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Regresso del notaio per il pagamento dell'imposta di registro: novità da Cassazione 8 giugno 2026 n. 18614

Il regresso del notaio che paga l’imposta di registro

Che cosa accade se il notaio riceve un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, decide di pagarlo e poi chiede alle parti di rimborsargli quanto versato?

La risposta potrebbe sembrare semplice: il notaio è coobbligato solidale per l’imposta, paga il fisco e successivamente esercita il proprio diritto di regresso verso le parti.

Con l’ordinanza 8 giugno 2026, n. 18614, la cassazione mostra però che il problema del regresso del notaio per il pagamento dell’imposta di registro è ben più complesso.

Se il pagamento del notaio avviene mentre è ancora possibile contestare la pretesa fiscale e, soprattutto, senza il consenso delle parti, il pagamento produce una conseguenza molto rilevante: definisce il rapporto tributario nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Le parti non possono più ottenere dal Fisco il rimborso dell’imposta semplicemente sostenendo che essa non fosse dovuta. Possono tuttavia trasferire quella contestazione nel successivo rapporto con il notaio, opponendosi alla sua azione di regresso.

Ed è precisamente ciò che è accaduto nel caso deciso dalla Cassazione.

La vicenda: il notaio paga l’avviso nonostante l’intesa con i clienti

La controversia nasceva da un atto di trasferimento immobiliare ricevuto da un notaio.

Successivamente l’agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro solo al notaio. Secondo quanto sostenuto dalle parti, l’intesa con il professionista era quella di chiedere chiarimenti e contestare la pretesa fiscale.

Il notaio aveva invece pagato l’imposta mentre erano ancora pendenti i termini per l’impugnazione e aveva poi ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti delle parti per recuperare quanto versato.

La Cassazione ricostruisce così la loro contestazione:

gli opponenti assumevano che il notaio, avendo ricevuto l’avviso di liquidazione, mentre erano ancora pendenti i termini per l’impugnazione dello stesso, e nonostante che l’intesa tra professionista e clienti fosse quella di ottenere chiarimenti e, in definitiva, l’annullamento dell’atto, aveva proceduto al pagamento del tributo per poi depositare il ricorso monitorio al fine di ottenerne il rimborso, con ciò precludendo, agli ingiunti, la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale per l’annullamento dell’atto pretensivo fiscale

In primo grado, il tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo, in particolare, che:

  • il pagamento del notaio avesse ormai cristallizzato la pretesa erariale;
  • mancasse il consenso delle parti al pagamento;
  • queste potessero quindi opporre al notaio, in sede di regresso, le eccezioni che avrebbero potuto sollevare nei confronti dell’Amministrazione;
  • secondo il Tribunale, nel caso concreto il trasferimento sarebbe inoltre stato esente dall’imposta perché eseguito in attuazione degli accordi di separazione.

-leggi anche: Esonero del notaio dalle visure ipotecarie: i casi di nullità secondo Cassazione 6 maggio 2026 n. 14561

La Corte d’appello: le parti avrebbero dovuto impugnare direttamente

La Corte d’appello di Bari aveva invece riformato la sentenza.

Secondo il giudice di secondo grado, le parti dell’atto erano anche i soggetti sostanzialmente obbligati al pagamento dell’imposta e avrebbero quindi potuto impugnare direttamente l’avviso.

Inoltre, il notaio, essendo a sua volta coobbligato solidale, non avrebbe potuto essere costretto ad attendere passivamente l’esito della controversia fiscale rimanendo esposto alle iniziative dell’Amministrazione e al possibile aumento del debito per interessi e sanzioni.

La Cassazione non condivide questa impostazione.

Ed è qui che la decisione diventa particolarmente interessante.

-leggi anche: L’ufficio secondario del notaio nel comune aggregato alla sede secondo la recente giurisprudenza (Cass., 20 giugno 2025, n. 16601)

L’avviso di liquidazione può essere notificato soltanto al notaio

La Corte parte da un principio ormai consolidato.

Ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, il notaio è obbligato solidalmente, nei casi previsti dalla legge, insieme ai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione.

Ciò significa che l’amministrazione finanziaria può scegliere a quale condebitore rivolgersi.

Non è pertanto necessario che l’avviso venga notificato contemporaneamente a tutti.

La Cassazione richiama testualmente il proprio orientamento:

questa Corte ha chiarito che la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, effettuata dall’amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l’atto, è legittima, poiché lo stesso, ai sensi dell’art. 57, d.P.R. n. 131 del 1986, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, e l’amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri

Il principio era stato recentemente ribadito, tra l’altro, da Cass. n. 28684/2024.

