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Obbligo di astensione nel Consiglio notarile dall'avvio del procedimento disciplinare in caso di conflitto di interessi: il contrasto tra Cass. 22097 e 25537 del 2026

Due decisioni della Cassazione a pochi mesi di distanza

Avevo già commentato la sentenza della Cassazione 27 giugno 2026, n. 22097, che mi era sembrata particolarmente importante in relazione all’obbligo di astensione nel Consiglio notarile.

Leggi qui: Conflitto di interessi nel Consiglio notarile: quando è invalida l’azione disciplinare

La decisione aveva affermato che la presenza di un componente del Consiglio notarile in conflitto di interessi può viziare la deliberazione con la quale viene promossa l’azione disciplinare e che tale invalidità può riflettersi sul procedimento successivamente svoltosi davanti alla CO.RE.DI.

Pochi mesi dopo è stata però depositata Cass. civ., Sez. II, 18 settembre 2026, n. 25537.

La nuova sentenza contiene un’affermazione che, letta isolatamente, sembra andare esattamente nella direzione contraria:

non sussiste un regime di incompatibilità o di astensione dei componenti del Consiglio nel procedimento disciplinare a carico dei notai

Il problema è quindi evidente.

Esiste oppure no un obbligo di astensione del componente del Consiglio notarile che si trovi in conflitto di interessi?

Prima di rispondere occorre però ricostruire con precisione entrambe le decisioni, perché i casi concreti erano sensibilmente diversi.

Il conflitto di interessi nella Cassazione n. 22097/2026

Nella prima vicenda il Presidente del Consiglio notarile aveva partecipato alla deliberazione con la quale era stato promosso un procedimento disciplinare comprendente sei capi di incolpazione.

Due contestazioni presentavano però una peculiarità.

Gli atti posti in essere dalla notaia incolpata erano diretti, secondo la ricostruzione processuale, a porre rimedio ad asserite carenze di precedenti atti rogati proprio dal Presidente del Consiglio.

Il suo interesse personale era quindi piuttosto evidente.

Affermare la correttezza degli atti successivi poteva significare mettere in discussione la correttezza del precedente operato professionale del Presidente e, almeno potenzialmente, esporlo anche a pretese risarcitorie dei clienti.

La n. 22097/2026 aveva perciò considerato applicabile anzitutto l’art. 103 del r.d. 10 settembre 1914, n. 1326.

La disposizione stabilisce che nessun componente del Collegio o del Consiglio notarile può prendere parte alle deliberazioni o assistere alle discussioni quando l’affare riguardi la sua persona nelle ipotesi indicate dalla norma.

La Cassazione aveva poi inserito questa disposizione nel più generale principio di imparzialità espresso dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990.

La conclusione era netta: il vizio non rimane confinato alla vita interna del Consiglio, perché la delibera costituisce un

presupposto di legittimità dell’azione disciplinare

Ne poteva quindi conseguire l’invalidità della successiva decisione della CO.RE.DI.

Il caso deciso dalla Cassazione n. 25537/2026 è diverso

La situazione esaminata dalla n. 25537 era meno lineare.

Il notaio sosteneva che la delibera di promovimento fosse stata adottata con la partecipazione di tre consiglieri in conflitto di interessi.

Il ricorrente sostiene che la delibera del Consiglio notarile che ha dato avvio al procedimento disciplinare era stata adottata con la partecipazione dei consiglieri B.B., C.C. e D.D. destinatari di un esposto/querela presentata dal notaio E.E. in data 29 ottobre 2021 nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto il reato di abuso d’ufficio contestato ad altro notaio, e che i suddetti consiglieri versavano in conflitto di interessi, non potendo votare a favore del promovimento dell’azione disciplinare a carico del ricorrente.

Assume che, in caso di astensione, il Consiglio notarile non avrebbe raggiunto il quorum deliberativo necessario all’approvazione della delibera. Lamenta che la Corte d’Appello abbia omesso di considerare che il Consiglio notarile ha adottato un’unica delibera nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella medesima vicenda disciplinare; censura la pronuncia nella parte in cui la Corte di merito ha affermato che l’eccezione di improcedibilità del procedimento sanzionatorio non era stata coltivata e doveva considerarsi rinunciata, mentre la questione era stata reiterata nelle udienze in presenza e in sede di precisazione delle conclusioni.

