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Doppio contributo unificato: pagamento entro 30 giorni e sanzione del 70%
Il testo unico delle spese di giustizia prevede che, in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità di un’impugnazione, il giudice dia atto dell’obbligo di versare un secondo contributo unificato.
La regola esiste da diversi anni. Quello che è cambiato dal 1° gennaio 2025 è il sistema con cui questo importo viene recuperato.
Nel passato, infatti, la parte riceveva normalmente un invito al pagamento, spesso anche a distanza di molti mesi dalla decisione. Per i nuovi procedimenti civili, invece, non si può più fare affidamento su questa comunicazione: il secondo contributo deve essere pagato entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
Decorso inutilmente questo termine, al contributo possono aggiungersi:
- la sanzione amministrativa del 70%;
- gli interessi legali;
- le conseguenze della riscossione mediante ruolo.
La questione è molto concreta. Quando viene pubblicata una decisione che respinge un’impugnazione, non basta occuparsi del suo contenuto. Occorre verificare immediatamente se il giudice abbia disposto il pagamento dell’ulteriore contributo e quando scada il termine per provvedere.
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Quando si deve pagare il raddoppio del contributo unificato
La disposizione da cui bisogna partire è l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002:
Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
Il testo è abbastanza chiaro: il pagamento è dovuto quando l’impugnazione, principale o incidentale:
- viene respinta integralmente;
- viene dichiarata inammissibile;
- viene dichiarata improcedibile.
La disposizione è stata introdotta dalla legge n. 228 del 2012.
Non basta, invece, che l’impugnazione venga accolta soltanto in parte o che alcune domande siano respinte. La legge richiede il rigetto integrale, oppure una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità.
Il meccanismo viene comunemente definito raddoppio del contributo unificato perché la parte deve versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per proporre l’impugnazione.
Se per l’appello era dovuto un contributo unificato di 500 euro, il rigetto integrale comporta quindi l’obbligo di versare altri 500 euro.
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Il doppio contributo e la sanzione non sono la stessa cosa
Occorre però evitare una possibile confusione.
Il doppio contributo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, costituisce l’importo principale dovuto a seguito dell’esito negativo dell’impugnazione.
La sanzione amministrativa interviene invece quando questo importo non viene versato entro il termine stabilito dalla legge.
Dunque:
- il secondo contributo nasce dal rigetto, dall’inammissibilità o dall’improcedibilità dell’impugnazione;
- la sanzione nasce dal successivo mancato o tardivo pagamento.
La distinzione non è soltanto terminologica. Se il secondo contributo è pari a 1.000 euro, il ritardo può comportare l’applicazione di ulteriori 700 euro di sanzione, oltre agli interessi.
Come avveniva prima il recupero del contributo: invito al pagamento del doppio contributo
Nel sistema precedente, la parte poteva normalmente attendere un’apposita comunicazione dell’ufficio.
Il primo comma dell’art. 248 del testo unico dispone infatti:
Nei casi di cui all’articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile, l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese
In base a questa disciplina, quindi, l’ufficio doveva notificare alla parte un invito al pagamento, avvertendola delle conseguenze che sarebbero derivate dall’ulteriore inadempimento.
Nella pratica, però, l’invito poteva arrivare anche a distanza di oltre un anno dalla decisione, a seconda della velocità delle singole cancellerie e dell’attività di recupero.
La parte finiva pertanto per associare l’obbligo di pagamento non tanto alla pubblicazione della decisione, quanto alla successiva comunicazione dell’amministrazione.
Ed è proprio questa abitudine che oggi può creare problemi.
La disposizione del primo comma dell’art. 248 non è stata formalmente cancellata. Tuttavia, per i procedimenti civili soggetti alla disciplina introdotta dal 1° gennaio 2025, essa viene espressamente derogata dal nuovo comma 3-bis.