Questa solidarietà protegge evidentemente il credito erariale: l’amministrazione non deve attendere che tutti i rapporti interni tra i diversi obbligati siano definiti.

Ma proprio questa tutela particolarmente forte del Fisco produce una conseguenza importante quando uno dei condebitori decide di pagare.

-leggi anche: Prescrizione responsabilità notaio: nuovo limite di 15 anni dal d.l. n. 100/2026

Il pagamento del notaio chiude il rapporto tributario anche per le parti

La parte centrale dell’ordinanza in commento è però questa: se il notaio paga l’imposta…

consegue, dunque, all’azione dell’amministrazione la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti coobbligati, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che gli stessi siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, pur essendo ammessi, se del caso, a far valere le loro ragioni opponendosi all’azione di regresso del coobbligato adempiente (Cass., 07/11/2024, n. 28684, e successivamente Cass., 13/02/2025, n. 3707)

La possibilità di impugnare, dice la corte esiste in altro caso:

la legittimazione del contribuente, soggetto passivo dell’imposta, quale parte sostanziale, a pretenderne il rimborso “può sussistere, difatti, in presenza di un pagamento spontaneo da parte del responsabile d’imposta, ma non … in presenza di un pagamento che sia conseguito ad un atto impositivo divenuto inoppugnabile per la mancata impugnazione” di uno dei coobbligati, “o che sia coperto, ormai, da un giudicato, con la definitiva chiusura del rapporto tributario nei confronti dell’amministrazione tributaria

Da ciò la conclusione della corte per cui il notaio, se paghi l’avviso, non ha regresso.

E’ bene trascrivere alla lettera la motivazione della cassazione:

ciò posto, a maggior ragione non risultando il consenso altrimenti presunto al pagamento, come accertato dal Tribunale senza specifica riforma in appello, il coobbligato in sede di regresso poteva comunque opporre all’istante le ragioni che avrebbe potuto opporre all’amministrazione, nei cui confronti il pagamento di quest’ultimo, senza sua opposizione, definisce strutturalmente, come detto, il rapporto tributario con il soggetto pubblico che ha già recuperato definitivamente il credito, come possibile, nei confronti di uno dei condebitori in solido, residuando, pertanto, solo la definizione del rapporto tra i suddetti obbligati solidali; nulla sposta, quindi, il fatto che i coobbligati parti contraenti e sostanziali del rapporto tributario avrebbero potuto impugnare, poiché per l’amministrazione sarebbe restata comunque ferma la definizione con adempimento del rogante pure coobbligato, in ciò traducendosi quella tutela del credito pubblico

E di conseguenza:

consegue, dunque, all’azione dell’amministrazione la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti coobbligati, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che gli stessi siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, pur essendo ammessi, se del caso, a far valere le loro ragioni opponendosi all’azione di regresso del coobbligato adempiente

Pertanto, secondo questa motivazione il pagamento eseguito da uno degli obbligati solidali:

  1. soddisfa il credito dell’amministrazione;
  2. definisce il rapporto tributario;
  3. produce questo effetto anche nei confronti degli altri condebitori;
  4. impedisce a questi ultimi di riaprire quel medesimo rapporto mediante una successiva domanda di rimborso;
  5. non impedisce però loro di contestare la debenza dell’imposta nei rapporti interni con il coobbligato che ha pagato e pretende il regresso.

È questa l’ultima distinzione a cambiare l’esito della controversia.

-leggi anche: Uno studio sulle statistiche dei procedimenti disciplinari notarili sulla base delle sentenze della Cassazione 2015 – 2025

Una cosa è il rapporto con il Fisco, altra cosa è il rapporto tra notaio e parti

La cassazione richiama sul punto cass. n. 28684/2024 e cass. n. 3707/2025 e precisa ulteriormente quando il contribuente può chiedere il rimborso direttamente all’amministrazione.

Scrive la Corte:

la legittimazione del contribuente, soggetto passivo dell’imposta, quale parte sostanziale, a pretenderne il rimborso “può sussistere, difatti, in presenza di un pagamento spontaneo da parte del responsabile d’imposta, ma non… in presenza di un pagamento che sia conseguito ad un atto impositivo divenuto inoppugnabile per la mancata impugnazione” di uno dei coobbligati, “o che sia coperto, ormai, da un giudicato, con la definitiva chiusura del rapporto tributario nei confronti dell’amministrazione tributaria”

Il problema, dunque, non scompare con il pagamento.