Il conflitto veniva però ricondotto al fatto che i consiglieri erano destinatari di un esposto o di una querela presentati da un altro notaio, nell’ambito di un diverso procedimento.

La Cassazione sottolinea infatti che:

Il ricorrente assume anche in questa sede di legittimità che il vizio di una diversa deliberazione per conflitto di interessi, solo perché assunta nella medesima riunione e contenuta nel medesimo verbale, si estenderebbe ad ogni altra decisione collegiale, pur se autonoma dal punto di vista contenutistico, senza minimamente spiegare le ragioni di una tale conclusione, essendo indiscusso che le contestazioni mosse a carico di taluni dei componenti del Consiglio riguardavano fatti relativi ad un diverso procedimento disciplinare e a carico di un diverso notaio.

Questa differenza è importante.

A mio avviso le due controversie avrebbero potuto benissimo ricevere soluzioni diverse senza che si producesse alcun vero contrasto giurisprudenziale.

Nella n. 22097 il componente del Consiglio era personalmente coinvolto nei fatti oggetto della stessa iniziativa disciplinare.

Nella n. 25537 il collegamento era molto più indiretto e riguardava una vicenda diversa e un diverso notaio.

Si poteva dunque semplicemente affermare che nel secondo caso non esisteva quel conflitto personale e concreto che aveva invece caratterizzato il primo.

Ma la Cassazione è andata oltre.

La Cassazione n. 25537/2026 nega in generale l’obbligo di astensione

Dopo aver rilevato una serie di problemi processuali del motivo di ricorso, la Corte aggiunge:

In ogni caso, la censura postula infondatamente un obbligo di astensione a carico dei componenti del Consiglio notarile deputato a promuovere il giudizio disciplinare

E prosegue:

non sussiste un regime di incompatibilità o di astensione dei componenti del Consiglio nel procedimento disciplinare a carico dei notai

La ragione indicata è l’art. 154 della legge notarile.

Questa disposizione prevede infatti che i componenti della Commissione regionale di disciplina debbano astenersi nei casi indicati dall’art. 51 c.p.c. e possano essere ricusati ai sensi dell’art. 52 c.p.c.

La n. 25537 sottolinea quindi che il regime previsto dall’art. 154 riguarda:

Come già osservato da questa Corte, non sussiste un regime di incompatibilità o di astensione dei componenti del Consiglio nel procedimento disciplinare a carico dei notai, l’art. 154 della legge n. 89/1913, come sostituito dall’art. 40 del D.Lgs. n. 24(Omissis), prevede le ipotesi di astensione e ricusazione esclusivamente per i componenti della Commissione regionale di disciplina, ovverosia per gli organi giudicanti e non per i soggetti titolari dell’azione disciplinare (Procuratore della Repubblica, Presidente del consiglio nazionale del distretto di appartenenza e Capo dell’archivio notarile competente per l’ispezione).

A sostegno viene richiamata Cass. n. 11791/2011 e viene ribadito che:

Le norme sull’incompatibilità sono di stretta interpretazione e non sono applicabili a casi non esplicitamente contemplati

Se il ragionamento si fermasse qui, dunque, la conclusione sembrerebbe essere che l’obbligo di astensione appartenga alla CO.RE.DI., quale organo giudicante, ma non al Consiglio notarile che promuove l’azione.

Ed è precisamente qui che nasce il problema.

L’art. 103 del regolamento notarile sembra difficile da ignorare

La n. 22097/2026 aveva iniziato l’esame della questione affermando testualmente:

Con specifico riferimento alla materia oggetto di causa, viene in rilievo la previsione di cui all’art. 103 del R.D. n. 1326 del 1914

La n. 25537/2026 costruisce invece la propria conclusione sull’art. 154 della legge notarile.

È certamente vero che l’art. 154 regola l’astensione e la ricusazione dei componenti della CO.RE.DI.

Ma questo, da solo, non sembra risolvere il diverso problema posto dall’art. 103 del regolamento notarile, che si riferisce espressamente ai componenti del Collegio e del Consiglio notarile.

Ed è proprio questo il passaggio che, a mio avviso, rende difficile considerare le due sentenze semplicemente come decisioni relative a fattispecie differenti.

