve assisterlo:

spetterà al Presidente della Corte d’Appello, ex art. 8 r.d.l. n. 1666/1937, valutare se sussistano i presupposti per la nomina e, in caso positivo, spetterà al Presidente della Corte d’Appello individuare il notaio obbligato

Si può quindi dire che, in assenza del provvedimento del presidente della corte d’appello, il notaio titolare della sede cui sia aggregato un comune, non sia tenuto a prestare la propria attività in quel comune.

Infatti solo per i comuni mono sede potrebbe dirsi che non ci sia dubbio sul notaio tenuto all’assistenza nel comune aggregato ma comunque, anche per quelli mono sede, la disposizione non ha escluso la necessità di nomina da patre del presidente della corte d’appello.

-leggi anche: Nullità del procedimento disciplinare notarile per eccessiva durata: ordinanza Corte d’appello Cagliari 3 ottobre 2023

E l’ufficio nel comune aggregato?

Qui la cassazione ha spiegato perché è stato sanzionato il notaio che aveva un recapito in altro luogo nonché un ufficio nel comune aggregato:

in mancanza di assegnazione al comune aggregato con provvedimento del Presidente della Corte d’Appello, non vi è ragione per ritenere che l’ufficio liberamente aperto dal notaio nel comune aggregato alla sua sede di assegnazione non costituisca sede secondaria ai sensi dell’art. 26 l.n.”, respingendo “l’erronea tesi dell’integrale abrogazione tacita della disposizione

Posto che, altrimenti,

sarebbe rimessa solo alla scelta professionale libera e revocabile del singolo notaio l’apertura di un ufficio secondario in un comune aggregato, con il rischio di non garantire l’assistenza notarile nel comune medesimo, nonostante il decreto ministeriale ne abbia ritenuto la necessità

Secondo questa lettura, allora, quando il presidente della corte d’appello nomina il notaio, lui è tenuto ad assistenza nel territorio del comune aggregato e può aprirvi quindi un ufficio che però non costituirà ufficio secondario; se manca invece la nomina ed apre un ufficio, allora questo è un ufficio secondario, che va preventivamente comunicato al consiglio notarile di iscrizione e, se quel comune ricada nel distretto di altro consiglio, anche questo (art. 9 principi), apertura che “consuma” il diritto ad un unico ufficio secondario.

Ma se manca la nomina del presidente, sarà ben difficile che il notaio, non obbligato a prestare assistenza nel comune aggregato, vi apra un recapito, che facilmente avrà pochi abitanti e sarà un comune confinante, posto che gli darà poco lavoro e molti costi, visto che l’art. 10 dei principi di deontologia prevede che

per l’ufficio secondario il notaio deve apprestare una struttura propria che per luogo, mezzi e personale sia idonea ad assicurarne il regolare funzionamento con modalità predeterminate e conoscibili dall’utenza

Questo soprattutto perchè, in base all’art. 26 comma 1 l.n., il notaio deve restare nella sede

almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati

e quindi aprire un ufficio per un giorno ogni quindici ma strutturato come impongono i principi di deontologia, sembra proprio antieconomico se il comune aggregato non fornisca adeguata remunerazione.

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