Semplicemente cambia sede.

Finché l’avviso è impugnabile, la controversia riguarda contribuente e amministrazione finanziaria.

Quando invece uno dei coobbligati paga e il rapporto tributario viene definitivamente soddisfatto, il fisco esce di scena. La discussione sull’effettiva debenza dell’imposta può però riemergere nel rapporto interno tra chi ha pagato e gli altri obbligati.

-leggi anche: Obbligo di udienza pubblica nel procedimento disciplinare notarile? L’Italia in causa avanti la CEDU

Il pagamento non rende automaticamente fondato il regresso del notaio

Ed arriviamo al passaggio più importante. Nel caso esaminato risultava accertato in primo grado che le parti non avevano consentito al pagamento.

La cassazione osserva pertanto:

ciò posto, a maggior ragione non risultando il consenso altrimenti presunto al pagamento, come accertato dal Tribunale […] senza specifica riforma in appello, il coobbligato in sede di regresso poteva comunque opporre all’istante le ragioni che avrebbe potuto opporre all’amministrazione

La corte non afferma che ogni volta che il notaio paga un avviso perde il diritto di regresso. Dice invece che il pagamento non consente al notaio di rendere incontestabile, anche nei rapporti interni con le parti, l’esistenza del debito fiscale.

Se le parti non hanno assentito al pagamento, possono difendersi dal regresso sostenendo che quella somma non avrebbe dovuto essere versata al fisco.

Il notaio potrà dunque recuperare quanto pagato se ne sussistono i presupposti.

-leggi anche: La responsabilità professionale del notaio secondo Cass. 9 aprile 2024 n. 9540

Anche se le parti potevano impugnare, il pagamento del notaio resta decisivo

La corte d’appello aveva attribuito grande rilievo al fatto che le parti avrebbero potuto impugnare autonomamente l’avviso.

La cassazione risponde con un passaggio particolarmente netto:

nulla sposta, quindi, il fatto che i coobbligati parti contraenti e sostanziali del rapporto tributario avrebbero potuto impugnare, poiché per l’amministrazione sarebbe restata comunque ferma la definizione con adempimento del rogante pure coobbligato, in ciò traducendosi quella tutela del credito pubblico

In altri termini, il fatto che anche le parti disponessero astrattamente di un mezzo di tutela non cancella l’effetto prodotto dal pagamento. Una volta che l’amministrazione ha ricevuto quanto richiesto dal notaio coobbligato, il credito pubblico è soddisfatto e quel rapporto è definito. Restano in piedi solo i rapporti interni.

Ed è in quella sede che occorre stabilire chi debba sopportare definitivamente il costo del pagamento.

La cassazione lo dice espressamente:

il pagamento di quest’ultimo, senza sua opposizione, definisce strutturalmente […] il rapporto tributario con il soggetto pubblico che ha già recuperato definitivamente il credito […] residuando, pertanto, solo la definizione del rapporto tra i suddetti obbligati solidali

-leggi anche: Nullità del procedimento disciplinare notarile per eccessiva durata: ordinanza Corte d’appello Cagliari 3 ottobre 2023

Attenzione: la Cassazione non dice che in questo caso il notaio non ha diritto al regresso

Il pagamento dell’avviso da parte del notaio non rende automaticamente incontestabile il suo successivo diritto di regresso quando le parti non abbiano consentito al pagamento; queste ultime però possono opporgli le ragioni sostanziali che avrebbero potuto far valere nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Bisognerà quindi verificare, nel giudizio di rinvio, se quelle ragioni siano effettivamente fondate.

Nel caso concreto il tribunale aveva ritenuto che il trasferimento immobiliare fosse fiscalmente esente perché attuativo degli accordi di separazione.

Ma questa è una questione di merito distinta dal principio stabilito dalla cassazione…

Il problema del consenso delle parti al pagamento

La sentenza attribuisce particolare importanza all’assenza del consenso. Normalmente, quando uno dei condebitori solidali paga un debito comune, può presumersi che gli altri siano informati e abbiano sostanzialmente accettato l’adempimento.

Su questa presunzione si basa anche l’orientamento della cassazione secondo cui il pagamento del notaio rende definitivo il rapporto tributario e lascia agli altri soggetti la tutela nei soli rapporti interni.

Nel caso n. 18614/2026, però, vi era un elemento ulteriore: secondo l’accertamento del tribunale, il consenso non esisteva.