La n. 25537 non si limita infatti a dire che, nel caso concreto, non vi era un conflitto sufficientemente diretto.

Afferma in termini generali che non esisterebbe un regime di astensione per i componenti del Consiglio, senza confrontarsi espressamente con la norma che la n. 22097 aveva posto a fondamento della soluzione opposta.

Questo confronto avrebbe probabilmente meritato qualche parola in più.

Il vigente art. 28 dei Principi di deontologia rende il problema ancora più evidente

Oggi esiste inoltre un ulteriore dato che non può essere trascurato.

L’art. 28 dei vigenti Principi di deontologia professionale stabilisce che i notai componenti degli organi di categoria devono:

agire nell’esercizio del loro ufficio con indipendenza, imparzialità e riservatezza, astenendosi in caso di conflitto di interessi

V.: Principi di deontologia notarile 2025 aggiornati

Naturalmente questa disposizione non consente di risolvere automaticamente la specifica controversia della n. 25537, che deve essere valutata sulla base della disciplina applicabile ai fatti.

Il dato resta però significativo sul piano sistematico.

Dire oggi, in termini assoluti, che per i componenti del Consiglio notarile “non sussiste un regime […] di astensione” richiede almeno di coordinare questa affermazione con l’art. 103 del regolamento e con la disciplina deontologica degli organi della categoria.

Il contrasto tra le due sentenze è quindi reale?

A mio avviso bisogna distinguere.

Sul risultato concreto, le due sentenze possono essere conciliate.

Il conflitto della n. 22097 era personale, diretto e relativo agli stessi fatti sottoposti alla valutazione del Consiglio.

Quello prospettato nella n. 25537 derivava invece da rapporti con un diverso notaio e da una diversa vicenda disciplinare.

Sotto questo profilo non vi sarebbe nulla di sorprendente nel considerare invalida la prima delibera e valida la seconda.

Sul principio utilizzato per raggiungere il risultato, invece, la conciliazione è molto più difficile.

La n. 22097 afferma che l’art. 103 impone l’astensione e che la sua violazione può invalidare la delibera di promovimento.

La n. 25537 afferma invece che per i componenti del Consiglio non esiste un regime di astensione, perché l’art. 154 riguarderebbe soltanto i componenti della CO.RE.DI.

Sono due proposizioni difficilmente compatibili se intese entrambe in termini generali.

Un particolare processuale della n. 25537 non è secondario

Vi è poi un altro elemento che suggerisce qualche cautela nel valutare la portata della nuova affermazione.

Il primo motivo del ricorso viene anzitutto dichiarato:

inammissibile

La Cassazione rileva infatti che la Corte d’appello aveva giudicato l’eccezione anche incompleta e generica e che tale autonoma ragione della decisione non era stata adeguatamente contrastata.

Solo successivamente la sentenza introduce il tema dell’inesistenza dell’obbligo di astensione con la formula:

In ogni caso

Non utilizzerei troppo facilmente l’espressione obiter dictum, perché occorre sempre prudenza nell’attribuire un diverso peso alle parti della motivazione di una sentenza.

È però possibile fare un’osservazione più semplice: l’affermazione generale sull’astensione interviene dopo che il motivo era già stato ritenuto inammissibile.

La soluzione di quella questione sostanziale non appare quindi essere l’unica ragione necessaria per giungere al rigetto del motivo.

È un dato da tenere presente quando si confronta quella proposizione con la motivazione assai più articolata della n. 22097, nella quale il conflitto di interessi costituiva invece il cuore della controversia.

Anche la composizione dei due collegi rende il contrasto interessante

Di per sé non vi è nulla di anomalo nel fatto che due collegi della stessa Sezione della Cassazione possano giungere, a breve distanza di tempo, a soluzioni differenti.

La giurisprudenza si forma anche attraverso il confronto tra decisioni diverse, e la diversa composizione del collegio può naturalmente condurre a valorizzare argomenti differenti.

In questo caso, però, il dato è particolare.

La n. 22097/2026 è stata decisa da un collegio composto da:

  • Francesco Maria Cirillo, Presidente;
  • Giuseppe Fortunato, Consigliere;
  • Mauro Criscuolo, Relatore;
  • Valeria Pirari, Consigliere;
  • Andrea Penta, Consigliere.