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Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025: il doppio contributo unificato va pagato entro 30 giorni
La legge n. 207 del 2024 ha aggiunto all’art. 248 del testo unico il comma 3-bis.
Questa è la nuova disposizione:
Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all’articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall’iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 16, comma 1-bis
Il testo pubblicato nella legge di bilancio prosegue prevedendo la riscossione spontanea a mezzo ruolo e il rinvio all’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973.
La parte più importante, per chi legge l’articolo, è però contenuta nelle prime parole:
Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3
Ciò significa che, nei procedimenti civili ai quali si applica la nuova disciplina, non opera più il precedente sistema fondato sul necessario invito al pagamento.
Se il pagamento non viene effettuato entro trenta giorni, l’ufficio o Equitalia Giustizia può procedere:
- all’iscrizione a ruolo dell’importo;
- all’addebito degli interessi legali;
- all’irrogazione della sanzione.
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Da quando decorrono i trenta giorni?
Nel caso del contributo dovuto all’inizio della causa, il termine decorre normalmente dall’iscrizione a ruolo.
Nel caso del doppio contributo, invece, bisogna tornare al testo dell’art. 13, comma 1-quater, secondo cui:
«l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito» del provvedimento.
Il Ministero della Giustizia, con la circolare del 10 aprile 2026, ha chiarito espressamente che anche al secondo contributo si applica il termine previsto dal nuovo art. 248, comma 3-bis.
La parte può quindi adempiere tempestivamente entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, senza incorrere nell’applicazione della sanzione e degli interessi.
Non è quindi esatto dire genericamente che il pagamento debba essere effettuato entro trenta giorni “dalla decisione”.
Il termine deve essere calcolato dalla data di deposito o pubblicazione risultante dal fascicolo.
E soprattutto non decorre:
- dalla comunicazione della sentenza al difensore;
- dalla lettura della comunicazione;
- dall’eventuale avviso della cancelleria;
- dalla successiva richiesta di Equitalia Giustizia.
In definitiva, appena viene pubblicata la decisione, occorre controllare se nella parte finale del provvedimento compaia il richiamo all’art. 13, comma 1-quater.
La sanzione per il mancato pagamento del doppio contributo
La disposizione che prevede la sanzione è l’art. 16, comma 1-bis, del testo unico delle spese di giustizia:
In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista
La disposizione non indica direttamente la percentuale, ma rinvia all’art. 71 del testo unico sull’imposta di registro.
Il testo richiamato dispone:
Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell’articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell’articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato
Il testo vigente della disposizione sanzionatoria prevede dunque una percentuale pari al 70%. La misura è confermata anche dalla disciplina ufficiale coordinata e dalle indicazioni degli uffici giudiziari.
La formulazione dell’art. 71 può apparire singolare, perché parla di beni, diritti e maggiore imposta di registro.
Il motivo è che l’art. 16 del testo unico delle spese di giustizia non ha creato una sanzione autonoma, ma ha richiamato quella prevista da un’altra disposizione tributaria.
Ai fini del contributo unificato, ciò che interessa è quindi la misura della sanzione: il 70% della somma non pagata o pagata solo parzialmente.
Un esempio della sanzione
Se il contributo dovuto è pari a 600 euro e non viene pagato entro trenta giorni, potranno essere richiesti:
- 600 euro di contributo;
- 420 euro di sanzione;
- gli interessi al saggio legale.
Se invece l’importo è pari a 1.000 euro, la sola sanzione ammonta a 700 euro.
Ecco perché il nuovo sistema può produrre conseguenze rilevanti anche quando la parte non abbia ricevuto alcuna comunicazione preventiva.
Cosa accade se il pagamento viene effettuato in ritardo
La circolare del Ministero della Giustizia del 10 aprile 2026 ha esaminato proprio il problema del pagamento effettuato dopo la scadenza dei trenta giorni.
Le situazioni possibili sono sostanzialmente tre.