Anzi, secondo le parti vi sarebbe stata un’intesa di segno opposto: non pagare immediatamente e tentare di ottenere l’annullamento della pretesa.

Da qui il problema professionale.

Se notaio e parti decidono di contestare l’avviso, e successivamente il notaio paga unilateralmente, quel pagamento può privare le parti della possibilità di ottenere una pronuncia nei confronti del fisco e trasferire l’intera controversia nel giudizio di regresso.

Questo non significa necessariamente che il notaio risponda dei danni o che non possa mai recuperare quanto versato.

Significa però che un accordo sulla gestione dell’avviso fiscale non è affatto irrilevante.

-leggi anche: Controlli antiriciclaggio sui notai e sanzioni MEF: la Corte d’appello di Roma su come valutare il “sospetto” e l’obbligo di segnalazione

E se il pagamento del notaio fosse stato la scelta più prudente?

Qui arriviamo al problema che la sentenza non affronta.

È possibile che una pretesa fiscale sia palesemente infondata. Ma è altrettanto possibile che la probabilità di ottenere l’annullamento dell’avviso sia molto ridotta.

Il notaio si trova allora in una posizione delicata. Da un lato potrebbe avere assunto con le parti l’impegno a contestare l’atto. Dall’altro è personalmente esposto, quale coobbligato, alla pretesa dell’Amministrazione e alle conseguenze derivanti dal mancato pagamento.

Si potrebbe allora immaginare che il notaio, nell’eventuale controversia con le parti, provi che la scelta di pagare immediatamente era oggettivamente ragionevole perché l’impugnazione aveva scarsissime possibilità di successo e avrebbe soltanto determinato un aggravamento della posizione economica.

È un argomento che può essere costruito attraverso i principi di correttezza, buona fede e, a seconda della struttura della domanda, anche attraverso la disciplina dell’art. 1227 c.c.

Ma occorre essere molto chiari: Cass. n. 18614/2026 non decide questo problema.

Non sarebbe quindi corretto presentare questa possibile difesa come una soluzione già riconosciuta dalla Corte.

E c’è un’ulteriore complicazione…

-leggi anche: L’errore del conservatore dei registri immobiliari esclude la responsabilità civile e disciplinare del notaio per gli adempimenti (Cassazione 15676/2025)

L’art. 58 TUR e la surrogazione del notaio nei diritti dell’Amministrazione

Il D.P.R. n. 131/1986 contiene una disposizione specifica che non può essere ignorata.

L’art. 58 stabilisce che i soggetti indicati dall’art. 10, lett. b) e c), che abbiano pagato l’imposta, si surrogano nelle ragioni, azioni e privilegi dell’amministrazione finanziaria.

La norma attribuisce inoltre al solvens uno strumento particolarmente forte.

Il secondo comma prevede infatti:

Non è ammissibile l’opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore

La disposizione è tuttora applicabile nel 2026; il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro entrerà in applicazione dal 1° gennaio 2027 e riproduce la disciplina della surrogazione nell’art. 59.

E qui emerge un aspetto della nuova ordinanza che merita probabilmente ulteriori riflessioni.

Il ricorso deciso dalla cassazione invocava espressamente anche l’art. 58 TUR, ma la motivazione dell’ordinanza non sviluppa in modo espresso il coordinamento tra la possibilità riconosciuta alle parti di opporre al notaio le ragioni relative alla debenza dell’imposta e il limite all’opposizione previsto dal secondo comma dell’art. 58.

Non credo quindi sia prudente affermare semplicemente che l’art. 58 “risolve” ogni problema a favore del notaio. Ma nemmeno può essere ignorato.

La questione potrebbe dipendere, tra l’altro, dal titolo concreto dell’azione esercitata, dalle modalità utilizzate per il recupero, dal consenso delle parti e dalla specifica fattispecie tributaria.

È forse proprio questo il profilo che rende la decisione più interessante di quanto potrebbe apparire ad una prima lettura: la cassazione risolve il caso sul piano della solidarietà e dei rapporti interni, ma lascia sullo sfondo una norma che attribuisce al notaio pagatore una tutela di regresso particolarmente intensa.

-leggi anche: Dovere di consiglio del notaio nel pubblicare il testamento: Cassazione 6 febbraio 2025, n. 2969

Il notaio può impugnare personalmente l’avviso di liquidazione

Da tutto questo deriva una soluzione pratica molto più semplice.