La n. 25537/2026 è stata invece decisa da:

  • Francesco Maria Cirillo, Presidente;
  • Giuseppe Tedesco, Consigliere;
  • Rossana Giannaccari, Consigliere;
  • Giuseppe Fortunato, Relatore;
  • Luca Varrone, Consigliere.

I collegi quindi non coincidono.

Ma coincide il Presidente, Francesco Maria Cirillo, e Giuseppe Fortunato, componente del primo collegio, diviene relatore della seconda sentenza.

Anche la vicinanza temporale è rilevante.

La prima causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2026 e la sentenza è stata depositata il 27 giugno.

L’udienza della seconda si è tenuta il 2 luglio 2026: appena cinque giorni dopo il deposito della n. 22097.

Naturalmente da questi dati non è possibile, né avrebbe senso, ricavare quale fosse la posizione individuale dei singoli magistrati nelle due camere di consiglio.

Le sentenze appartengono al collegio e non ai suoi singoli componenti.

Il dato rende però, a mio avviso, ancora meno soddisfacente l’assenza nella n. 25537 di un confronto espresso con la decisione pronunciata dalla stessa Sezione poche settimane prima.

Non è la prima volta che la disciplina del procedimento pone problemi interpretativi

Il contrasto conferma, semmai, quanto sia delicata la fase di iniziativa del procedimento disciplinare notarile.

leggi anche: I poteri di controllo dei Consigli Notarili non di iscrizione: sentenza Corte d’appello di Roma 24 ottobre 2024

Il Consiglio non è l’organo che decide sulla responsabilità disciplinare, funzione attribuita alla CO.RE.DI., ma svolge comunque un ruolo essenziale nell’accertamento dei fatti e nel promovimento dell’azione.

Anche su altri aspetti della fase iniziale la giurisprudenza ha dovuto progressivamente precisare i limiti dell’attività consiliare.

È il caso, ad esempio, del problema della tempestività del promovimento dell’azione e dell’obbligo di procedere «senza indugio».

leggi anche: Termini del procedimento disciplinare notarile: nuova decisione rivoluzionaria (art. 153 legge notarile)

La questione del conflitto di interessi si colloca nello stesso quadro: stabilire quali garanzie debbano operare già nella fase di iniziativa e quali siano invece riservate alla successiva fase davanti alla Commissione.

Quale regola deve seguire oggi il notaio sottoposto a procedimento disciplinare?

La risposta più prudente è che oggi non vi sia un orientamento della Cassazione perfettamente univoco sul punto.

Mi sembrerebbe scorretto nascondere il problema.

La n. 25537/2026 esiste e formula in termini molto chiari una proposizione contraria alla ricostruzione della n. 22097.

Ciò non significa però che l’eccezione di conflitto di interessi sia ormai divenuta irrilevante.

Anzitutto perché la nuova decisione riguardava un conflitto assai meno diretto.

In secondo luogo perché il motivo era già stato dichiarato inammissibile.

Soprattutto, rimane da comprendere come la proposizione generale della n. 25537 debba essere coordinata con l’art. 103 del regolamento notarile, che disciplina espressamente la partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, e con il principio generale di imparzialità valorizzato dalla precedente n. 22097.

Per il difensore, quindi, non mi pare cambi la necessità di ricostruire molto attentamente i fatti.

Non basta affermare genericamente che un consigliere fosse in conflitto.

Occorre individuare:

  • quale interesse personale fosse concretamente esistente;
  • il collegamento tra quell’interesse e la vicenda disciplinare;
  • il ruolo avuto dal componente nella discussione e nella deliberazione;
  • la struttura della delibera di promovimento;
  • l’eventuale autonomia tra diverse deliberazioni adottate nella stessa riunione;
  • le norme e i principi che si assumono violati.

La stessa n. 25537 mostra quanto una deduzione generica possa essere pericolosa: prima ancora di affrontare la questione sostanziale, il motivo è stato dichiarato inammissibile per il modo in cui era stata contrastata la decisione della Corte d’appello.

Cosa dovrebbe fare invece un Consiglio notarile?

Anche dal punto di vista del Consiglio il contrasto suggerisce, secondo me, prudenza.