Pagamento entro trenta giorni
Se il pagamento viene effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento:
- non sono dovuti interessi;
- non viene applicata la sanzione;
- non deve essere avviata la riscossione.
È questa, naturalmente, la soluzione più sicura.
A mio avviso, oltre al pagamento, è opportuno che la ricevuta venga depositata nel fascicolo, in modo che l’ufficio possa associarla correttamente al procedimento e informare Equitalia Giustizia.
Pagamento tardivo del doppio contributo prima dell’apertura della posizione
Può accadere che il pagamento venga effettuato dopo i trenta giorni, ma prima che Equitalia Giustizia abbia aperto la relativa partita di credito.
In questo caso la cancelleria può ancora accettare il pagamento dell’importo principale.
Tuttavia, precisa il Ministero:
- rimangono dovuti gli interessi;
- rimane dovuta la sanzione;
- Equitalia Giustizia dovrà procedere al recupero di questi importi.
Il pagamento tardivo del solo secondo contributo, quindi, non elimina le conseguenze del ritardo.
Pagamento dopo l’apertura della posizione
Se Equitalia Giustizia ha già aperto la partita di credito, la cancelleria non deve più accettare il pagamento telematico depositato nel fascicolo.
Ogni questione relativa al pagamento deve essere regolata direttamente con la società incaricata della riscossione.
Ne deriva che non è indifferente pagare il trentunesimo giorno o diversi mesi dopo.
In entrambi i casi si tratta di pagamento tardivo, ma nel secondo potrebbe essere già stata aperta una posizione comprendente:
- il contributo;
- la sanzione;
- gli interessi;
- gli ulteriori importi connessi alla riscossione.
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Cosa accade se la decisione viene successivamente riformata
Rimane un’ultima questione.
Può accadere che la decisione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagare il doppio contributo venga successivamente riformata o cassata.
Si pensi a una sentenza d’appello che dichiari l’impugnazione inammissibile e disponga il pagamento del secondo contributo, ma che venga poi cassata dalla Corte di cassazione.
In questo caso viene meno il titolo sul quale si fondava la riscossione.
Il Ministero della Giustizia ha chiarito che, se la sentenza viene cassata con rinvio:
- l’ufficio deve impedire, su istanza dell’interessato, che il recupero prosegua;
- se il pagamento è già stato effettuato, l’importo deve essere restituito, sempre su istanza della parte.
Dunque, nonostante i dubbi manifestati in passato da alcuni uffici, il venir meno della decisione comporta anche il venir meno del titolo che giustificava il doppio contributo.
Se la somma non è stata ancora pagata, bisognerà chiedere l’interruzione della riscossione.
Se invece è già stata versata, si potrà presentare un’istanza di rimborso, allegando:
- la decisione che aveva fatto sorgere l’obbligo;
- la successiva pronuncia che l’ha riformata o cassata;
- la ricevuta del pagamento;
- gli estremi del procedimento.
Il rimborso non avviene automaticamente. È la parte interessata che deve attivarsi e documentare il venir meno del titolo.
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Conclusioni
Quando arriva una decisione che respinge integralmente un’impugnazione o la dichiara inammissibile o improcedibile, bisogna verificare subito se il giudice abbia dato atto dei presupposti previsti dall’art. 13, comma 1-quater.
Per i procedimenti civili soggetti alla disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, non si può più attendere il tradizionale invito al pagamento.
Il secondo contributo deve essere versato entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
Decorso questo termine:
- si applica la sanzione del 70%;
- maturano gli interessi legali;
- può essere avviata la riscossione mediante ruolo.
Il modo più prudente per evitare l’apertura del procedimento di recupero è quindi pagare tempestivamente il secondo contributo e depositare nel fascicolo la relativa ricevuta.
Se invece il termine è già trascorso, oppure se la richiesta comprende sanzioni e interessi, occorre verificare la data di pubblicazione della decisione, lo stato della posizione e la correttezza degli importi richiesti.
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