Il notaio che riceve personalmente l’avviso non è costretto a scegliere necessariamente tra:

  • pagare immediatamente e poi rivalersi sulle parti;
  • lasciare che siano esclusivamente le parti a impugnare.

La cassazione aveva già chiarito che il notaio direttamente destinatario dell’avviso può impugnarlo in proprio. Cass. n. 6864/2023 afferma infatti che la natura del notaio come responsabile d’imposta:

non esclude che il notaio sia tuttavia legittimato “in proprio” ad impugnare l’avviso di liquidazione allorquando questo gli sia stato direttamente e personalmente notificato dall’Amministrazione in quanto responsabile solidale per il pagamento dell’imposta principale

Se notaio e parti ritengono che l’avviso sia illegittimo, la soluzione più sicura non è lasciare indefinita la gestione della pretesa e sperare che qualcuno impugni.

È opportuno stabilire chiaramente:

  • chi impugnerà;
  • entro quale termine;
  • chi sosterrà le spese;
  • quale posizione processuale assumerà il notaio;
  • se il notaio sia autorizzato o meno al pagamento;
  • come saranno regolati i rapporti interni in caso di soccombenza;
  • che cosa accadrà in presenza di una proposta conciliativa o di una definizione agevolata.

In questo modo si riduce sensibilmente il rischio di una successiva controversia tra professionista e clienti.

-leggi anche: Quali limiti ai poteri di controllo dei consigli notarili non di iscrizione?

Quale cautela dovrebbe adottare il notaio?

La conclusione della vicenda non è che il notaio non debba mai pagare un avviso di liquidazione e nemmeno che debba necessariamente impugnarlo ogni volta.

Il problema nasce soprattutto quando le parti e il notaio non hanno la stessa strategia, o quando un accordo raggiunto non viene poi rispettato.

Un generico accordo del tipo “aspettiamo e poi vediamo se impugnare” è quindi una pessima idea.

Se la pretesa viene ritenuta contestabile, sarebbe preferibile disciplinare per iscritto la strategia e, quando ne ricorrano i presupposti, valutare l’impugnazione anche da parte del notaio direttamente destinatario dell’avviso.

Se invece il notaio ritiene la contestazione priva di reali possibilità di successo, dovrebbe rappresentarlo chiaramente alle parti prima di assumere qualsiasi impegno.

In altre parole, prima del pagamento occorre chiarire chi assume il rischio della scelta tributaria.

Dopo il pagamento, infatti, il problema cambia natura: il credito pubblico è stato soddisfatto e il possibile contenzioso si trasferisce nei rapporti tra i coobbligati.

-leggi anche: Esimenti alla responsabilità professionale del Notaio nella giurisprudenza recente (Cassazione 12 marzo 2025, n. 6636)

Conclusioni

L’ordinanza Cass. 8 giugno 2026, n. 18614 offre un’indicazione importante sul regresso del notaio per l’imposta di registro.

Il notaio al quale venga notificato un avviso di liquidazione è coobbligato nei casi previsti dall’art. 57 TUR e l’Amministrazione può rivolgersi a lui senza dover necessariamente pretendere il pagamento anche dagli altri soggetti.

Ma il pagamento ha conseguenze che devono essere attentamente considerate.

Una volta soddisfatto il Fisco, il rapporto tributario viene definito anche nei confronti degli altri coobbligati.

Le parti non possono semplicemente riaprire quel rapporto chiedendo il rimborso all’Amministrazione.

Questo, tuttavia, non significa che il notaio possa sempre ottenere automaticamente dalle parti la restituzione di quanto pagato.

Se il pagamento è avvenuto senza il loro consenso, Cass. n. 18614/2026 riconosce che, nel giudizio di regresso, esse possono opporre al notaio le ragioni che avrebbero potuto far valere nei confronti dell’Amministrazione.

Il principio va però coordinato con la particolare disciplina della surrogazione prevista dall’art. 58 TUR, tema che l’ordinanza non approfondisce espressamente e che rende sconsigliabile trasformare la decisione in una regola assoluta secondo cui “chi paga perde il regresso”.

La lezione pratica è più semplice: quando esiste una contestazione fiscale, notaio e parti devono stabilire prima del pagamento chi impugna l’avviso e secondo quale strategia.

Il notaio direttamente destinatario dell’avviso può inoltre valutare l’impugnazione in proprio, evitando che un pagamento eseguito unilateralmente chiuda il rapporto con il Fisco e apra, subito dopo, una nuova controversia con i propri clienti.

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