Affidarsi alla proposizione più ampia della n. 25537 e concludere che un componente in conflitto possa sempre partecipare alla deliberazione soltanto perché il Consiglio non è la CO.RE.DI. mi sembrerebbe una lettura rischiosa.

L’art. 103 continua a esistere.

I Principi deontologici impongono oggi espressamente ai componenti degli organi di categoria di agire con indipendenza e imparzialità e di astenersi in caso di conflitto.

E soprattutto esiste la n. 22097/2026, che ha attribuito alla violazione dell’obbligo di astensione conseguenze potenzialmente radicali sull’intero procedimento.

In presenza di un interesse personale effettivo e direttamente collegato alla vicenda sottoposta al Consiglio, l’astensione continua quindi ad apparire, anche sul piano semplicemente prudenziale, la scelta più idonea a preservare la legittimità dell’iniziativa disciplinare.

Due Cassazioni opposte: quale orientamento prevarrà?

È probabilmente presto per dirlo.

La n. 25537 non richiama la n. 22097 e non tenta di distinguerla.

Non possiamo quindi sapere se la Corte abbia inteso consapevolmente inaugurare un diverso orientamento oppure se la diversità dipenda soprattutto dalla fattispecie concreta e dalla diversa prospettazione del motivo.

Quello che possiamo dire è che il contrasto nelle formulazioni utilizzate esiste.

Ed è particolarmente significativo perché le due sentenze provengono dalla stessa Sezione, sono state deliberate a meno di un mese di distanza e presentano una parziale coincidenza nella composizione dei collegi.

Sarà quindi molto interessante verificare quale impostazione verrà seguita dalle successive decisioni.

leggi anche: Uno studio sulle statistiche dei procedimenti disciplinari notarili sulla base delle sentenze della Cassazione 2015 – 2025

La vicenda offre anche una conferma di un dato che emerge dall’analisi complessiva della giurisprudenza disciplinare notarile: in Cassazione la formulazione tecnica della questione giuridica e la precisa individuazione del vizio sono spesso decisive quanto il merito della contestazione.

Conclusioni

Il confronto tra Cass. n. 22097 e Cass. n. 25537 del 2026 lascia, allo stato, una situazione non completamente risolta.

La prima decisione afferma che il componente del Consiglio notarile in conflitto di interessi deve astenersi e che la violazione di tale obbligo può invalidare la deliberazione di promovimento e gli atti successivi.

La seconda, pochi mesi dopo, afferma invece che non esisterebbe un regime di incompatibilità o astensione per i componenti del Consiglio, riservando il regime dell’art. 154 della legge notarile ai componenti della CO.RE.DI.

I diversi fatti consentono di comprendere perché le due controversie possano avere avuto esiti differenti.

È invece più difficile conciliare le due affermazioni generali.

A mio avviso il punto che attende ancora una risposta convincente è soprattutto questo: se l’art. 154 disciplina l’astensione dei componenti della CO.RE.DI., quale funzione deve allora essere riconosciuta all’art. 103 del regolamento notarile quando l’affare sottoposto al Consiglio riguarda direttamente uno dei suoi componenti?

La n. 22097 aveva dato una risposta molto chiara.

La n. 25537 ne offre una apparentemente opposta, senza confrontarsi espressamente con quella decisione.

Occorrerà vedere quale delle due impostazioni verrà seguita dalla giurisprudenza successiva.

Nel frattempo, in un procedimento concreto, il tema del conflitto di interessi non può essere valutato attraverso formule astratte: occorre esaminare la delibera, i soggetti che hanno partecipato alla sua formazione, la natura dell’interesse prospettato e soprattutto il suo effettivo collegamento con l’addebito disciplinare.

Riferimenti essenziali

Cass. civ., Sez. II, 27 giugno 2026, n. 22097.

Cass. civ., Sez. II, 18 settembre 2026, n. 25537.

Cass. civ., Sez. II, 6 dicembre 2016, n. 24962.

Cass. civ., n. 11791/2011.

Cass., Sez. Un., n. 1603/2025.

Art. 103 r.d. 10 settembre 1914, n. 1326.

Artt. 153 e 154 legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28 Principi di deontologia professionale dei notai.

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